Festività Italiane
Le festività sono giorni particolari considerati nel nostro Paese come momenti "di festa" e coincidono normalmente con ricorrenze nazionali oppure religiose (riferite alla Chiesa Cattolica).
La normativa delle festività si regola su varie leggi e decreti sorti a partire dal 1949 ed attribuisce al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro durante un giorno festivo ricevendo comunque una retribuzione.
Le festività italiane sono attualmente 12:
- 1 Gennaio: primo giorno dell'anno;
- 6 Gennaio: Epifania;
- 25 Aprile: Festa di Liberazione;
- Domenica di Pasqua;
- Lunedì dopo Pasqua: conosciuto come "Pasquetta";
- 1° Maggio: Festa del Lavoro;
- 2 Giugno: Festa della Repubblica;
- 15 Agosto: Assunzione della Beata Vergine;
- 1 Novembre: Ognissanti;
- 8 Dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre: Natale;
- 26 Dicembre: Santo Stefano.
Inoltre, i contratti collettivi considerano generalmente festivo anche il giorno della celebrazione del Santo Patrono di un Comune, ma solo per chi lavora in quel Comune.
Le festività sono retribuite. Ai lavoratori, infatti, spetta la normale retribuzione giornaliera. Se la festività coincide con una Domenica, il lavoratore ha diritto anche ad un'ulteriore retribuzione che corrisponde all'aliquota giornaliera, in quanto è come se fosse stato privato di un giorno di riposo di cui avrebbe invece usufruito se la festività fosse caduta in un giorno settimanale normalmente lavorativo.
Inoltre, se una persona lavora eccezionalmente in un giorno festivo, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera, (quella per il tipo di lavoro svolto: retribuzione giornaliera per gli impiegati ed oraria per gli operai) ed anche ad una maggiorazione per il lavoro festivo.
Le festività soppresse (in busta paga nominate "ex festività") sono giorni festivi inizialmente previsti dal nostro ordinamento (Legge n°27 del 1949), ma successivamente abolite (Legge n°54 del 1977).
A partire dal 1977, a seguito della soppressione di queste festività, è stata offerta ai lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire nell'arco dell'anno di 4 gruppi di 8 ore ciascuno di permessi individuali retribuiti (quindi in tutto 32 ore), in modo tale da "compensare" queste feste mancate.
Festività: Elenco Avvocati e Studi Legali
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Lavoro subordinato: cos’è
Il lavoro subordinato si ha quando tra lavoratore e datore di lavoro vi è un “vincolo di subordinazione”, cioè un legame di dipendenza. Il lavoratore, infatti, “dipende” dal datore: deve rispettare i suoi ordini e le sue direttive nell’eseguire l’attività (tempi, luoghi, ecc.) in cambio di un compenso.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo retribuito annuale. La sua durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali a seconda del settore lavorativo.
Il lavoratore non può mettersi in ferie liberamente: è il datore di lavoro a stabilire quando può usufruirne, in base alle esigenze aziendali ed agli stessi interessi del dipendente.
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.