Associazioni e Fondazioni

Organizzazioni collettive: associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati...

Associazioni e fondazioni: Codice Civile

Le organizzazioni collettive sono realtà che nascono nel momento in cui due o più persone uniscono le proprie forze per perseguire insieme lo stesso scopo.
Questo scopo può essere pubblico (realizzare qualcosa utile all'intera comunità) oppure privato; può, inoltre, essere economico (lo scopo di lucro) o non economico (obiettivi culturali, sociali, assistenziali, umanitari, sportivi, ecc.).

Le organizzazioni collettive pubbliche sono, di fatto, gli enti pubblici istituiti e gestiti dallo Stato.
Le organizzazioni collettive private, invece, vengono distinte in base allo scopo perseguito. Si parla, infatti, di due macro-categorie di organizzazioni di tipo privato:

Il diritto di associazione – o diritto alla libertà di associazione – è sancito dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana: in base all'articolo 18, ogni individuo ha il diritto di associarsi ad altre persone liberamente al fine di realizzare lo stesso scopo (che deve essere lecito). È però vietato dar vita ad associazioni segrete che perseguono scopi politici attraverso organizzazioni di tipo militare.

Le associazioni sono formate da più persone che collaborano al fine di raggiungere lo stesso obiettivo. Pur non avendo scopo di lucro, non bisogna credere – come erroneamente pensano in molti – che queste organizzazioni non possano mai eseguire attività commerciali. Pensiamo, per esempio, a quelle associazioni di volontariato che periodicamente vendono gadget o simili: non operano nell'illegalità, ma possono tranquillamente farlo perché il loro unico obbligo in questi casi è quello di rispettare il "divieto di distribuzione degli utili". Come indicato nel Decreto Legislativo 460 del 1997, infatti, queste realtà non possono agire come le società commerciali, ovvero non possono distribuire – neanche indirettamente – utili, avanzi di gestione, fondi ecc. ai membri per soddisfare scopi meramente personali, ma possono tuttavia "reinvestirli" in se stesse, servirsene per continuare a perseguire i propri scopi di associazione.

Le fondazioni sono organizzazioni private caratterizzate dal fatto che nascono per volere di una singola persona – un fondatore – il quale dà loro forma tramite atto pubblico o testamento. Lo scopo perseguito è di utilità generale ed il patrimonio di cui si serve la fondazione è generalmente quello che lo stesso fondatore ha assegnato alla stessa.

Associazioni e fondazioni, al pari delle società commerciali, possono assumere "personalità giuridica", quindi essere riconosciute come "persone giuridiche".

Persona giuridica è un termine che viene attribuito a quelle organizzazioni collettive che ottengono un riconoscimento giuridico da parte dello Stato.
Grazie a questo riconoscimento, vengono in un certo senso messe sullo stesso piano delle persone fisiche: sono, infatti, considerate titolari di diritti e doveri esattamente come gli individui in carne ed ossa (hanno, dunque, capacità giuridica) ed assumono la capacità di agire, ovvero possono compiere atti/operazioni al fine di realizzare lo scopo perseguito.

Per ottenere il riconoscimento è necessario rispettare alcuni criteri previsti dalla legge (che riguardano la costituzione dell'ente stesso, lo scopo che intende perseguire, il patrimonio di cui si servirà per realizzarlo) ed iscriversi in determinati registri pubblici:

Oltre alle organizzazioni collettive riconosciute, il Codice Civile disciplina in alcuni articoli anche i cosiddetti "enti di fatto", ovvero quelle organizzazioni che, pur non avendo ottenuto – o non avendo proprio richiesto – il riconoscimento, hanno comunque una certa importanza nonché presenza massiccia nella nostra società. A questa categoria appartengono le associazioni non riconosciute ed i comitati.

Di seguito l'elenco delle principali realtà associative – riconosciute e non riconosciute – fondazioni ed organizzazioni particolari attualmente più importanti nel nostro Paese:

Associazioni e Fondazioni: Elenco Avvocati e Studi Legali
Concorrenza: scorrettezza
Un’ulteriore forma di concorrenza sleale è quella che si attua tramite azioni che vanno contro l’etica professionale. Ad es. atti di boicottaggio verso i concorrenti; spionaggio aziendale per scoprire l’ingrediente segreto; vendita a prezzi "stracciati", ecc.
Concorrenza sleale
Si ha concorrenza sleale quando un imprenditore, per aumentare le vendite dei suoi prodotti sul mercato, assume comportamenti non corretti, compie azioni illecite oppure cerca di danneggiare i suoi concorrenti (ossia aziende che vendono prodotti simili o uguali).
Concorrenza: atti denigratori
Nell’ambito della concorrenza sleale sono denigratori tutti quegli atti compiuti da un imprenditore al fine di screditare un’azienda concorrente sullo stesso mercato. Es. diffondere notizie (fasulle o vere) che mettano in dubbio la qualità delle materie prime impiegate.
Procedure concorsuali
Nell’ambito del diritto fallimentare le procedure concorsuali sono tutte quelle azioni disposte da un’autorità giudiziaria, nei confronti di un imprenditore in crisi o insolvente (che non paga i debiti), volte a garantire e tutelare i creditori (es. fornitori, banca, ecc).
Reati concorsuali
Per il diritto fallimentare sono gli illeciti penali commessi in relazione a procedure concorsuali. Sono tutte quelle azioni volte a "corrompere" i documenti aziendali (distruzione, alterazione, ecc). Possono essere commessi dal fallito o da terzi (curatore, liquidatore, ecc).
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