Appalto di Lavoro

Appalto di lavoro o manodopera: divieto di appalto, appalto lecito, appalto illecito

Appalto di lavoro: definizione e descrizione

L'appalto è un contratto in base al quale un soggetto – chiamato appaltatore – assume l'obbligo di realizzare un'opera o fornire un servizio per conto di un altro soggetto – detto committente o appaltante – in cambio del pagamento di una somma di denaro. L'appaltatore si occupa in prima persona di organizzare i mezzi necessari per eseguire quel lavoro e ne assume tutti i rischi.

L'appalto di lavoro, di conseguenza, si ha quando l'appaltatore mette a disposizione del committente forza-lavoro organizzata per la realizzazione di un'opera, quindi si serve dei suoi dipendenti.

Fino al 2003 in Italia era previsto un "divieto di interposizione e di appalto nelle prestazioni di lavoro": il Codice Civile (articolo 2127) e soprattutto una legge del 1960 (Legge n°1369), infatti, vietavano qualunque forma di appalto di manodopera.

Il divieto di appalto di manodopera era stato previsto per eliminare o almeno riuscire a limitare il fenomeno dei "finti appalti".
Con i finti appalti, un appaltatore si comportava come un intermediario: metteva i suoi dipendenti a disposizione del committente, ma non si preoccupava della loro gestione e dell'organizzazione del loro lavoro. Questi lavoratori, quindi, si ritrovavano assunti dall'appaltatore, ma di fatto lavoravano alle dipendenze del committente, il quale esercitava su di loro tutti i suoi poteri (potere direttivo, organizzativo, di controllo, ecc.).
Per evitare queste situazioni, allora, si parlò di "divieto di appalti fittizi".

L'appalto di manodopera è stato riformulato nel 2003, quando la Legge Biagi ha abrogato la norma del 1960 ed ha precisato che l'appaltatore può fornire forza-lavoro per realizzare l'opera come da contratto, a patto che sia "organizzata", cioè che sia lui stesso ad occuparsi di gestire i suoi dipendenti impegnati in quel lavoro e ad esercitare su di loro potere organizzativo, direttivo, ecc.
Spesso si fa confusione tra Appalto e Somministrazione. La differenza consiste proprio in questo: l'appaltatore è anche colui che produce l'opera che da contratto deve realizzare per il committente e si preoccupa, quindi, di organizzare tutti i mezzi necessari per farlo, compresi i suoi dipendenti; l'agenzia di somministrazione, invece, ha solo un ruolo da intermediario nel mercato del lavoro, in quanto si preoccupa solo di assumere persone che fornirà, poi, ad altre imprese, senza preoccuparsi di esercitare potere organizzativo o direttivo su di loro.

L'appalto è lecito, quindi, solo se è dotato di particolari requisiti previsti dalla legge. In primo luogo è appunto necessario che sia l'appaltatore a preoccuparsi dell'organizzazione dei mezzi necessari per realizzare l'opera, quindi anche dei lavoratori che verranno utilizzati nell'appalto.
Inoltre, è ancora l'appaltatore ad assumere il rischio d'impresa, cioè ad essere considerato responsabile del lavoro che dev'essere eseguito.

L'appalto illecito di manodopera si ha, di conseguenza, nel momento in cui mancano queste due caratteristiche.
Se un contratto di appalto viola il principio di organizzazione dei mezzi e quello del rischio d'impresa entrambi nelle mani dell'appaltatore, viene automaticamente considerato forma di somministrazione di lavoro irregolare.
L'appalto irregolare di manodopera viene punito appunto con sanzioni previste per la somministrazione irregolare o fraudolenta. In questi casi, il lavoratore che è stato impiegato nell'appalto può rivolgersi ad un Giudice per chiedere che venga riconosciuta l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra lui ed il soggetto che si è servito della sua attività, quindi tra lui ed il committente.

La tutela dei lavoratori negli appalti di lavoro viene, inoltre, garantita dal principio del "regime di solidarietà", in base al quale tutti i soggetti coinvolti in un appalto – appaltatore, committente ed eventuali subappaltatori – sono obbligati "in solido" (quindi, insieme) sia ai trattamenti retributivi che al versamento di contribuiti previdenziali e di premi assicurativi: se l'appaltatore non paga lo stipendio ai lavoratori (comprese le quote di TFR, cioè del Trattamento di Fine Rapporto), sarà obbligato a farlo il committente e la stessa regola vale anche per contributi previdenziali ed assicurativi. Il committente è considerato responsabile in solido anche per ciò che riguarda sicurezza sul lavoro ed infortuni.

Appalto di Lavoro: Elenco Avvocati e Studi Legali
Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
Contratto di apprendistato: retribuzione
L’apprendista può ricevere dal 60% di ciò che guadagna un lavoratore qualificato dello stesso livello fino al 100%. Sono i contratti collettivi nazionali a stabilire la retribuzione, che varia in base a tipo di contratto, livello di inquadramento, qualifica da conseguire.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Cassa Integrazione
La Cassa Integrazione Guadagni consiste in una somma di denaro offerta al lavoratore in caso di riduzione dell’orario di lavoro (e quindi anche dello stipendio) o sospensione dell’attività. Questa somma corrisponde ad una percentuale di ciò che avrebbe normalmente guadagnato per quelle ore di lavoro mancate.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo retribuito annuale. La sua durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali a seconda del settore lavorativo.
Il lavoratore non può mettersi in ferie liberamente: è il datore di lavoro a stabilire quando può usufruirne, in base alle esigenze aziendali ed agli stessi interessi del dipendente.
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