Contratto: nullità ed annullabilità

Contratto nullo e annullamento del contratto

Nullità del contratto

Un contratto è dichiarato nullo quando presenta gravi difetti o anomalie. In questi casi viene considerato come se non fosse mai stato stipulato, per cui non produce effetti e vengono annullati anche quelli che può aver prodotto fino a quel momento.

È del tutto nullo quando:

L'azione di nullità può essere richiesta da chiunque sia interessato a far considerare nullo quel contratto, oppure può essere decisa d'ufficio da un giudice. La richiesta può essere inoltrata in qualunque momento, anche dopo molto tempo dalla conclusione del contratto.

La nullità vale anche per eventuali terze persone, non solo per chi ha stipulato quel contratto: se ho comprato una casa da una persona che, a sua volta, l'aveva acquistata con un contratto invalido, la nullità di questo contratto può colpire anche me.
Non può, infine, essere convalidato, cioè non è possibile chiedere ad un giudice di considerarlo comunque valido.

La nullità, però, può anche essere parziale, quando sono solo alcune clausole a presentare gravi difetti. In questo caso, se ci si accerta che le persone coinvolte avrebbero comunque stipulato quel contratto anche senza quelle clausole e se possono essere sostituite con norme imperative di legge, la nullità non colpisce l'intero atto, che resta, quindi, valido.

Annullabilità del contratto

Un contratto è annullabile quando presenta difetti meno gravi rispetto a quelli che lo renderebbero nullo. Può comunque produrre effetti fino a quando non si ottiene con successo il suo annullamento.

Può essere annullato quando:

L'azione di annullabilità può essere richiesta solo dalla persona che per legge ha interesse ad ottenerla (o da un suo rappresentante), eredi vari dell'interessato oppure da chi è vittima dell'errore, della violenza o del dolo.
Questa azione può essere prescritta (quindi richiesta) entro 5 anni, che vengono conteggiati in modo diverso a seconda dei casi: ad esempio, per un minorenne vengono calcolati a partire dal giorno in cui raggiunge la maggiore età, mentre per l'errore o il dolo dal giorno in cui sono stati scoperti.
Inoltre, ha effetto solo per chi ha stipulato quel contratto, non per terze persone.

L'annullabilità può essere comunque convalidata, cioè è possibile fare in modo che quel contratto, nonostante vizi e difetti vari, venga ancora considerato valido. Ciò accade se la persona che potrebbe chiedere l'annullamento dichiara espressamente di voler invece considerare valido quel contratto oppure lo fa in modo "tacito", cioè inizia ad eseguirlo nonostante tutto.

Contratto: nullità ed annullabilità: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratto: l’annullabilità
Un contratto è annullabile quando presenta difetti meno gravi rispetto a quelli che lo renderebbero nullo. Ad es: una parte è legalmente incapace; vi è stato un errore (vizio: tecnico o di forma) in fase di creazione; c’è stata violenza morale o dolo (inganno) ai danni di una parte.
Pegno e ipoteca: differenza
Sono entrambi contratti a garanzia di pagamento di debiti, assicurati da un bene, stipulati tra debitore e creditore. Il pegno ha come garanzia di estinzione del debito beni mobili (es. auto o titoli di credito); l’ipoteca, invece, ha come garanzia beni immobili (es. casa, un terreno).
Contratti atipici: cosa sono
Sono i contratti non direttamente disciplinati dal diritto ma creati liberamente dalle parti, in base alle loro specifiche necessità. Questi contratti sono "liberi" ma devono essere leciti. Es. contratti atipici: di leasing, di franchising, di apprendistato, di formazione, di lavoro a chiamata, ecc.
Finanziamento: Mutuo, cos’è
È tra le forme di prestito più diffuse. Una banca o un altro ente finanziario concede in prestito una somma di denaro al cliente, il quale la restituirà a rate nella stessa misura dell’importo ricevuto (mutuo a titolo gratuito) o maggiorato con interessi (mutuo a titolo oneroso).
Contratto di appalto: cos’è
È un accordo stipulato tra una parte (committente, può essere una persona o un ente) e un’altra (appaltatore, in genere un’impresa) affinché l’appaltatore realizzi per il committente un’opera (es. costruzione casa) o un servizio (es. mensa scolastica), dietro compenso.
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