Permessi e Congedi

Permessi e congedi: retribuiti per lutto, gravi motivi familiari, legge 104, parentali, rol, non retribuiti

Permessi e congedi per i lavoratori

Permessi e congedi permettono ad un lavoratore subordinato di assentarsi dal lavoro senza perdere il posto e mantenendo, in alcuni casi, anche la retribuzione. Esistono, infatti, casi in cui l'assenza viene comunque retribuita e casi in cui, invece, non si riceve un compenso, ma non si rischia nemmeno il licenziamento.

I permessi ed i congedi retribuiti vengono concessi in varie situazioni, ad esempio per donazione di sangue (nel giorno della donazione) oppure studio o formazione (il lavoratore studente può chiedere giornate per sostenere esami; gli altri lavoratori hanno diritto a 150 ore per formazione).
Vengono concessi anche a dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali in base alle dimensioni dell'azienda e - caso tipico - al lavoratore che sta per sposarsi.

I congedi matrimoniali, infatti, corrispondono a 15 giorni di assenza retribuita, ma la loro reale durata può variare in base alle qualifiche del dipendente ed al settore produttivo.

Permessi per lutto o grave infermità equivalgono a 3 giorni retribuiti concessi a chi perde coniuge, convivente o un parente entro il secondo grado oppure in caso di gravi condizioni di salute di queste persone.

Permessi e congedi per gravi motivi familiari possono esser dati per periodi più lunghi (massimo 2 anni, anche frazionati, nell'arco della vita lavorativa), ma solo se la gravità della situazione è documentata.

La Legge 104 offre permessi e congedi sia ai lavoratori disabili che ai familiari che si occupano della loro assistenza. I disabili possono usufruire di 2 ore di permesso retribuito al giorno oppure di 3 giorni mensili, anche continuativi. Coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Se il disabile abita a 150 km dal loro posto di lavoro, devono fornire un titolo di viaggio o qualunque altro documento possa provare il raggiungimento della residenza dell'assistito.

Congedi straordinari, inoltre, sono stati pensati sempre per chi deve assistere un familiare in condizioni di grave disabilità.
I congedi biennali della L. 104, per esempio, sono congedi retribuiti inizialmente concessi solo ai genitori di un disabile oppure, in loro assenza, ad eventuali fratelli, sorelle, conviventi. Grazie a varie sentenze della Corte Costituzionale, attualmente possono usufruirne anche i figli di una persona disabile. Nella concessione del congedo, però, si segue un ordine: prima il coniuge, poi genitori, figli, fratelli e/o sorelle.

I permessi ed i congedi parentali riguardano i lavoratori genitori di un bambino nei suoi primi 8 anni (o 12 se adottato): madre e padre, insieme oppure alternativamente, possono chiedere fino a 10 mesi di permesso (complessivi tra i due), ricevendo un'indennità pari al 30% della loro normale retribuzione. Se il bambino è portatore di handicap, il periodo di congedo può essere prolungato fino a massimo 3 anni.

I congedi di maternità sono obbligatori per le lavoratrici in stato di gravidanza. Durano in media 5 mesi (2 prima del parto, 3 dopo), durante i quali si ha diritto ad una indennità. Un congedo di paternità viene, invece, concesso al padre lavoratore se la donna scompare o è in gravi condizioni di salute oppure se il piccolo è stato abbandonato o affidato a lui.

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), infine, sono ore retribuite di cui possono usufruire i lavoratori. Maturano ogni mese e possono arrivare a corrispondere ad una o più giornate lavorative. Inoltre, variano in base ai settori in quanto disciplinati dai contratti collettivi, mentre il modo in cui possono esser chiesti dipende dai contratti individuali: è il datore, infatti, a decidere se concederli come singole ore oppure a gruppi, quindi come giornate.
Oltre ai permessi di ROL, i lavoratori hanno diritto anche a permessi per ex festività (o per festività soppresse), cioè a 4 gruppi di 8 ore ciascuno di permesso retribuito nati per compensare l'eliminazione di alcune festività nel nostro Paese.

Permessi e congedi non retribuiti, invece, vengono concessi soprattutto ai dirigenti delle rappresentanze sindacali quando devono partecipare a convegni o congressi (8 giorni di assenza non retribuita), ai lavoratori che devono votare o prender parte ad un processo, a chi ha un'anzianità di servizio di almeno 5 anni per seguire un percorso formativo (congedo speciale non retribuito di 11 mesi). Inoltre, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche speciali - come quelle pubbliche per esempio in Parlamento oppure di rappresentanza sindacale nazionale o provinciale - possono chiedere un'aspettativa non retribuita per tutta la durata di questo loro impegno.

Permessi e Congedi: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedo di maternità: Inps
Le lavoratrici iscritte all’Inps, durante il periodo di astensione da lavoro per congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità, cioè ad una somma di denaro che corrisponde ad una percentuale del normale stipendio (80% di ciò che guadagnano giornalmente). La somma è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Permessi studio giornalieri retribuiti
Sono permessi speciali di astensione da lavoro che possono essere richiesti dagli studenti lavoratori in caso di esami o esoneri. Per evitare abusi, lo studente lavoratore è tenuto a fornire all’azienda un certificato che attesti la sua partecipazione all’esame.
Festività
Sono giorni in cui il lavoratore può astenersi dall’attività percependo comunque la normale retribuzione giornaliera. Coincidono con ricorrenze nazionali e religiose (per es. Natale) e in Italia sono in tutto 12. A questi si aggiunge di solito il giorno in cui si festeggia il Santo Patrono, ma solo per chi lavora in quel Comune.
Lavoro parasubordinato: cos’è
È quel rapporto di lavoro grazie al quale una persona da un lato esegue l’attività in piena autonomia, dall’altro deve comunque rispettare necessità, finalità, organizzazione dell’azienda. Tipici contratti di lavoro parasubordinato sono CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.
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