Lavoro Subordinato

Rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato: caratteristiche e differenze con il lavoro autonomo

Lavoro subordinato: definizione e significato

Il lavoro subordinato è quella forma di impiego attraverso la quale un lavoratore diventa "dipendente" di un'altra persona, cioè esegue l'attività per la quale è stato assunto obbedendo ad ordini e indicazioni del datore di lavoro, in cambio di un compenso.
Il Codice Civile non dà una definizione precisa di questo tipo di lavoro, bensì descrive il lavoratore subordinato come colui che si obbliga a collaborare nell'impresa, eseguendo il suo lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Lavoro subordinato: caratteristiche. Per essere considerato subordinato, il rapporto di lavoro deve avere particolari caratteristiche.
Tra queste, la più importante è la presenza di un "vincolo di subordinazione", cioè un legame di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro.
Per capire se c'è subordinazione o meno, bisogna valutare il rapporto seguendo due criteri:

Lavoro subordinato e lavoro autonomo. In un impiego autonomo il lavoratore esegue un'attività senza alcun vincolo di subordinazione.
In realtà non è sempre facile capire quando una persona sta lavorando in modo autonomo oppure subordinato. Esistono, infatti, anche particolari forme d'impiego - il cosiddetto "lavoro parasubordinato" - per via delle quali un lavoratore, se da un lato gode di una certa autonomia, dall'altro è comunque obbligato a coordinarsi con l'organizzazione aziendale presso la quale opera.
Per capire, allora, che tipo di rapporto di lavoro si è instaurato concretamente, è necessario verificare se in esso sono presenti le caratteristiche principali della subordinazione nonché suoi elementi secondari, ad esempio se c'è un orario di lavoro predeterminato da rispettare o se viene pagata una retribuzione a cadenza fissa.
In modo particolare, per il nostro ordinamento è importante puntare l'attenzione più sul "comportamento" assunto da lavoratore e datore che sul tipo di contratto che hanno stipulato: non è raro, infatti, ritrovarsi di fronte situazioni in cui il lavoratore, pur essendo stato assunto per esempio con un contratto Co.co.pro (Contratto di Collaborazione a Progetto, quindi lavoro parasubordinato che dovrebbe garantirgli comunque una certa autonomia), si ritrova poi a lavorare in modo totalmente dipendente dagli ordini del suo datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro subordinato si instaura e viene regolato attraverso varie forme contrattuali. Di seguito elenchiamo le più comuni:

Lavoro Subordinato: Elenco Avvocati e Studi Legali
Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
Congedo di maternità facoltativo
Dopo i 5 mesi di congedo di maternità obbligatori per legge, la donna può continuare ad astenersi da lavoro grazie al congedo di maternità facoltativo. Questo ulteriore permesso non può superare i 10 mesi, durante i quali la lavoratrice percepisce il 30% del normale stipendio.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Lavoro notturno: cos’è
È l’attività svolta per almeno 7 ore consecutive, che devono essere comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le 05.00 del mattino.
Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione sullo stipendio. La maggiorazione varia in base al settore lavorativo ed è stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
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