Matrimonio stranieri in Italia

Matrimonio tra stranieri (o Italiani e stranieri) in Italia

Il matrimonio tra stranieri (o Italiani e stranieri) in Italia

Un matrimonio tra un italiano ed uno straniero o tra due stranieri in Italia, può essere celebrato solo se non ci sono motivi validi per legge per impedirlo. È necessario, quindi, avere età minima, sanità mentale, una delle due persone non deve essere già sposata legalmente con un'altra e non deve essere stata condannata o processata per omicidio o tentato omicidio del precedente coniuge. I futuri sposi, inoltre, non devono avere legami di parentela troppo stretti tra loro.

Il paese di origine. Questo tipo di matrimonio deve rispettare anche le leggi del paese d'origine del cittadino straniero. Per questo bisogna consegnare all'ufficiale di stato civile italiano un documento rilasciato nel proprio paese d'origine nel quale si dichiara che in quello Stato non c'è alcun motivo per impedire il matrimonio.
Infine, se il cittadino straniero ha residenza o domicilio in Italia, devono esserci le pubblicazioni nel comune di competenza.

Vedi anche: Matrimonio di Italiani all’estero.

Matrimonio stranieri in Italia: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Civile: officiante
L’officiante, ossia chi celebra e unisce in matrimonio la coppia, deve essere un ufficiale di stato di civile. È però possibile, previa richiesta e autorizzazione del comune, essere uniti in nozze anche da un amico, un parente, purché non abbia perso i diritti civili (es.: non è interdetto).
Matrimonio Religioso Cattolico
È l’unione nuziale che viene celebrata da un ministro di culto cattolico (il sacerdote). Ha valore per il diritto canonico ma non per quello civile (va trascritto nei registri civili). È uno dei 7 sacramenti, ci si può sposare solo se si sono ricevuti quelli del battesimo e della cresima.
Matrimonio Concordatario: trascrizione
Il matrimonio assume la piena forma legale, e quindi produce effetti anche civili, solo se l’atto di matrimonio viene trascritto nel registro dello stato civile presso il comune. L’atto di matrimonio deve essere inviato al comune, per la trascrizione, entro 5 giorni dalle celebrazione delle nozze.
Affido temporaneo: durata
L’affidamento temporaneo può essere: a lungo termine, fino a due anni; a medio termine, fino a 18 mesi; a breve termine, non oltre 8 mesi; a tempo parziale, a scopo di prevenzione e sostegno (il bambino è affidato solo per qualche ora al giorno, e/o per i fine settimana/vacanze).
Separazione e mantenimento
Dopo la separazione il coniuge che l’ha richiesta/causata ha l’obbligo di versare all’altro (indipendentemente dalle sue possibilità economiche) un assegno che gli assicuri il medesimo (o il più simile possibile) tenore di vita che aveva nel corso del matrimonio.
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