Procedure concorsuali

Procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione straordinaria

Procedure concorsuali: definizione

Le procedure concorsuali sono una serie di operazioni legali che vengono avviate quando un'impresa commerciale vive una condizione di grave crisi economica oppure risulta insolvente, cioè non è in grado di saldare i suoi debiti.
Attualmente il nostro ordinamento prevede la possibilità di attivare 4 procedimenti differenti:

Obiettivo principale di queste procedure è quello di riuscire a tutelare i creditori di una realtà economica, ovvero fare in modo che, nonostante la situazione, possano comunque vedersi restituire ciò che spetta loro di diritto. Proprio per questo, indipendentemente dal tipo di procedura concorsuale avviata, durante le operazioni devono essere coinvolti tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'impresa.

Le differenze tra un tipo di procedimento ed un altro riguardano le dimensioni e la natura dell'impresa in crisi, ciò che si ha intenzione di ottenere con quell'operazione (se, per esempio, si vuole arrivare alla liquidazione totale del patrimonio) e come verrà raggiunto quello scopo.

Il fallimento è la procedura più conosciuta e solitamente più temuta, per via delle conseguenze che comporta per l'impresa in crisi. Con questa operazione, infatti, si realizza una esecuzione forzata dei suoi beni, ovvero il patrimonio aziendale viene sottratto forzatamente, beni mobili ed immobili vengono venduti (liquidazione dell'attivo) ed il ricavato della vendita viene distribuito ai creditori (ripartizione dell'attivo).
La procedura fallimentare può essere avviata solo se l'impresa risulta in stato di insolvenza e possono fallire solo le imprese e le società commerciali, mentre sono esclusi dall'operazione i piccoli imprenditori e gli enti pubblici economici.

La liquidazione coatta amministrativa è un'operazione prettamente dedicata a realtà economiche particolari come banche, società cooperative, istituti per le case popolari, imprese assicurative e, in generale, tutte quelle imprese che rispecchiano interessi particolari o per via delle quali vi è un impegno diretto da parte dello Stato.
Dal momento che la crisi di queste realtà potrebbe comportare conseguenze anche nel settore pubblico, lo scopo principale della liquidazione coatta è proprio quello di tutelare e soddisfare prevalentemente l'interesse generale e solo in un secondo momento anche quello privato di eventuali creditori.
Inoltre, lo svolgimento della procedura e gli effetti che comporta sono comunque uguali a quelli del fallimento: le norme che regolamentano la liquidazione coatta amministrativa, infatti, rimandano alle indicazioni fornite dalla legge fallimentare per il fallimento.

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che il nostro ordinamento ha previsto in alternativa al fallimento ed alla liquidazione coatta. Il suo obiettivo principale è evitare che vengano avviate tali operazioni e "salvare" l'impresa.
Concretamente si tratta di un vero e proprio accordo che l'imprenditore in crisi prende con i suoi creditori, relativo al modo in cui verranno saldati i debiti. Questo accordo deve avvenire prima che si arrivi ad una dichiarazione di fallimento.
Grazie al concordato preventivo, l'imprenditore conserva amministrazione e disponibilità dei beni della sua impresa, ma deve rispettare precise direttive fornite dal giudice delegato e sottostare alla vigilanza di un apposito organo di controllo.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è, infine, una procedura prevista dal nostro ordinamento nel caso in cui l'impresa in difficoltà sia una realtà di grosse dimensioni, all'interno della quale sono impiegati non meno di 200 lavoratori subordinati.
Scopo di questa operazione è cercare di salvare l'impresa per evitare tutte quelle ripercussioni sia economiche che sociali che potrebbero scatenarsi con il suo fallimento e la sua chiusura. L'amministrazione straordinaria, però, può essere avviata solo se esistono concrete possibilità di rimettere l'azienda economicamente in sesto.

Una procedura concorsuale è sempre un'operazione particolarmente delicata e soprattutto complessa. Per questa ragione il nostro ordinamento ha predisposto appositi organismi che hanno il compito di occuparsi dello sviluppo di ogni singolo procedimento.
Di seguito, quindi, vediamo in modo dettagliato cosa un'impresa in crisi e/o insolvente si ritrova a dover affrontare nel momento in cui viene avviata una procedura, quali sono le figure che incontrerà durante lo svolgimento della stessa, quali effetti subirà una volta conclusa l'operazione:

Procedure concorsuali: Elenco Avvocati e Studi Legali
Bancarotta semplice: cos’è
È quel reato fallimentare che deriva da una gestione di impresa imprudente, negligente. Ad esempio l’imprenditore ha sperperato il patrimonio aziendale per fini personali o familiari; oppure ha usato gran parte del patrimonio in investimenti di dubbia natura, insicuri.
Società: tipi in base allo scopo
In base allo scopo (lucrativo o non lucrativo) le società si distinguono in: a scopo di lucro (realizzare un profitto economico); a scopo mutualistico (non consegue un utile ma un beneficio per i soci); a scopo consortile (unione di più società per svolgere attività in comune).
Società consortili
Sono costituite da un gruppo di imprenditori che uniscono competenze e mezzi al fine di agevolare i diversi processi produttivi e/o migliorare l’organizzazione delle rispettive società. Il consorzio mira a mantenere e aumentare il reddito di impresa di ogni socio.
Società cooperative
Diversamente dalle società a scopo di lucro, le società cooperative hanno scopo mutualistico, ossia non conseguono un utile ma un beneficio. I soci svolgono attività economica a proprio favore: es. ottenengono beni e servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Cosa si può brevettare
Possono essere oggetto di brevetto le nuove invenzioni per uso industriale, come ad esempio un processo di lavorazione, un metodo, una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto (art. 2585 Codice Civile).
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