Il matrimonio civile è quella forma di cerimonia che viene celebrata davanti ad un ufficiale di stato civile, di solito all'interno del Comune in cui vive la coppia o nel Comune di uno dei futuri sposi.
Segue le leggi del Diritto Civile, che danno indicazioni sulla strada da percorrere per poter risultare "sposati" legalmente.
Il Diritto Civile dice anche quali sono i requisiti necessari per potersi sposare, le cause che possono impedire l'unione, diritti e doveri dei coniugi, rapporti con i figli, rapporti patrimoniali ed infine cosa accade in caso di scioglimento.
Per la legge italiana un matrimonio è un atto libero e puro, e per questo non può essere trattato come fosse un contratto con condizioni e scadenze. Nel caso in cui due fidanzati si accordino su cose di questo tipo, l'ufficiale deve rifiutare le nozze. Se non lo fa, viene punito con una sanzione amministrativa, ma lo sposalizio resta comunque valido in quanto quegli accordi privati non hanno valore.
Per la legge italiana, per potersi sposare bisogna essere maggiorenni. Se però si hanno solo 16 anni e ci si ritrova in particolari condizioni (ad esempio ci sono già figli o si convive già da un po'), è possibile chiedere un permesso speciale al Tribunale dei Minori.
Inoltre, è necessario essere "sani di mente". Questo significa che, per legge, non deve essere stata pronunciata una "interdizione giudiziale", cioè la persona che vuole sposarsi non deve essere dichiarata da un giudice incapace di provvedere a se stessa. Una persona non interdetta ma che comunque è stata dichiarata incapace di intendere e di volere al momento del matrimonio, non può sposarsi.
Infine, è necessario essere in possesso di "libertà di stato", cioè non risultare già sposati legalmente con un'altra persona. Se però il matrimonio precedente non ha valore per lo Stato (come nel caso del matrimonio solamente religioso) o se è stato sciolto con un divorzio, si ha il permesso di sposarsi di nuovo.
La legge italiana parla anche di "impedimenti", cioè di cause che possono creare problemi ad un matrimonio civile o farlo considerare non valido dallo Stato Italiano. Gli impedimenti possono essere "dirimenti" o "impedienti".
Gli impedimenti dirimenti sono quelli più gravi, perché, se non rispettati, possono rendere il matrimonio nullo. Tra questi c'è prima l'impossibilità per due fidanzati di sposarsi se tra loro c'è un legame di parentela stretto o di affinità, anche quando il legame non è "di sangue". Non possono sposarsi fratelli e sorelle, neanche adottivi (ci sono casi però in cui si può ottenere un permesso speciale dal Tribunale, ad esempio quando si sposano ex suoceri dopo aver ottenuto lo scioglimento dal precedente matrimonio).
Inoltre, la legge impedisce il matrimonio a chi è stato accusato di omicidio o tentato omicidio dell'ex coniuge del proprio compagno. Gli impedimenti "impedienti", invece, non rendono nullo il matrimonio, ma possono comunque provocare sanzioni amministrative.
Una donna, per esempio, non può per legge risposarsi prima che siano passati 300 giorni dallo scioglimento del primo matrimonio. Questa regola è stata creata per far sì che, in caso di nascita di un bambino in questo periodo, non ci siano troppi dubbi sulla paternità.
Sanzioni. Se non viene rispettato l'obbligo dei 300 giorni, dovranno pagare una somma la donna, il nuovo marito ed anche l'ufficiale di stato civile che ha celebrato le nozze.
Un'altra sanzione è prevista quando non ci sono pubblicazioni del matrimonio, cioè quando non vengono affissi sulla porta della casa comunale (e della Chiesa per il matrimonio concordatario) quei documenti che dichiarano che i due fidanzati hanno intenzione di sposarsi. Oppure quando queste pubblicazioni non sono fatte in maniera corretta (ad esempio non viene rispettato il periodo di affissione di 8 giorni). Anche in questo caso, la sanzione viene pagata sia dagli sposi che dall'ufficiale.
Dopo aver verificato la presenza dei requisiti necessari per sposarsi, l'assenza di impedimenti al matrimonio civile e prima di celebrare le nozze, bisogna per legge occuparsi di alcune formalità. Una di queste riguarda le pubblicazioni.
Pubblicazioni. Si tratta di documenti pubblici attraverso i quali gli sposi dichiarano al resto della città di volersi sposare.
