Lavoro e Formazione: i contratti con funzione formativa

Contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro, contratto d'inserimento, tirocini formativi

Lavoro e formazione professionale

Lavoro e formazione sono due argomenti considerati particolarmente importanti per il nostro Paese, in quanto contribuiscono non solo ad un sano sviluppo degli individui ed alla loro realizzazione personale, ma aiutano la nostra stessa società ad evolversi dal punto di vista sociale, civile, culturale, economico.
Proprio per questo, la legge si è sempre preoccupata e si preoccupa tuttora di dare direttive precise per la formazione dei cittadini ed ha fornito strumenti utili per agevolare il loro l'ingresso nel mondo del lavoro.

Lavoro e formazione professionale. Nel corso del tempo si è cercato di creare anche dal punto di vista giuridico un collegamento tra lavoro e formazione professionale, attraverso la nascita di forme contrattuali considerate "speciali": i contratti di lavoro con funzione formativa.
Si tratta di veri e propri contratti di lavoro subordinato definiti "a causa mista" in quanto caratterizzati da un duplice scopo: da un lato, infatti, con essi avviene uno scambio tra lavoro e retribuzione (una persona viene assunta in cambio di uno stipendio), dall'altro il lavoratore ha la possibilità di continuare a formarsi, quindi di acquisire competenze e conoscenze in un determinato settore. E' il caso – ad esempio – del più antico di questi contratti, il contratto di apprendistato, attraverso il quale un giovane lavoratore viene pagato per l'attività che deve eseguire, ma può anche "imparare il mestiere" a modo: il datore di lavoro, infatti, è obbligato non solo a versargli un corrispettivo (lo stipendio), ma anche a garantirgli un'adeguata formazione professionale.

Lavoro e formazione dei giovani. La maggior parte di questi contratti sono stati creati in favore dei giovani, per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro assicurando loro anche una corretta formazione sul campo.
Tuttavia, alcuni contratti con funzione formativa – attualmente abrogati – erano in passato destinati anche ad altri soggetti considerati svantaggiati. È il caso del contratto d'inserimento - soppresso dal 1 Gennaio 2013 - attraverso il quale era possibile assumere giovani, disoccupati con più di 50 anni e donne provenienti da aree con un alto tasso di disoccupazione femminile.

I contratti con funzione formativa non sono, però, l'unico strumento attraverso il quale il nostro Stato cerca di aiutare i giovani ad accostarsi nel miglior modo possibile al lavoro. Esistono, infatti, anche i "Tirocini formativi e di orientamento" - introdotti in Italia dal 1997 in sostituzione dei famosi "stage" - attraverso i quali non viene instaurato un rapporto di lavoro vero e proprio, ma si cerca comunque di realizzare un avvicinamento tra istruzione, formazione e lavoro.

Di seguito, quindi, vediamo quali sono tutte le forme contrattuali con funzione formativa adottate in Italia nel corso del tempo, alcune ancora attive, altre in parte abrogate o sospese:

Lavoro e Formazione: i contratti con funzione formativa: Elenco Avvocati e Studi Legali
Lavoro notturno: divieti
In Italia non possono svolgere lavori notturni le donne in gravidanza, fino al primo anno di vita del bambino. Inoltre è vietato in caso di particolari condizioni di salute.
Il lavoratore può comunque rifiutarsi di lavorare di notte senza rischiare sanzioni in alcune situazioni (per es. quando ha a carico un disabile).
Contratto a tempo determinato
Si ha quando un lavoratore viene assunto solo fino ad una data prestabilita.
La scadenza iniziale può essere posticipata (può essere, quindi, “prorogato”) oppure, al termine del contratto, può esserne stipulato un altro (viene dunque “rinnovato”).
Festività
Sono giorni in cui il lavoratore può astenersi dall’attività percependo comunque la normale retribuzione giornaliera. Coincidono con ricorrenze nazionali e religiose (per es. Natale) e in Italia sono in tutto 12. A questi si aggiunge di solito il giorno in cui si festeggia il Santo Patrono, ma solo per chi lavora in quel Comune.
Contratto di apprendistato: retribuzione
L’apprendista può ricevere dal 60% di ciò che guadagna un lavoratore qualificato dello stesso livello fino al 100%. Sono i contratti collettivi nazionali a stabilire la retribuzione, che varia in base a tipo di contratto, livello di inquadramento, qualifica da conseguire.
Lavoro notturno: cos’è
È l’attività svolta per almeno 7 ore consecutive, che devono essere comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le 05.00 del mattino.
Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione sullo stipendio. La maggiorazione varia in base al settore lavorativo ed è stabilita dai contratti collettivi nazionali.
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