Matrimonio Concordatario

Il Matrimonio Concordatario è svolto in Chiesa con effetti Civili

Il Matrimonio Civile celebrato in una Chiesa Cattolica

Il matrimonio concordatario si ha quando il rito viene celebrato nella Chiesa Cattolica, ma gli effetti che produce sono sia religiosi che civili, perché segue sia le leggi del Diritto Ecclesiastico che quelle del Diritto Civile.

Da Matrimonio Religioso a Concordatario. Un matrimonio religioso può essere riconosciuto dallo Stato Italiano e diventare "concordatario" solo se segue alcuni passaggi. Prima di tutto bisogna far richiesta per le pubblicazioni all'ufficiale di stato civile.
Le pubblicazioni sono documenti attraverso i quali viene comunicata pubblicamente l'intenzione dei fidanzati di sposarsi.
Nel matrimonio concordatario, la richiesta per le pubblicazioni viene fatta sia dai fidanzati che dal sacerdote, il quale deve allegare tutti i documenti richiesti anche dal Diritto Canonico, come certificato di battesimo e di cresima dei futuri sposi.
Le pubblicazioni vengono poi affisse sia sulla porta della Chiesa che su quella del Comune, e devono restare visibili per almeno 8 giorni.
Può capitare che qualcuno, dopo aver visto queste pubblicazioni, non sia d'accordo sul matrimonio. Ad esempio i genitori dello sposo scoprono che la sposa è affetta da infermità mentale e decidono di opporsi alla celebrazione.
Se l'ufficiale di stato civile riceve l'opposizione, deve avvisare subito il sacerdote e lasciare poi che sia il Tribunale a decidere se far celebrare o meno le nozze; se invece non arriva alcuna opposizione, l'ufficiale rilascia un certificato in cui dichiara che non ci sono ragioni valide per impedire la celebrazione.

Il matrimonio concordatario viene celebrato in Chiesa, seguendo il rito cattolico. Alla fine della celebrazione il sacerdote deve leggere agli sposi tutti gli articoli del Codice Civile che hanno a che fare con i diritti e doveri nati dalla nuova unione. Dopodiché deve compilare due copie originali dell'atto di matrimonio, di cui una dev'essere consegnata all'ufficiale di stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione, in modo tale che venga trascritta sul registro dello stato civile. La trascrizione deve avvenire entro 24 ore, ma può capitare che gli sposi la richiedano solo dopo un po' di tempo dalle nozze.
In entrambi i casi, solo con la trascrizione il matrimonio comincia a produrre effetti civili. La trascrizione, però, può anche essere considerata non valida. Questo accade nel caso in cui ci si trova davanti a problemi di infermità mentale o di parentele troppo strette tra marito e moglie oppure uno dei due risulta già sposato con effetti civili.

Matrimonio Concordatario: Elenco Avvocati e Studi Legali
Unioni di Fatto
Sono considerate unioni di fatto le coppie che vivono insieme (conviventi) come marito e moglie ma senza essere sposate. In caso di nascita di figli si parla di "famiglia di fatto" o "famiglia naturale".
Matrimonio Cattolico: errori
Gli errori che invalidano il matrimonio sono: di persona (ho sposato Giulio scambiandolo per un altro); sulla "qualità" di una persona (pensavo potesse avere figli); indurre l’altro alle nozze con raggiri o inganni; errori su unità, indissolubilità e sacramentalità del matrimonio.
Successione legittima: cos’è
È il tipo di successione che avviene in assenza di testamento. Il patrimonio del defunto viene distribuito (in proporzioni diverse) tra gli eredi legittimi: coniuge; figli (legittimi, naturali, adottivi); genitori e ascendenti (nonni, fratelli); parenti (fino al 6° grado).
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
Donazione: cos’è
La donazione è un contratto a titolo gratuito tramite il quale una parte, capace di intendere e volere, dona un bene o del denaro (che sia "cosa" presente e appartenga al proprio patrimonio personale) a un’altra parte. È valida se è libera, arricchisce il ricevente e questi l’accetta.
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