Contratto di spedizione

Contratto di spedizione. L'incarico di spedire qualcosa per conto di un'altra persona

Il Contratto di spedizione: mandato e titolo oneroso

Il contratto di spedizione è un accordo attraverso il quale una persona - chiamata committente - ordina ad un'altra - detta spedizioniere - di concludere un contratto di trasporto per conto suo e di compiere tutte le operazioni accessorie necessarie per svolgere un lavoro di questo tipo, ad esempio imballare per bene la merce, seguire le eventuali pratiche doganali, ecc.

Questo tipo di contratto è un mandato "senza rappresentanza": la persona incaricata, infatti, deve stipulare il contratto di trasporto per conto del committente, ma non in nome suo. Di conseguenza, gli effetti di questa operazione giuridica ricadranno proprio su di lei: se Fabio riceve da Luca l'incarico di spedire 10 bottiglie d'olio, dovrà stipulare il relativo contratto di trasporto con il vettore - cioè con chi dovrà eseguire materialmente il trasferimento - e preoccuparsi di imballarle per bene; se le bottiglie dovessero poi giungere a destinazione danneggiate per colpa di un cattivo imballaggio, verrebbe considerato responsabile del danneggiamento proprio Fabio.

Il contratto di spedizione è un contratto a titolo oneroso. Lo spedizioniere, infatti, compie quella operazione giuridica in cambio del pagamento di una somma di denaro, pattuita con il committente. Questa somma deve comprendere anche le operazioni accessorie che gli sono state richieste (quindi, ad esempio, anche ciò che verrà speso per imballare la merce) nonché il rimborso per tutte le altre spese che potrebbero essere necessarie per concludere il contratto di trasporto.

Con il contratto di spedizione lo spedizioniere assume vari obblighi, primo tra tutti quello rispettare in modo preciso le istruzioni che ha ricevuto dal committente.
Se il committente non ha dato indicazioni dettagliate su come comportarsi per eseguire l'incarico, lo spedizioniere deve comunque preoccuparsi di agire nel suo interesse.
Ha, inoltre, l'obbligo di custodire quelle cose fino al momento in cui non verranno consegnate al vettore per essere trasportate altrove.

La forma di mandato di spedizione più diffusa è quella in cui lo spedizioniere non è un vettore.
In questo caso riceve semplicemente l'incarico di portare a termine il contratto di spedizione e di svolgere operazioni accessorie. L'incarico, però, può anche essere revocato, ma solo se non è stato ancora concluso il contratto per il trasporto della merce. In caso di revoca, lo spedizioniere ha il diritto di ricevere una somma di denaro come pagamento per tutte le attività che ha già compiuto fino a quel momento.

Lo spedizioniere può anche assumere il ruolo stesso di vettore.
In questo modo assume l'obbligo aggiuntivo di trasportare la merce oltre che spedirla, per cui dovrà anche garantire che quelle cose giungeranno a destinazione senza subire danni.

Contratto di spedizione: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratti: effetti reali
Con effetti reali si intende il trasferimento da una persona a un’altra, tramite un contratto, dei diritti reali (es. la proprietà) o altri diritti (es. usufrutto): se firmo un contratto per comprare un appartamento, "l’effetto reale" sarà che la proprietà viene trasferita a me.
Contratti tipici: cosa sono
Sono i contratti giuridicamente previsti e disciplinati (Codice Civile, leggi), ossia devono attenersi a schemi contrattuali definiti. Esempi di contratti tipici: la compravendita, il mutuo, la locazione, l’appalto, contratti bancari (es.: conto corrente), le assicurazioni.
Rescissione del contratto
Se il contratto presenta uno squilibrio notevole (difetto genetico, cioè già al momento della stipula, ma non "visto") tra la prestazione di una parte e il corrispettivo dell’altra, la parte che "patisce" lo squilibrio può rescindere dal contratto (entro un anno dalla stipula).
Contratto di compravendita
Anche detto di vendita, questo è il contratto più diffuso e utilizzato. Ha per oggetto la vendita di beni (mobili e immobili) e il passaggio di proprietà da una persona ad un’altra, dietro pagamento. La vendita può riguardare beni già esistenti o ancora da creare (es. casa).
Pegno: che cos’è
È un contratto che viene stipulato tra debitore e creditore in base al quale il primo dà al secondo un bene materiale (pegno) a garanzia di pagamento di un debito. Se il debitore paga, il bene gli viene restituito; se non paga, il creditore trattiene il bene e può venderlo.
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