Inquadramento Lavorativo

L'Inquadramento Lavorativo. Mansione, qualifica, categoria

Inquadramento professionale e lavorativo

L'inquadramento lavorativo è una particolare operazione che permette alla nostra legge ed ai contratti collettivi nazionali di classificare i lavoratori e di stabilire, quindi, quale trattamento economico e normativo deve essere applicato ai singoli casi. È in base a questo inquadramento che, per esempio, lo stipendio di un impiegato è diverso da quello di un dirigente d'azienda.

L'inquadramento professionale del lavoratore è strettamente collegato alle attività che deve eseguire all'interno dell'azienda. Si parla, nello specifico, di "mansioni" affidate al lavoratore e riportate sul contratto.

La mansione è ciò che concretamente il lavoratore deve fare, quindi l'insieme di attività e compiti che deve obbligatoriamente eseguire in azienda e che il datore di lavoro può pretendere da lui.
In base alle mansioni, al momento dell'assunzione vengono attribuite al lavoratore una "qualifica" ed una "categoria".

La qualifica è il ruolo che il lavoratore assume all'interno dell'azienda (ad esempio, carpentiere) in base alle sue mansioni. Questo ruolo gli viene attribuito dal datore di lavoro stesso, il quale - per legge - è obbligato a comunicarglielo. Grazie alla qualifica è possibile individuare la posizione del lavoratore nell'organizzazione aziendale nonché il trattamento economico, normativo e previdenziale che gli deve essere applicato.
L'insieme delle qualifiche dà vita ad una "categoria" lavorativa.

La categoria è il gruppo professionale al quale appartiene il dipendente.
Le categorie sono individuate sia dal Codice Civile (articolo 2095) che dalla contrattazione collettiva nazionale. Si parla, quindi, di "categorie legali" e "categorie contrattuali".

Le categorie legali sono:

  1. Dirigenti: svolgono compiti di direzione dell'azienda o di un suo ramo e possono prendere autonomamente decisioni importanti.
    Ad essi si applica una normativa diversa rispetto agli altri subordinati: ad esempio, non vengono applicate le regole su licenziamenti, orario di lavoro e contratto a termine, mentre hanno diritto a trattamento economico e previdenziale migliore;
  2. Quadri: pur non essendo dirigenti, svolgono mansioni importanti per lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda.
    Ad essi vengono applicate di solito le norme riservate agli impiegati;
  3. Impiegati: svolgono professionalmente l'attività con funzioni di collaborazione "di concetto" e "di ordine". Si parla, infatti, di impiegato di concetto per indicare chi esegue attività intellettuali con una certa autonomia ed assume anche alcune responsabilità, e di impiegato d'ordine per indicare, invece, chi ha solo mansioni esecutive, cioè rispetta solo le disposizioni dei superiori. Per gli impiegati, inoltre, sono escluse le attività di semplice manodopera;
  4. Operai: tutti quei lavoratori che non rientrano nella categoria degli impiegati.

Le categorie contrattuali aggiunte dalla contrattazione collettiva sono:

  1. Funzionari: lavorano nei settori del credito e delle assicurazioni con funzioni direttive;
  2. Intermedi: coloro che guidano e controllano un gruppo di operai, come un capo operaio.

Inquadramento lavorativo: livelli. Per le categorie legali, inoltre, la contrattazione collettiva ha individuato vari livelli di professionalità in cui devono essere inquadrati i lavoratori, stabilendo per ciascun livello un determinato trattamento economico e normativo.
I livelli di inquadramento professionale individuati dalla contrattazione collettiva all'interno delle categorie legali riguardano soprattutto impiegati di concetto ed operai.

Per gli impiegati di concetto si parla di:

Per gli operai, invece, la contrattazione distingue tra:

L'inquadramento contrattuale del lavoratore ha subìto, però, delle modifiche negli anni Settanta, quando la contrattazione collettiva ha introdotto un nuovo sistema di classificazione professionale chiamato "Inquadramento Unico".
Grazie all'Inquadramento Unico è sparita la distinzione tra impiegati ed operai: sono, infatti, entrambi ordinati in un'unica scala, all'interno della quale vengono individuati vari livelli professionali (7-8) che corrispondono ad altrettanti livelli retributivi. L'appartenenza ad un livello piuttosto che ad un altro è determinata da "declaratorie" (definizioni generali delle caratteristiche dell'attività eseguita) e da "esemplificazioni" (elenco delle mansioni specifiche di ogni profilo professionale).

Inquadramento Lavorativo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Cassa Integrazione Straordinaria
Può essere richiesta dall’impresa quando le condizioni in cui versa e che hanno portato alla decisione di ridurre l’orario di lavoro o sospendere le attività sono gravi, al punto da rendere difficile credere che un giorno si possa tornare alla normalità (per es. in caso di fallimento).
Congedo di maternità: Inps
Le lavoratrici iscritte all’Inps, durante il periodo di astensione da lavoro per congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità, cioè ad una somma di denaro che corrisponde ad una percentuale del normale stipendio (80% di ciò che guadagnano giornalmente). La somma è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Congedo di paternità
Un uomo può astenersi da lavoro in caso di nascita del figlio grazie al congedo di paternità. Dura quanto quello di maternità (5 mesi) oppure solo una parte (quella non goduta dalla lavoratrice). Viene richiesto in particolari situazioni (per es. infermità o morte della madre del neonato, affidamento totale al padre, ecc.).
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.
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