Appalto di Lavoro

Appalto di lavoro o manodopera: divieto di appalto, appalto lecito, appalto illecito

Appalto di lavoro: definizione e descrizione

L'appalto è un contratto in base al quale un soggetto – chiamato appaltatore – assume l'obbligo di realizzare un'opera o fornire un servizio per conto di un altro soggetto – detto committente o appaltante – in cambio del pagamento di una somma di denaro. L'appaltatore si occupa in prima persona di organizzare i mezzi necessari per eseguire quel lavoro e ne assume tutti i rischi.

L'appalto di lavoro, di conseguenza, si ha quando l'appaltatore mette a disposizione del committente forza-lavoro organizzata per la realizzazione di un'opera, quindi si serve dei suoi dipendenti.

Fino al 2003 in Italia era previsto un "divieto di interposizione e di appalto nelle prestazioni di lavoro": il Codice Civile (articolo 2127) e soprattutto una legge del 1960 (Legge n°1369), infatti, vietavano qualunque forma di appalto di manodopera.

Il divieto di appalto di manodopera era stato previsto per eliminare o almeno riuscire a limitare il fenomeno dei "finti appalti".
Con i finti appalti, un appaltatore si comportava come un intermediario: metteva i suoi dipendenti a disposizione del committente, ma non si preoccupava della loro gestione e dell'organizzazione del loro lavoro. Questi lavoratori, quindi, si ritrovavano assunti dall'appaltatore, ma di fatto lavoravano alle dipendenze del committente, il quale esercitava su di loro tutti i suoi poteri (potere direttivo, organizzativo, di controllo, ecc.).
Per evitare queste situazioni, allora, si parlò di "divieto di appalti fittizi".

L'appalto di manodopera è stato riformulato nel 2003, quando la Legge Biagi ha abrogato la norma del 1960 ed ha precisato che l'appaltatore può fornire forza-lavoro per realizzare l'opera come da contratto, a patto che sia "organizzata", cioè che sia lui stesso ad occuparsi di gestire i suoi dipendenti impegnati in quel lavoro e ad esercitare su di loro potere organizzativo, direttivo, ecc.
Spesso si fa confusione tra Appalto e Somministrazione. La differenza consiste proprio in questo: l'appaltatore è anche colui che produce l'opera che da contratto deve realizzare per il committente e si preoccupa, quindi, di organizzare tutti i mezzi necessari per farlo, compresi i suoi dipendenti; l'agenzia di somministrazione, invece, ha solo un ruolo da intermediario nel mercato del lavoro, in quanto si preoccupa solo di assumere persone che fornirà, poi, ad altre imprese, senza preoccuparsi di esercitare potere organizzativo o direttivo su di loro.

L'appalto è lecito, quindi, solo se è dotato di particolari requisiti previsti dalla legge. In primo luogo è appunto necessario che sia l'appaltatore a preoccuparsi dell'organizzazione dei mezzi necessari per realizzare l'opera, quindi anche dei lavoratori che verranno utilizzati nell'appalto.
Inoltre, è ancora l'appaltatore ad assumere il rischio d'impresa, cioè ad essere considerato responsabile del lavoro che dev'essere eseguito.

L'appalto illecito di manodopera si ha, di conseguenza, nel momento in cui mancano queste due caratteristiche.
Se un contratto di appalto viola il principio di organizzazione dei mezzi e quello del rischio d'impresa entrambi nelle mani dell'appaltatore, viene automaticamente considerato forma di somministrazione di lavoro irregolare.
L'appalto irregolare di manodopera viene punito appunto con sanzioni previste per la somministrazione irregolare o fraudolenta. In questi casi, il lavoratore che è stato impiegato nell'appalto può rivolgersi ad un Giudice per chiedere che venga riconosciuta l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra lui ed il soggetto che si è servito della sua attività, quindi tra lui ed il committente.

La tutela dei lavoratori negli appalti di lavoro viene, inoltre, garantita dal principio del "regime di solidarietà", in base al quale tutti i soggetti coinvolti in un appalto – appaltatore, committente ed eventuali subappaltatori – sono obbligati "in solido" (quindi, insieme) sia ai trattamenti retributivi che al versamento di contribuiti previdenziali e di premi assicurativi: se l'appaltatore non paga lo stipendio ai lavoratori (comprese le quote di TFR, cioè del Trattamento di Fine Rapporto), sarà obbligato a farlo il committente e la stessa regola vale anche per contributi previdenziali ed assicurativi. Il committente è considerato responsabile in solido anche per ciò che riguarda sicurezza sul lavoro ed infortuni.

Appalto di Lavoro: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.
Congedo di maternità facoltativo
Dopo i 5 mesi di congedo di maternità obbligatori per legge, la donna può continuare ad astenersi da lavoro grazie al congedo di maternità facoltativo. Questo ulteriore permesso non può superare i 10 mesi, durante i quali la lavoratrice percepisce il 30% del normale stipendio.
Lavoro notturno: divieti
In Italia non possono svolgere lavori notturni le donne in gravidanza, fino al primo anno di vita del bambino. Inoltre è vietato in caso di particolari condizioni di salute.
Il lavoratore può comunque rifiutarsi di lavorare di notte senza rischiare sanzioni in alcune situazioni (per es. quando ha a carico un disabile).
Lavoro parasubordinato: cos’è
È quel rapporto di lavoro grazie al quale una persona da un lato esegue l’attività in piena autonomia, dall’altro deve comunque rispettare necessità, finalità, organizzazione dell’azienda. Tipici contratti di lavoro parasubordinato sono CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.
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