Il Diritto del Lavoro: tipologie, diritti, doveri e procedure
Il Diritto Sindacale è un ramo del Diritto del Lavoro che si occupa esclusivamente di regolamentare i rapporti instaurati in ambito lavorativo tra lavoratori e datori di lavoro. Entrambe le categorie sono rappresentate da specifiche organizzazioni sindacali.
Il lavoro subordinato è la forma d'impiego che si instaura nel momento in cui una persona viene assunta come dipendente, ovvero per eseguire un'attività rispettando ordini e indicazioni del datore di lavoro.
Il lavoro parasubordinato è la forma d'impiego tipica dei contratti CO.CO.CO. e CO.CO.PRO. Con esso il lavoratore ha la possibilità di operare in piena autonomia, ma è anche obbligato a coordinarsi con la realtà aziendale che ha richiesto la sua collaborazione.
Il Lavoro Autonomo e altre forme di impiego
Un'attività lavorativa può essere eseguita anche in modo del tutto indipendente, grazie al cosiddetto lavoro autonomo. In Italia è poi possibile dar vita a forme di impiego speciali, caratterizzate dalla presenza di varie particolarità. Di seguito elenchiamo le più frequenti:
Lo svolgimento del rapporto di lavoro
Al lavoratore assunto vengono assegnate specifiche mansioni, da eseguire in cambio di una retribuzione. Stipendi, orario di lavoro, ferie, permessi ed altri argomenti che intervengono nel rapporto lavorativo sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
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Congedo di maternità facoltativo
Dopo i 5 mesi di congedo di maternità obbligatori per legge, la donna può continuare ad astenersi da lavoro grazie al congedo di maternità facoltativo. Questo ulteriore permesso non può superare i 10 mesi, durante i quali la lavoratrice percepisce il 30% del normale stipendio.
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.