Contratto di comodato

Contratto di comodato. Utilizzare un bene altrui gratuitamente

Il Contratto di comodato: a titolo gratuito e precario

Il comodato è un contratto grazie al quale una persona - detta comodante - consegna ad un'altra - il comodatario - un suo bene mobile o immobile, offrendole la possibilità di utilizzarlo per un certo periodo di tempo oppure per un determinato uso. La persona che riceve quel bene può, quindi, servirsene, a patto di restituirlo una volta concluso quel periodo oppure una volta utilizzato.

Il contratto di comodato è "a titolo gratuito": il comodatario, infatti, non è obbligato a pagare una somma di denaro per poter usare il bene che ha ricevuto dal comodante. Non ne diventa proprietario - in quanto con questo contratto non si realizza un passaggio di proprietà - e deve comunque restituire il tutto una volta scaduti i termini, ma può comunque servirsi di ciò che gli è stato consegnato senza dover pagare alcun canone o altro, quindi in modo del tutto gratuito.

Il comodato può essere anche "precario", quando sul contratto non è stato stabilito alcun termine né è stato precisato che quel bene dovrà essere restituito una volta che il comodatario lo avrà utilizzato per un certo motivo. In questo caso, allora, il comodante può chiedere la sua restituzione in qualunque momento.

La persona che riceve in comodato un bene assume una serie di obblighi da rispettare.

Prima di tutto, il comodatario è obbligato a custodire e conservare quella cosa ricevuta con "la diligenza del buon padre di famiglia", cioè in modo accurato, cercando di non danneggiarla.

Deve poi restituirla entro i termini stabiliti oppure dopo averla utilizzata e non può "subcomandarla", non può cioè permettere ad una terza persona di usarla dando vita ad un ulteriore comodato.

Se il comodatario non rispetta questi obblighi, il comodante può chiedere la restituzione immediata di quel bene nonché un risarcimento dei danni.

Grazie al contratto di comodato, il comodatario assume però anche dei diritti sulla cosa che riceve.

Può, infatti, utilizzarla nel modo che è stato stabilito sul contratto oppure in base alla natura stessa di quel bene: se ad esempio Luca mi ha dato in comodato la sua automobile, io ho il diritto di guidarla per spostarmi in città, in quanto la natura stessa di quel bene è l'essere un mezzo di trasporto.

Il comodatario ha inoltre il diritto di ricevere un rimborso per le spese straordinarie, necessarie ed urgenti che può ritrovarsi a dover affrontare per conservare al meglio quel bene: se Luca mi ha dato in comodato la cantina del suo palazzo, si rompono improvvisamente le tubature ed io mi ritrovo costretto a farle riparare immediatamente, posso farmi rimborsare queste spese straordinarie.

Infine, il comodatario ha il diritto di ricevere anche un risarcimento per i danni che possono nascere da "vizi" di quella cosa, cioè da suoi difetti. Questo risarcimento, però, si può ottenere solo se si scopre che la persona che ha concesso quel bene in comodato sapeva dei suoi difetti ma non li ha comunicati al comodatario: se Luca mi ha dato in comodato la sua bicicletta ed io mi faccio male per colpa dei pedali difettati, posso chiedere il risarcimento dei danni solo se scopro che lui era a conoscenza del difetto ma non mi ha avvisato.

Contratto di comodato: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratti: effetti reali
Con effetti reali si intende il trasferimento da una persona a un’altra, tramite un contratto, dei diritti reali (es. la proprietà) o altri diritti (es. usufrutto): se firmo un contratto per comprare un appartamento, "l’effetto reale" sarà che la proprietà viene trasferita a me.
Obbligazioni: cosa sono
Per il nostro Diritto, l’obbligazione è un rapporto (disciplinato giuridicamente) che si instaura tra due o più persone (debitore, creditore), in base al quale il debitore si impegna a dare, fare o non fare qualcosa a favore del creditore, secondo quanto previsto dalla legge.
Contratto: l’annullabilità
Un contratto è annullabile quando presenta difetti meno gravi rispetto a quelli che lo renderebbero nullo. Ad es: una parte è legalmente incapace; vi è stato un errore (vizio: tecnico o di forma) in fase di creazione; c’è stata violenza morale o dolo (inganno) ai danni di una parte.
Risoluzione per inadempienza
Se, dopo la stipula del contratto, una parte è inadempiente (ossia non fa o non dà quanto pattuito), l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, rivolgendosi al Tribunale. Nel caso in cui ci siano tutti gli elementi necessari, il contratto sarà sciolto (come se non fosse mai esistito).
Risoluzione eccessiva onerosità
Riguarda i contratti ad esecuzione differita (es: acquisto casa su progetto, consegna a 5 anni). Il contratto si può sciogliere se, tra stipula e realizzazione, per cause imprevedibili la prestazione di una parte diventa troppo gravosa per l’altra.
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