Commercio elettronico

La normativa sul commercio elettronico (e-Commerce)

Definizione commercio elettronico

Commercio elettronico – detto anche "e-commerce" - è il nome con il quale vengono indicate tutte le attività di compravendita eseguite online, dunque attraverso l'utilizzo di internet.
Queste attività si distinguono tra loro in base a dove materialmente viene consegnato il bene o si usufruisce del servizio acquistati sul web. Si parla, infatti, di:

La compravendita di beni e servizi online viene distinta anche a seconda dei soggetti coinvolti nell'operazione, in base ai quali si parla di:

Il mondo legislativo negli ultimi anni ha prestato particolare attenzione soprattutto al Business to Consumer, quindi alle situazioni che coinvolgono venditori professionisti e consumatori.
Ciò è dovuto al fatto che la diffusione del web nella nostra società, se da un lato ha offerto non pochi vantaggi (come la possibilità di comprar qualcosa 24 h su 24), dall'altro è stata accompagnata dall'aumento di fenomeni come truffe, raggiri, ecc. Di conseguenza si è sentita maggiormente la necessità di tutelare i consumatori anche nel settore dell'e-commerce.

La normativa sul commercio elettronico in Italia è regolamentata da una serie di direttive europee e decreti legislativi nazionali che fanno riferimento soprattutto alle norme che disciplinano i contratti a distanza (quelli stipulati attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione come telefono, fax, posta tradizionale, internet) ed al Codice del Consumo.
Le ultime novità risalgono allo scorso Giungo 2014, quando nel nostro Paese è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 21 del 21 Febbraio 2014, attraverso il quale è stata recepita la Direttiva 2011/83/UE dedicata alla tutela dei consumatori.

Il venditore professionista – in base alle nuove norme – assume numerosi obblighi nel momento in cui decide di vendere beni e/o servizi su internet.
Gran parte dei suoi doveri sono di tipo "informativo", nel senso che deve sempre far sì che un consumatore trovi subito sul sito spiegazioni chiare e dettagliate sui prodotti in vendita, chi concretamente li offre, quali diritti avrà procedendo all'acquisto, ecc.
Per questo deve riportare dati che riguardando anche se stesso e la sua attività, come nome, ragione sociale, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, partita Iva, indicazione dell'Ordine di appartenenza (se è un professionista iscritto presso qualche Albo), domicilio e/o sede legale dell'impresa, indirizzo per reclami (se differente dalla sede dell'attività), riferimenti per essere contattato rapidamente, ecc.

Inoltre, è tenuto ad indicare in modo preciso i costi di ciò che ha messo in vendita e se le somme indicate comprendono o meno eventuali imposte. Qualora non fosse possibile sapere dal primo momento il costo totale del prodotto – comprensivo, quindi, di imposte - deve offrire all'utente la possibilità di arrivarci da solo, indicando una modalità di calcolo (pensiamo, per esempio, alla vendita on-line di metalli vari, il cui prezzo può anche variare da un giorno all'altro).

Obbligatorie sono anche le informazioni sulle modalità di pagamento accettate, spedizione e relativi costi della stessa. Sul sito deve essere riportata la data entro la quale s'impegna a spedire il prodotto.

Tra le novità introdotte dalla Direttiva Europea vi è quella di indicare esplicitamente qualunque tipo di costo previsto, senza "nascondere" eventuali ulteriori spese: il venditore professionale deve garantire all'utente che non troverà sorprese al momento del pagamento, bensì saprà subito quanto dovrà pagare in totale per un prodotto.
La normativa specifica che, qualora al termine dell'operazione dovessero spuntar fuori ulteriori spese non indicate chiaramente in precedenza, il consumatore può rifiutarsi di pagarle, proprio perché non informato adeguatamente sulla loro esistenza.

Un'altra novità della direttiva è la scomparsa delle cosiddette "caselle pre-selezionate", ovvero di quelle opzioni aggiuntive e non obbligatorie che spesso troviamo già selezionate al momento dell'acquisto (pensiamo, per esempio, ai siti che vendono biglietti di viaggio).

Il diritto di recesso è l'argomento che ha subito le modifiche più importanti con le nuove disposizioni.

Fino a pochissimo tempo fa se una persona acquistava on-line qualcosa e poi cambiava idea, poteva restituirla entro 10 giorni (in Italia; per gli altri Stati europei, invece, entro 7 giorni); adesso, invece, ha a disposizione 14 giorni, conteggiati dal momento in cui riceve l'oggetto.
Inoltre, il diritto di recesso vale ora anche per gli acquisti effettuati su siti di aste online, ma solo se il venditore è un professionista.

Il consumatore deve essere informato sull'esistenza di questo diritto e su come esercitarlo. Se non trova informazioni nonostante sia possibile recedere, ha a disposizione fino ad un intero anno per farlo.

Il venditore deve rimborsare il consumatore entro 14 giorni dal recesso. Se le spese per la restituzione sono a carico dell'acquirente, deve indicarlo in modo chiaro sul sito, riportando anche i costi da sostenere per la restituzione di cose ingombranti (per esempio un armadio).

Per quanto riguarda i prodotti digitali – quindi quelli del commercio elettronico diretto – anche in questo caso il sito deve riportare informazioni dettagliate relative soprattutto alla compatibilità hardware e software (cioè se possono o meno essere installati su un preciso Pc, tablet, smartphone ecc.) e all'eventuale presenza di elementi che servono per evitare che il consumatore duplichi, poi, ciò che ha comprato (per esempio se è presente il DMR per un ebook, un sistema che impedisce di copiarne, modificarne e stamparne il contenuto).
Anche in questo caso è possibile esercitare il diritto di recesso, ma solo fino al momento in cui non viene avviato effettivamente il download del file.

Commercio elettronico: Elenco Avvocati e Studi Legali
Commercio elettronico: cos’è
Chiamato anche e-commerce, è l’insieme delle attività di compravendita che vengono realizzate su internet.
In Italia la sua normativa dipende da direttive europee e leggi nazionali che si riferiscono soprattutto alle regole che riguardano i contratti a distanza.
Cookie Law: normativa
In base al provvedimento n. 229 "Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso dei cookie", chi vuole fornire un servizio web che fa uso di cookie deve seguire le direttive del Garante della Privacy su 3 importanti elementi per non incorrere in sanzioni: informativa, consenso e notifica.
Firma digitale
Ha lo stesso valore di una firma autografa e serve per firmare documenti virtuali. Deve essere validata presso un ente certificatore autorizzato (per es. Poste Italiane), al quale va versata una somma una tantum tramite pagamento on-line (quindi per es. con carta di credito). La firma digitale ha validità per 3 anni.
Privacy: spam, che cos’è
Per spam (o spamming) si intende l’invio di messaggi a carattere commerciale senza che il destinatario abbia dato il suo consenso a riceverli. I messaggi promuovono prodotti o offerte di ogni tipo (anche pornografico). Possono essere inviati tramite email, sms, facebook, forum...
Cookie Law: cos’è
È la “Legge sui Cookie”, nome con il quale si fa riferimento ad una normativa del Parlamento Europeo del 2011 riguardante la tutela della privacy su internet.
In Italia si riferisce nello specifico ad un provvedimento del Garante della Privacy (il n. 229) in vigore da Giugno 2015.
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