Jobs Act

Il Jobs Act: cos'è

Jobs Act: significato e descrizione

Jobs Act è il nome attribuito alla Riforma del Lavoro voluta dal Governo Renzi e avviata definitivamente con l'approvazione della Legge n.183 del 10 Dicembre 2014.
Alcuni punti di questa legge sono stati e dovrebbero continuare ad essere sviluppati in modo dettagliato attraverso alcuni decreti attuativi.
Al momento per il Jobs Act si parla soprattutto di quattro decreti, due in vigore da Marzo 2015, i restanti, invece, ancora sottoposti ad esame preliminare.

Jobs Act 2015

I due decreti attualmente in vigore sono il Decreto n. 22 ed il Decreto n. 23 del 4 Marzo 2015, i quali hanno introdotto importanti novità nel mondo del lavoro. Nello specifico, sono state apportate modifiche e create nuove regole per le forme di sostegno offerte nel nostro Paese a quanti versano in condizioni di disoccupazione e/o precariato e per i casi di licenziamento illegittimo. Nei due decreti, infatti, si parla di "ammortizzatori sociali" e di "contratto a tutele crescenti".

Gli ammortizzatori sociali sono strumenti attraverso i quali il nostro ordinamento cerca di offrire un aiuto concreto economico a disoccupati e precari.
Una prima modifica in questo settore si è avuta già nel 2012 ad opera della Riforma Fornero, la quale ha introdotto l'Aspi (Assicurazione Sociale Per l'Impiego, una indennità di disoccupazione destinata a persone in possesso di precisi requisiti) e la Mini-Aspi (destinata a lavoratori atipici come part-time, apprendisti, personale in somministrazione).
Il Jobs Act, attraverso il Decreto n. 22, ha ulteriormente riformato questo settore introducendo nuovi strumenti di sostegno, alcuni dei quali, però, previsti in via sperimentale solo per l'anno 2015.
Nello specifico si tratta di:

Ulteriori informazioni su questi nuovi strumenti sono presenti nella seguente pagina:

Il Decreto n. 22 ha previsto, poi, nuove disposizioni per:

Infine, il Jobs Act ha previsto anche la nascita di un nuovo strumento il cui scopo è quello di favorire l'occupazione:

Il Decreto n. 23 del 4 Marzo 2015, invece, ha introdotto nella disciplina che regola i rapporti di lavoro il cosiddetto contratto a tutele crescenti.

Il contratto a tutele crescenti è una nuova forma prevista per i contratti a tempo indeterminato, la cui caratteristica principale riguarda, in realtà, una modifica della tutela riservata ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo.
Si parla di "tutele crescenti" proprio perché, in base alle nuove norme, la protezione garantita ad un lavoratore sarà direttamente proporzionale alla sua anzianità di servizio: la tutela di cui potrà godere, quindi, crescerà in base al numero di anni in cui è stato impiegato in azienda.

Le tutele crescenti non riguarderanno (almeno non da subito) tutti i lavoratori: sono, infatti, applicate solo ai nuovi contratti stipulati a partire dal 7 marzo 2015, mentre per quelli precedenti resta in vigore la disciplina prevista dalla Riforma Fornero del 2013. Unica eccezione viene fatta per le piccole imprese, ovvero quelle realtà in cui operano non più di 15 dipendenti: se per effetto della riforma daranno vita a nuove assunzioni e quindi aumenterà il personale dipendente, le tutele saranno, allora, applicate a tutti i lavoratori, anche a coloro che sono stati assunti prima del 7 marzo 2015.

Ulteriori dettagli su entrambe le tutele attualmente applicabili sono presenti nelle seguenti pagine:

Gli ultimi due decreti attuativi del Jobs Act ancora in esame si occupano, invece, di un generico riordino dei contratti e questioni relative a maternità, paternità, congedi parentali.

Il riordino dei contratti abbozzato nel terzo decreto prevede una nuova disciplina per le seguenti forme di impiego:

Inoltre, sempre all'interno di questo decreto, sono previste disposizioni relative anche al mutamento delle mansioni, cioè delle specifiche attività che vengono affidate ad un lavoratore nel momento in cui viene assunto. La novità più importante riguarda soprattutto i casi in cui ad un lavoratore vengano attribuite mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate inizialmente.

Maternità, paternità, congedi parentali sono argomenti affrontati dal quarto decreto attuativo al momento ancora sottoposto ad esame preliminare, il cui scopo principale è quello di fornire una nuova disciplina grazie alla quale sarà possibile conciliare meglio il lavoro con le proprie esigenze private di vita e cura.
In modo particolare sono previste nuove disposizioni per:

Inoltre, nello schema di questo decreto è presente anche un articolo specifico (articolo 23) completamente dedicato ad un argomento delicatissimo e di grande attualità:

Jobs Act: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Contratto di apprendistato: retribuzione
L’apprendista può ricevere dal 60% di ciò che guadagna un lavoratore qualificato dello stesso livello fino al 100%. Sono i contratti collettivi nazionali a stabilire la retribuzione, che varia in base a tipo di contratto, livello di inquadramento, qualifica da conseguire.
Contratto prestazione d’opera
Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo, è l’accordo stipulato tra due parti in base al quale una (artigiano o professionista) si impegna a realizzare un’opera (lavoro) o un servizio (prestazione), in favore dell’altra (cliente), dietro compenso.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
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