Lavoro e Formazione: i contratti con funzione formativa

Contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro, contratto d'inserimento, tirocini formativi

Lavoro e formazione professionale

Lavoro e formazione sono due argomenti considerati particolarmente importanti per il nostro Paese, in quanto contribuiscono non solo ad un sano sviluppo degli individui ed alla loro realizzazione personale, ma aiutano la nostra stessa società ad evolversi dal punto di vista sociale, civile, culturale, economico.
Proprio per questo, la legge si è sempre preoccupata e si preoccupa tuttora di dare direttive precise per la formazione dei cittadini ed ha fornito strumenti utili per agevolare il loro l'ingresso nel mondo del lavoro.

Lavoro e formazione professionale. Nel corso del tempo si è cercato di creare anche dal punto di vista giuridico un collegamento tra lavoro e formazione professionale, attraverso la nascita di forme contrattuali considerate "speciali": i contratti di lavoro con funzione formativa.
Si tratta di veri e propri contratti di lavoro subordinato definiti "a causa mista" in quanto caratterizzati da un duplice scopo: da un lato, infatti, con essi avviene uno scambio tra lavoro e retribuzione (una persona viene assunta in cambio di uno stipendio), dall'altro il lavoratore ha la possibilità di continuare a formarsi, quindi di acquisire competenze e conoscenze in un determinato settore. E' il caso – ad esempio – del più antico di questi contratti, il contratto di apprendistato, attraverso il quale un giovane lavoratore viene pagato per l'attività che deve eseguire, ma può anche "imparare il mestiere" a modo: il datore di lavoro, infatti, è obbligato non solo a versargli un corrispettivo (lo stipendio), ma anche a garantirgli un'adeguata formazione professionale.

Lavoro e formazione dei giovani. La maggior parte di questi contratti sono stati creati in favore dei giovani, per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro assicurando loro anche una corretta formazione sul campo.
Tuttavia, alcuni contratti con funzione formativa – attualmente abrogati – erano in passato destinati anche ad altri soggetti considerati svantaggiati. È il caso del contratto d'inserimento - soppresso dal 1 Gennaio 2013 - attraverso il quale era possibile assumere giovani, disoccupati con più di 50 anni e donne provenienti da aree con un alto tasso di disoccupazione femminile.

I contratti con funzione formativa non sono, però, l'unico strumento attraverso il quale il nostro Stato cerca di aiutare i giovani ad accostarsi nel miglior modo possibile al lavoro. Esistono, infatti, anche i "Tirocini formativi e di orientamento" - introdotti in Italia dal 1997 in sostituzione dei famosi "stage" - attraverso i quali non viene instaurato un rapporto di lavoro vero e proprio, ma si cerca comunque di realizzare un avvicinamento tra istruzione, formazione e lavoro.

Di seguito, quindi, vediamo quali sono tutte le forme contrattuali con funzione formativa adottate in Italia nel corso del tempo, alcune ancora attive, altre in parte abrogate o sospese:

Lavoro e Formazione: i contratti con funzione formativa: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.
Lavoro parasubordinato: cos’è
È quel rapporto di lavoro grazie al quale una persona da un lato esegue l’attività in piena autonomia, dall’altro deve comunque rispettare necessità, finalità, organizzazione dell’azienda. Tipici contratti di lavoro parasubordinato sono CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.
Congedo di maternità: Inps
Le lavoratrici iscritte all’Inps, durante il periodo di astensione da lavoro per congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità, cioè ad una somma di denaro che corrisponde ad una percentuale del normale stipendio (80% di ciò che guadagnano giornalmente). La somma è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Contratto a tempo determinato
Si ha quando un lavoratore viene assunto solo fino ad una data prestabilita.
La scadenza iniziale può essere posticipata (può essere, quindi, “prorogato”) oppure, al termine del contratto, può esserne stipulato un altro (viene dunque “rinnovato”).
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