Associazioni e Fondazioni

Organizzazioni collettive: associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati...

Associazioni e fondazioni: Codice Civile

Le organizzazioni collettive sono realtà che nascono nel momento in cui due o più persone uniscono le proprie forze per perseguire insieme lo stesso scopo.
Questo scopo può essere pubblico (realizzare qualcosa utile all'intera comunità) oppure privato; può, inoltre, essere economico (lo scopo di lucro) o non economico (obiettivi culturali, sociali, assistenziali, umanitari, sportivi, ecc.).

Le organizzazioni collettive pubbliche sono, di fatto, gli enti pubblici istituiti e gestiti dallo Stato.
Le organizzazioni collettive private, invece, vengono distinte in base allo scopo perseguito. Si parla, infatti, di due macro-categorie di organizzazioni di tipo privato:

Il diritto di associazione – o diritto alla libertà di associazione – è sancito dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana: in base all'articolo 18, ogni individuo ha il diritto di associarsi ad altre persone liberamente al fine di realizzare lo stesso scopo (che deve essere lecito). È però vietato dar vita ad associazioni segrete che perseguono scopi politici attraverso organizzazioni di tipo militare.

Le associazioni sono formate da più persone che collaborano al fine di raggiungere lo stesso obiettivo. Pur non avendo scopo di lucro, non bisogna credere – come erroneamente pensano in molti – che queste organizzazioni non possano mai eseguire attività commerciali. Pensiamo, per esempio, a quelle associazioni di volontariato che periodicamente vendono gadget o simili: non operano nell'illegalità, ma possono tranquillamente farlo perché il loro unico obbligo in questi casi è quello di rispettare il "divieto di distribuzione degli utili". Come indicato nel Decreto Legislativo 460 del 1997, infatti, queste realtà non possono agire come le società commerciali, ovvero non possono distribuire – neanche indirettamente – utili, avanzi di gestione, fondi ecc. ai membri per soddisfare scopi meramente personali, ma possono tuttavia "reinvestirli" in se stesse, servirsene per continuare a perseguire i propri scopi di associazione.

Le fondazioni sono organizzazioni private caratterizzate dal fatto che nascono per volere di una singola persona – un fondatore – il quale dà loro forma tramite atto pubblico o testamento. Lo scopo perseguito è di utilità generale ed il patrimonio di cui si serve la fondazione è generalmente quello che lo stesso fondatore ha assegnato alla stessa.

Associazioni e fondazioni, al pari delle società commerciali, possono assumere "personalità giuridica", quindi essere riconosciute come "persone giuridiche".

Persona giuridica è un termine che viene attribuito a quelle organizzazioni collettive che ottengono un riconoscimento giuridico da parte dello Stato.
Grazie a questo riconoscimento, vengono in un certo senso messe sullo stesso piano delle persone fisiche: sono, infatti, considerate titolari di diritti e doveri esattamente come gli individui in carne ed ossa (hanno, dunque, capacità giuridica) ed assumono la capacità di agire, ovvero possono compiere atti/operazioni al fine di realizzare lo scopo perseguito.

Per ottenere il riconoscimento è necessario rispettare alcuni criteri previsti dalla legge (che riguardano la costituzione dell'ente stesso, lo scopo che intende perseguire, il patrimonio di cui si servirà per realizzarlo) ed iscriversi in determinati registri pubblici:

Oltre alle organizzazioni collettive riconosciute, il Codice Civile disciplina in alcuni articoli anche i cosiddetti "enti di fatto", ovvero quelle organizzazioni che, pur non avendo ottenuto – o non avendo proprio richiesto – il riconoscimento, hanno comunque una certa importanza nonché presenza massiccia nella nostra società. A questa categoria appartengono le associazioni non riconosciute ed i comitati.

Di seguito l'elenco delle principali realtà associative – riconosciute e non riconosciute – fondazioni ed organizzazioni particolari attualmente più importanti nel nostro Paese:

Associazioni e Fondazioni: Elenco Avvocati e Studi Legali
Società di persone
Questo tipo di società sono a responsabilità illimitata e solidale: ogni socio risponde per sé e per gli altri, anche con il proprio patrimonio personale. Se un socio non riesce a pagare con il proprio patrimonio i debiti di impresa, gli altri soci devono pagare per lui.
Impresa, azienda, ditta
Impresa: è l’attività svolta dall’imprenditore e può essere agricola, commerciale o artigiana. Azienda: è l’insieme dei beni che l’imprenditore organizza per svolgere l’attività (es: locali, macchinari, attrezzature, ecc). Ditta: è il nome dell’impresa e che la "distingue" dalle altre.
Concorrenza: scorrettezza
Un’ulteriore forma di concorrenza sleale è quella che si attua tramite azioni che vanno contro l’etica professionale. Ad es. atti di boicottaggio verso i concorrenti; spionaggio aziendale per scoprire l’ingrediente segreto; vendita a prezzi "stracciati", ecc.
Società di capitali: tipi
L’ordinamento prevede tre tipi di società di capitali: Soc. a Responsabilità Limitata (S.R.L.); Soc. per Azioni (S.P.A.); Soc. in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.). La responsabilità dei soci è limitata, tranne per il socio accomandatario (S.A.P.A.), che ha responsabilità illimitata e solidale.
Società cooperative sociali
Rivolgono le loro attività alla tutela delle persone deboli e con svantaggio sociale. Si distinguono in: coop. sociali di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi: es. centri sociali, residenze sanitarie); coop. sociali di tipo B (inserimento lavorativo per portatori di handicap, ex carcerati, ecc.)
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