Azienda e Impresa

L'imprenditore, l'azienda e l'impresa: definizioni e differenze

Differenza tra azienda e impresa

Azienda e impresa non sono sinonimi: nel linguaggio comune siamo soliti utilizzare entrambi questi termini per indicare la stessa realtà, ossia quella di una struttura che produce dei beni ed è normalmente gestita da un imprenditore. In realtà nel linguaggio giuridico queste parole hanno significati differenti.

Le differenze tra azienda e impresa sono suggerite dal Codice Civile stesso, il quale riporta descrizioni precise relative sia al soggetto che esercita un'attività di tipo economico, sia ai mezzi di cui si serve.
L'impresa non viene definita esplicitamente dal Codice, ma è comunque possibile ricavare una sua descrizione partendo da quella riguardante l'imprenditore.

L'imprenditore è – in base all'articolo 2082 del Codice Civile - colui che esercita in maniera professionale un'attività economica organizzata il cui fine è quello di produrre e/o scambiare beni e servizi.

L'impresa può essere definita, allora, come l'attività stessa esercitata dall'imprenditore, un'attività che viene portata avanti professionalmente (ovvero non in modo saltuario, bensì abitualmente), è caratterizzata da una precisa organizzazione delle risorse ed ha come obiettivo quello di produrre qualcosa destinata al mercato, dunque al commercio.

Le imprese vengono classificate in modo differente in base ai vari elementi che possono caratterizzarle. La prima importante differenza nasce per via del soggetto o dei soggetti che gestiscono un'attività. Si parla infatti di:

Le imprese si distinguono, poi, in base alla grandezza delle attività svolte (grandi e piccole imprese) nonché alla loro stessa natura: proprio per questo abbiamo imprese commerciali, imprese agricole, imprese artigiane.

La legge obbliga un imprenditore che esercita un'attività di tipo commerciale ad iscrivere la stessa presso il Registro delle Imprese, un elenco pubblico all'intero del quale vengono riportate tutte le informazioni più importanti che riguardano la vita stessa di un'impresa, ad esempio movimenti finanziari, vicende legali, attività amministrative, ecc.
L'imprenditore è, inoltre, sempre obbligato a tenere correttamente le scritture contabili della sua impresa, cioè documenti e registri come il libro giornale, il libro degli inventari, anche fatture e corrispondenza inviata e ricevuta.

La fine dell'impresa si verifica nel momento in cui l'attività non viene più portata avanti e l'imprenditore non esegue più alcuna operazione. Non basta, quindi, semplicemente chiedere la cancellazione dal Registro per far considerare del tutto terminata un'attività imprenditoriale: per un'impresa commerciale, per esempio, la cessazione dell'attività diventa effettiva solo una volta chiusa la fase di liquidazione, che può durare anche molto tempo.

Il concetto di azienda è strettamente collegato ai mezzi di cui un imprenditore si serve per poter eseguire l'attività d'impresa.
L'azienda nel diritto (esattamente nell'articolo 2555 del Codice Civile) viene infatti definita come l'insieme dei beni organizzati da un imprenditore al fine di esercitare l'attività imprenditoriale. Si tratta, quindi, dell'insieme di:

Ai concetti di impresa ed azienda si collegano vari argomenti. Di seguito ne analizziamo alcuni nel dettaglio:

Azienda e Impresa: Elenco Avvocati e Studi Legali
Concorrenza: atti denigratori
Nell’ambito della concorrenza sleale sono denigratori tutti quegli atti compiuti da un imprenditore al fine di screditare un’azienda concorrente sullo stesso mercato. Es. diffondere notizie (fasulle o vere) che mettano in dubbio la qualità delle materie prime impiegate.
Cosa non si può brevettare
Non sono brevettabili: scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici; piani, principi e metodi per attività intellettuali, ludiche, commerciali, programmi software; metodi per il trattamento diagnostico, chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale.
Società cooperative: tipi
In base alle dimensioni e all’attività svolta si distinguono in: cooperative di produzione e lavoro; cooperative di consumo; cooperative agricole; cooperative di credito; cooperative edili; cooperative di trasporto; cooperative editoriali; cooperative sociali; cooperative di pesca.
Concorrenza: atti confusori
Nell’ambito della concorrenza sleale sono considerati confusori tutti quegli atti finalizzati a confondere il consumatore, ossia indurlo a scambiare il prodotto di un’azienda con quello di un’altra. Es.: usare nomi o colori per il prodotto che ricordino quelli di un’altra azienda.
Società di persone
Questo tipo di società sono a responsabilità illimitata e solidale: ogni socio risponde per sé e per gli altri, anche con il proprio patrimonio personale. Se un socio non riesce a pagare con il proprio patrimonio i debiti di impresa, gli altri soci devono pagare per lui.
Rendi visibile il tuo Studio Legale in Internet
e ricevi contatti mirati in base alle tue competenze

Area Professionisti:

Contatta la Redazione: 0547.28909
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì: 9:00-13:30