Lavoro Subordinato

Rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato: caratteristiche e differenze con il lavoro autonomo

Lavoro subordinato: definizione e significato

Il lavoro subordinato è quella forma di impiego attraverso la quale un lavoratore diventa "dipendente" di un'altra persona, cioè esegue l'attività per la quale è stato assunto obbedendo ad ordini e indicazioni del datore di lavoro, in cambio di un compenso.
Il Codice Civile non dà una definizione precisa di questo tipo di lavoro, bensì descrive il lavoratore subordinato come colui che si obbliga a collaborare nell'impresa, eseguendo il suo lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Lavoro subordinato: caratteristiche. Per essere considerato subordinato, il rapporto di lavoro deve avere particolari caratteristiche.
Tra queste, la più importante è la presenza di un "vincolo di subordinazione", cioè un legame di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro.
Per capire se c'è subordinazione o meno, bisogna valutare il rapporto seguendo due criteri:

Lavoro subordinato e lavoro autonomo. In un impiego autonomo il lavoratore esegue un'attività senza alcun vincolo di subordinazione.
In realtà non è sempre facile capire quando una persona sta lavorando in modo autonomo oppure subordinato. Esistono, infatti, anche particolari forme d'impiego - il cosiddetto "lavoro parasubordinato" - per via delle quali un lavoratore, se da un lato gode di una certa autonomia, dall'altro è comunque obbligato a coordinarsi con l'organizzazione aziendale presso la quale opera.
Per capire, allora, che tipo di rapporto di lavoro si è instaurato concretamente, è necessario verificare se in esso sono presenti le caratteristiche principali della subordinazione nonché suoi elementi secondari, ad esempio se c'è un orario di lavoro predeterminato da rispettare o se viene pagata una retribuzione a cadenza fissa.
In modo particolare, per il nostro ordinamento è importante puntare l'attenzione più sul "comportamento" assunto da lavoratore e datore che sul tipo di contratto che hanno stipulato: non è raro, infatti, ritrovarsi di fronte situazioni in cui il lavoratore, pur essendo stato assunto per esempio con un contratto Co.co.pro (Contratto di Collaborazione a Progetto, quindi lavoro parasubordinato che dovrebbe garantirgli comunque una certa autonomia), si ritrova poi a lavorare in modo totalmente dipendente dagli ordini del suo datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro subordinato si instaura e viene regolato attraverso varie forme contrattuali. Di seguito elenchiamo le più comuni:

Lavoro Subordinato: Elenco Avvocati e Studi Legali
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Lavoro notturno: divieti
In Italia non possono svolgere lavori notturni le donne in gravidanza, fino al primo anno di vita del bambino. Inoltre è vietato in caso di particolari condizioni di salute.
Il lavoratore può comunque rifiutarsi di lavorare di notte senza rischiare sanzioni in alcune situazioni (per es. quando ha a carico un disabile).
Lavoro autonomo: cos’è
È l’attività svolta da un lavoratore ("prestatore d’opera") per conto di un’altra persona in piena autonomia: può decidere per es. modalità di svolgimento, tempi, luoghi, ecc.
Si tratta della forma di lavoro tipica di professionisti come medici, avvocati, ecc., ma anche di imprenditori, agricoltori, ecc.
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
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