Festività Italiane
Le festività sono giorni particolari considerati nel nostro Paese come momenti "di festa" e coincidono normalmente con ricorrenze nazionali oppure religiose (riferite alla Chiesa Cattolica).
La normativa delle festività si regola su varie leggi e decreti sorti a partire dal 1949 ed attribuisce al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro durante un giorno festivo ricevendo comunque una retribuzione.
Le festività italiane sono attualmente 12:
- 1 Gennaio: primo giorno dell'anno;
- 6 Gennaio: Epifania;
- 25 Aprile: Festa di Liberazione;
- Domenica di Pasqua;
- Lunedì dopo Pasqua: conosciuto come "Pasquetta";
- 1° Maggio: Festa del Lavoro;
- 2 Giugno: Festa della Repubblica;
- 15 Agosto: Assunzione della Beata Vergine;
- 1 Novembre: Ognissanti;
- 8 Dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre: Natale;
- 26 Dicembre: Santo Stefano.
Inoltre, i contratti collettivi considerano generalmente festivo anche il giorno della celebrazione del Santo Patrono di un Comune, ma solo per chi lavora in quel Comune.
Le festività sono retribuite. Ai lavoratori, infatti, spetta la normale retribuzione giornaliera. Se la festività coincide con una Domenica, il lavoratore ha diritto anche ad un'ulteriore retribuzione che corrisponde all'aliquota giornaliera, in quanto è come se fosse stato privato di un giorno di riposo di cui avrebbe invece usufruito se la festività fosse caduta in un giorno settimanale normalmente lavorativo.
Inoltre, se una persona lavora eccezionalmente in un giorno festivo, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera, (quella per il tipo di lavoro svolto: retribuzione giornaliera per gli impiegati ed oraria per gli operai) ed anche ad una maggiorazione per il lavoro festivo.
Le festività soppresse (in busta paga nominate "ex festività") sono giorni festivi inizialmente previsti dal nostro ordinamento (Legge n°27 del 1949), ma successivamente abolite (Legge n°54 del 1977).
A partire dal 1977, a seguito della soppressione di queste festività, è stata offerta ai lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire nell'arco dell'anno di 4 gruppi di 8 ore ciascuno di permessi individuali retribuiti (quindi in tutto 32 ore), in modo tale da "compensare" queste feste mancate.
Festività: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Contratto di apprendistato: retribuzione
L’apprendista può ricevere dal 60% di ciò che guadagna un lavoratore qualificato dello stesso livello fino al 100%. Sono i contratti collettivi nazionali a stabilire la retribuzione, che varia in base a tipo di contratto, livello di inquadramento, qualifica da conseguire.
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.
Lavoro subordinato: cos’è
Il lavoro subordinato si ha quando tra lavoratore e datore di lavoro vi è un “vincolo di subordinazione”, cioè un legame di dipendenza. Il lavoratore, infatti, “dipende” dal datore: deve rispettare i suoi ordini e le sue direttive nell’eseguire l’attività (tempi, luoghi, ecc.) in cambio di un compenso.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.