Contratto di Engineering

Engineering: Il contratto per i progetti di utilità collettiva

Il contratto di engineering

Contratto di engineering significa letteralmente "contratto di ingegneria". Si tratta, infatti, di un tipo di accordo attraverso il quale una parte - detta committente - ordina ad un'altra - chiamata prestatore - di dar vita ad un progetto di utilità collettiva (come un'opera urbanistica, architettonica, industriale, agricola ecc.) ed eventualmente anche di realizzarlo, in cambio del pagamento di un corrispettivo, cioè di una somma di denaro. Il prestatore può anche essere incaricato di realizzare un progetto elaborato da qualcun altro, nonché assumere l'impegno di fornire assistenza tecnica anche dopo l'installazione dell'opera.

Si tratta di un contratto atipico di tipo commerciale, particolarmente complicato in quanto riassume in sé le caratteristiche di vari contratti simili, come il contratto d'opera, il contratto di appalto ed il mandato.
Ha una natura consensuale perché viene considerato concluso solo nel momento in cui entrambe le parti manifestano la propria volontà di stipularlo, e soprattutto ha effetti obbligatori: tutte le persone - o sarebbe meglio dire le imprese - coinvolte nel contratto, infatti, assumono l'obbligo di eseguire delle prestazioni, quindi s'impegnano a "dare", "fare" o "non fare" qualcosa l'una in favore dell'altra. Queste prestazioni sono "corrispettive", cioè unite tra loro da un particolare tipo di legame (il sinallagma): se l'impresa A non rispetta il contratto, l'impresa B non è più obbligata a fare ciò che è stato previsto in esso.

Il prestatore può essere - e nella maggior parte dei casi è - una vera e propria società di engineering, cioè una società di ingegneria i cui dipendenti sono appunto professionisti come ingegneri, architetti, ecc. Può essere anche uno studio di ingegneria (i cui componenti sono abilitati all'attività di progettazione) o, in alcuni casi, anche una singola persona che però riveste il ruolo di imprenditore.

La società di engineering che firma il contratto si impegna prima di tutto a compiere uno studio preventivo dell'opera che deve essere realizzata, quindi deve effettuare calcoli, schemi di realizzazione, progetti ecc.
S'impegna, poi, a compiere i vari servizi di acquisto per l'installazione, a dirigere i lavori di costruzione, a fare in modo che, alla fine di questi lavori, l'opera risulti completata.
Infine dovrà consegnare l'opera finita al committente e - se il contratto lo prevede - anche garantire controlli e manutenzioni tecniche periodiche.

Il committente, invece, è obbligato in primo luogo a mettere a disposizione del prestatore il terreno sul quale deve essere realizzata quell'opera ed il personale che dovrà collaborare alla sua costruzione. Deve poi preoccuparsi di ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per avviare e portare a termine i lavori ed effettuare i vari pagamenti delle prestazioni ricevute.

Il pagamento per i lavori di progettazione e/o realizzazione solitamente viene effettuato versando inizialmente una percentuale sulla cifra totale (il 15%).
Consiste, inoltre, in una somma di denaro, che può essere integrata o del tutto sostituita da altre forme di pagamento: si parla soprattutto di interessenze – cioè partecipazioni agli utili dell'impresa che ha commissionato quell'opera - quindi una percentuale sui suoi guadagni, di percentuali su quello che si guadagnerà in futuro dall'opera che deve essere realizzata e di royalties, cioè sempre percentuali sugli utili che vengono di solito date a chi ha inventato un brevetto e ne concede lo sfruttamento a fini commerciali.

Contratto di Engineering: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratti: elementi accidentali
Sono gli elementi che possono essere contenuti in un contratto, ma che non sono obbligatori per legge ai fini della validità. Sono: Condizione (es. stabilire in base a quali condizioni il contratto produrrà effetti); Termine (es. tempi consegna); Modo (es. come conservare il bene).
Risoluzione per impossibilità
Dopo la stipula del contratto se una parte non può più rispettare i termini dello stesso a causa di una sopraggiunta impossibilità di cui non ha colpa (es. vendo la casa ma questa crolla per il terremoto), il contratto può essere risolto, sciolto (tramite Giudice).
Rescissione del contratto
Se il contratto presenta uno squilibrio notevole (difetto genetico, cioè già al momento della stipula, ma non "visto") tra la prestazione di una parte e il corrispettivo dell’altra, la parte che "patisce" lo squilibrio può rescindere dal contratto (entro un anno dalla stipula).
Finanziamento: Leasing, cos’è
È una locazione finanziaria. Voglio acquistare un bene (es. moto) ma non ho la somma. Chiedo un prestito a una società di leasing, che compra "per me", io entro subito in possesso del bene e pago un canone periodico alla società. Estinto il debito, il bene diventa di mia proprietà.
Effetti contratto: cosa significa
Con effetti del contratto si intendono le conseguenze dello stesso, intese come godimento del bene o sanzioni: una volta che il contratto è stato stipulato acquisisce forza di legge tra le parti, le quali sono obbligate per legge a rispettare gli accordi presi e sottoscritti.
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