Festività

Festività retribuite, festività soppresse

Festività Italiane

Le festività sono giorni particolari considerati nel nostro Paese come momenti "di festa" e coincidono normalmente con ricorrenze nazionali oppure religiose (riferite alla Chiesa Cattolica).

La normativa delle festività si regola su varie leggi e decreti sorti a partire dal 1949 ed attribuisce al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro durante un giorno festivo ricevendo comunque una retribuzione.

Le festività italiane sono attualmente 12:

  1. 1 Gennaio: primo giorno dell'anno;
  2. 6 Gennaio: Epifania;
  3. 25 Aprile: Festa di Liberazione;
  4. Domenica di Pasqua;
  5. Lunedì dopo Pasqua: conosciuto come "Pasquetta";
  6. 1° Maggio: Festa del Lavoro;
  7. 2 Giugno: Festa della Repubblica;
  8. 15 Agosto: Assunzione della Beata Vergine;
  9. 1 Novembre: Ognissanti;
  10. 8 Dicembre: Immacolata Concezione;
  11. 25 Dicembre: Natale;
  12. 26 Dicembre: Santo Stefano.

Inoltre, i contratti collettivi considerano generalmente festivo anche il giorno della celebrazione del Santo Patrono di un Comune, ma solo per chi lavora in quel Comune.

Le festività sono retribuite. Ai lavoratori, infatti, spetta la normale retribuzione giornaliera. Se la festività coincide con una Domenica, il lavoratore ha diritto anche ad un'ulteriore retribuzione che corrisponde all'aliquota giornaliera, in quanto è come se fosse stato privato di un giorno di riposo di cui avrebbe invece usufruito se la festività fosse caduta in un giorno settimanale normalmente lavorativo.
Inoltre, se una persona lavora eccezionalmente in un giorno festivo, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera, (quella per il tipo di lavoro svolto: retribuzione giornaliera per gli impiegati ed oraria per gli operai) ed anche ad una maggiorazione per il lavoro festivo.

Le festività soppresse (in busta paga nominate "ex festività") sono giorni festivi inizialmente previsti dal nostro ordinamento (Legge n°27 del 1949), ma successivamente abolite (Legge n°54 del 1977).

A partire dal 1977, a seguito della soppressione di queste festività, è stata offerta ai lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire nell'arco dell'anno di 4 gruppi di 8 ore ciascuno di permessi individuali retribuiti (quindi in tutto 32 ore), in modo tale da "compensare" queste feste mancate.

Festività: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Congedo di maternità
Permette ad una donna di astenersi da lavoro in caso di gravidanza. È un congedo obbligatorio: per legge, infatti, la donna non può lavorare in prossimità del parto. Dura in totale 5 mesi: 2 precedenti il parto, 3 successivi. La donna può anche scegliere di astenersi da lavoro 1 mese prima della nascita e 4 dopo.
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.
Contratto di apprendistato
È destinato a giovani fino ai 29 anni. Grazie ad esso un ragazzo può lavorare e contemporaneamente specializzarsi nel settore in cui è impiegato, seguendo specifici percorsi formativi.
Attualmente la sua durata minima è di 6 mesi, mentre il limite massimo dipende dalla qualifica che si vuole conseguire.
Cassa Integrazione Ordinaria
Può essere richiesta dall’impresa quando la riduzione dell’orario o la sospensione delle attività sono solo temporanee, quindi c’è la possibilità di tornare alla normalità. La situazione di difficoltà in cui versa deve esser stata provocata da cause di forza maggiore, eventi imprevedibili, difficoltà del mercato, ecc.
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