Lavoro Subordinato

Rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato: caratteristiche e differenze con il lavoro autonomo

Lavoro subordinato: definizione e significato

Il lavoro subordinato è quella forma di impiego attraverso la quale un lavoratore diventa "dipendente" di un'altra persona, cioè esegue l'attività per la quale è stato assunto obbedendo ad ordini e indicazioni del datore di lavoro, in cambio di un compenso.
Il Codice Civile non dà una definizione precisa di questo tipo di lavoro, bensì descrive il lavoratore subordinato come colui che si obbliga a collaborare nell'impresa, eseguendo il suo lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Lavoro subordinato: caratteristiche. Per essere considerato subordinato, il rapporto di lavoro deve avere particolari caratteristiche.
Tra queste, la più importante è la presenza di un "vincolo di subordinazione", cioè un legame di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro.
Per capire se c'è subordinazione o meno, bisogna valutare il rapporto seguendo due criteri:

Lavoro subordinato e lavoro autonomo. In un impiego autonomo il lavoratore esegue un'attività senza alcun vincolo di subordinazione.
In realtà non è sempre facile capire quando una persona sta lavorando in modo autonomo oppure subordinato. Esistono, infatti, anche particolari forme d'impiego - il cosiddetto "lavoro parasubordinato" - per via delle quali un lavoratore, se da un lato gode di una certa autonomia, dall'altro è comunque obbligato a coordinarsi con l'organizzazione aziendale presso la quale opera.
Per capire, allora, che tipo di rapporto di lavoro si è instaurato concretamente, è necessario verificare se in esso sono presenti le caratteristiche principali della subordinazione nonché suoi elementi secondari, ad esempio se c'è un orario di lavoro predeterminato da rispettare o se viene pagata una retribuzione a cadenza fissa.
In modo particolare, per il nostro ordinamento è importante puntare l'attenzione più sul "comportamento" assunto da lavoratore e datore che sul tipo di contratto che hanno stipulato: non è raro, infatti, ritrovarsi di fronte situazioni in cui il lavoratore, pur essendo stato assunto per esempio con un contratto Co.co.pro (Contratto di Collaborazione a Progetto, quindi lavoro parasubordinato che dovrebbe garantirgli comunque una certa autonomia), si ritrova poi a lavorare in modo totalmente dipendente dagli ordini del suo datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro subordinato si instaura e viene regolato attraverso varie forme contrattuali. Di seguito elenchiamo le più comuni:

Lavoro Subordinato: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratto di apprendistato: retribuzione
L’apprendista può ricevere dal 60% di ciò che guadagna un lavoratore qualificato dello stesso livello fino al 100%. Sono i contratti collettivi nazionali a stabilire la retribuzione, che varia in base a tipo di contratto, livello di inquadramento, qualifica da conseguire.
Ammortizzatori sociali: cosa sono
Sono strumenti attraverso i quali si offre un aiuto economico al lavoratore in difficoltà, soprattutto quando perde il lavoro oppure si ritrova con un reddito ridotto a causa della sospensione dell’attività lavorativa. Sono ammortizzatori per es. Cassa Integrazione e Mobilità.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
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