Contratto di lavoro sportivo

Lavorare nello sport con un contratto di lavoro sportivo

Il contratto sportivo nel diritto del lavoro

Il lavoro sportivo è un rapporto di lavoro di tipo subordinato che viene instaurato tra società sportive e sportivi professionisti.
È considerato un "rapporto speciale" in quanto non si applicano ad esso alcune norme che regolano il lavoro subordinato in generale.

Il lavoro sportivo nel diritto del lavoro è stato regolamentato per la prima volta dalla Legge n°91 del 23 Marzo 1981, all'interno della quale sono stati indicati in modo preciso quali sono i suoi soggetti.

Prima di tutto, sono considerati "sportivi professionisti" quegli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano in maniera continua l'attività a titolo oneroso (quindi in cambio di retribuzione) in una delle discipline regolamentate dal CONI - il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - e che conseguono questa qualifica dalle federazioni sportive nazionali.

Le società che intendono dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato con un atleta professionista, invece, devono essere società per azioni o società a responsabilità limitata. È necessario, inoltre, che siano affiliate ad una o più federazioni nazionali riconosciute dal CONI.

Lavorare nello sport: il contratto

Il contratto di lavoro sportivo deve avere obbligatoriamente una forma scritta e deve esser conforme al contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate in base ai loro accordi. La società sportiva deve depositarlo presso la federazione sportiva interessata, affinché venga valutato e, quindi, approvato.

Nel contratto è obbligatoria la clausola che riguarda l'obbligo per l'atleta di rispettare le istruzioni tecniche e gli altri ordini impartiti dal datore e può esser prevista anche una "clausola compromissoria", attraverso la quale viene stabilito che eventuali conflitti saranno analizzati e giudicati da un collegio arbitrale. Se presente la clausola compromissoria, deve esser riportata anche la nomina degli arbitri oppure il loro numero ed il modo in cui saranno nominati.

La durata massima del contratto è di 5 anni e può anche essere stabilita una durata inferiore. Termini superiori vengono considerati nulli e sostituiti automaticamente con il termine massimo previsto dalla legge.
È comunque possibile dar vita a più contratti a termine con lo stesso sportivo. Inoltre, il contratto può anche essere ceduto ad un'altra società prima della sua scadenza, a patto che vi sia il consenso dello sportivo.

Infine, la legge stabilisce che le società o le associazioni sportive presso le quali l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile e che hanno provveduto al suo addestramento ed alla sua formazione tecnica, hanno il diritto di stipulare con lui il primo contratto professionista (premio di addestramento e formazione tecnica).

Il rapporto di lavoro sportivo presenta numerose caratteristiche particolari. Prima di tutto, a questo rapporto non viene applicata la disciplina che limita i licenziamenti individuali, anche se non è comunque possibile licenziare per motivi discriminatori. La legge del 1981 ha anche abolito il "vincolo sportivo" che obbligava gli atleti professionisti ad essere legati "a vita" alla società di appartenenza e, quindi, a non poter recedere dal contratto se non in casi particolari.

Inoltre, proprio per via delle particolari attività eseguite, non vengono applicate al rapporto anche una serie di norme dello Statuto dei Lavoratori, ad esempio i divieti che riguardano l'utilizzo di impianti audiovisivi sul luogo di lavoro ed i limiti da rispettare per trasferimenti e cambio di mansioni.

Il rapporto di lavoro sportivo può anche essere autonomo se presenta almeno una di queste caratteristiche:

Infine, può assumere la forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co) quando l'atleta esegue attività per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Contratto di lavoro sportivo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.
Ammortizzatori sociali: cosa sono
Sono strumenti attraverso i quali si offre un aiuto economico al lavoratore in difficoltà, soprattutto quando perde il lavoro oppure si ritrova con un reddito ridotto a causa della sospensione dell’attività lavorativa. Sono ammortizzatori per es. Cassa Integrazione e Mobilità.
Contratto a tempo determinato
Si ha quando un lavoratore viene assunto solo fino ad una data prestabilita.
La scadenza iniziale può essere posticipata (può essere, quindi, “prorogato”) oppure, al termine del contratto, può esserne stipulato un altro (viene dunque “rinnovato”).
Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
Lavoro parasubordinato: cos’è
È quel rapporto di lavoro grazie al quale una persona da un lato esegue l’attività in piena autonomia, dall’altro deve comunque rispettare necessità, finalità, organizzazione dell’azienda. Tipici contratti di lavoro parasubordinato sono CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.
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