Il Diritto del Lavoro: tipologie, diritti, doveri e procedure
Il Diritto Sindacale è un ramo del Diritto del Lavoro che si occupa esclusivamente di regolamentare i rapporti instaurati in ambito lavorativo tra lavoratori e datori di lavoro. Entrambe le categorie sono rappresentate da specifiche organizzazioni sindacali.
Il lavoro subordinato è la forma d'impiego che si instaura nel momento in cui una persona viene assunta come dipendente, ovvero per eseguire un'attività rispettando ordini e indicazioni del datore di lavoro.
Il lavoro parasubordinato è la forma d'impiego tipica dei contratti CO.CO.CO. e CO.CO.PRO. Con esso il lavoratore ha la possibilità di operare in piena autonomia, ma è anche obbligato a coordinarsi con la realtà aziendale che ha richiesto la sua collaborazione.
Il Lavoro Autonomo e altre forme di impiego
Un'attività lavorativa può essere eseguita anche in modo del tutto indipendente, grazie al cosiddetto lavoro autonomo. In Italia è poi possibile dar vita a forme di impiego speciali, caratterizzate dalla presenza di varie particolarità. Di seguito elenchiamo le più frequenti:
Lo svolgimento del rapporto di lavoro
Al lavoratore assunto vengono assegnate specifiche mansioni, da eseguire in cambio di una retribuzione. Stipendi, orario di lavoro, ferie, permessi ed altri argomenti che intervengono nel rapporto lavorativo sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
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Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
Contratto Part-Time
Si ha quando il lavoratore segue un orario inferiore rispetto a quello previsto per il suo settore. Il Part-Time può essere: orizzontale (lavora tot ore al giorno tutti i giorni), verticale (lavora solo alcuni giorni a settimana o settimane del mese, ecc.) oppure misto (una fusione delle due forme precedenti)
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
Contratto a tempo determinato
Si ha quando un lavoratore viene assunto solo fino ad una data prestabilita.
La scadenza iniziale può essere posticipata (può essere, quindi, “prorogato”) oppure, al termine del contratto, può esserne stipulato un altro (viene dunque “rinnovato”).
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.