Gli sposi (ed il sacerdote in caso di matrimonio concordatario) devono farne richiesta all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, il quale deve poi inoltrarla ad altri Comuni se uno dei fidanzati ha residenza altrove. La richiesta deve contenere l'estratto di nascita e tutto ciò che può provare la "libertà di stato" delle due persone.
Le pubblicazioni riportano le generalità degli sposi, luogo e data delle nozze. Devono essere affisse per 8 giorni sulla porta della casa Comunale e su quelle della Chiesa se il matrimonio è concordatario.
Se nessuno si oppone al matrimonio durante questo periodo, le nozze possono essere celebrate, non prima che siano passati 4 giorni dalle pubblicazioni ed entro 180 giorni.
Se invece all'ufficiale viene segnalata la presenza di un impedimento alle nozze, allora dovrà rifiutarsi di dare il consenso e rilasciare un certificato di rifiuto.
Opposizione. Potrebbe però esserci anche una vera e propria opposizione formale al matrimonio, cioè qualcuno potrebbe dichiarare per iscritto (attraverso un atto) che non ci sono i requisiti necessari per celebrare le nozze o ci sono valide ragioni per vietarle. Ad esempio perché uno degli sposi è minorenne senza il permesso del Tribunale, oppure c'è un caso di infermità mentale.
L'opposizione deve essere notificata agli sposi, ma le nozze non vengono sospese automaticamente: è il Tribunale a valutare il caso e decidere di conseguenza. Se l'opposizione viene rifiutata, chi l'ha fatta può essere obbligato a risarcire i danni agli sposi.
Non tutti, però, possono opporsi al matrimonio. Hanno questo permesso solo genitori degli sposi o loro parenti fino al terzo grado, eventuali tutori e curatori, ex-coniugi nel caso in cui uno dei due sposi non stia rispettando il divieto temporaneo di sposarsi ed infine Pubblico Ministero.
Dopo 4 giorni dalla fine delle pubblicazioni è possibile celebrare le nozze, nella casa comunale dell'ufficiale al quale sono state richieste le pubblicazioni ed in sua presenza. E' comunque possibile scegliere un Comune diverso. In questo caso l'ufficiale deve inoltrare richiesta all'ufficiale del Comune scelto il quale, dopo le nozze, dovrà spedire copia dell'atto di matrimonio, affinché venga trascritta sui registri di stato civile.
Il matrimonio viene celebrato davanti a due testimoni, e segue questo percorso: l'ufficiale legge gli articoli del Codice Civile relativi a diritti e doveri degli sposi dopo le nozze; ciascun fidanzato dichiara la propria volontà di sposarsi; infine l'ufficiale dichiara che, da quel momento, sono considerati per legge marito e moglie. In realtà, prima di quest'ultima dichiarazione, è sempre possibile per gli sposi cambiare idea.
La legge italiana prevede anche il "matrimonio per procura", cioè la possibilità di unirsi in matrimonio pur non essendo fisicamente presenti nello stesso luogo. Questa opportunità viene data a chi è impiegato nelle forze armate oppure a residenti all'estero che dimostrano di non potersi spostare per valide ragioni. Questi ultimi devono però richiedere un permesso al Tribunale del luogo in cui risiede l'altro coniuge.
La procura deve essere fatta per atto pubblico e riportare i dati della persona che si intende sposare. Ha inoltre un tempo limitato, perché il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni.
Quando ci si sposa pur non avendo i requisiti richiesti o ignorando gli impedimenti, si rischia che il proprio matrimonio venga considerato "non valido" dalla Legge Italiana. In questi casi si parla di "nullità" ed "annullabilità" di un matrimonio, due parole che, anche se sembrano simili, possono portare a conseguenze diverse.
Un matrimonio è "nullo" quando ci sono casi di grave violazione della legge per i quali non c'è soluzione, mentre è "annullabile" quando la violazione è considerata meno grave ed esiste un modo per evitare l'annullamento.
I casi in cui un matrimonio viene considerato "nullo" o "annullabile" sono tanti.
Un matrimonio viene considerato nullo quando:
In questi casi, la richiesta di annullamento può essere fatta da chiunque sia interessato (sposi, genitori, Pubblico Ministero). Nel momento in cui un matrimonio risulta nullo, è come se non fosse mai stato celebrato.
Nel momento in cui un matrimonio viene dichiarato nullo, cessano i suoi effetti civili, anche in modo retroattivo, cioè a partire dal momento in cui è stato celebrato. Ci sono però casi in cui un matrimonio, pur essendo considerato nullo dallo Stato Italiano, non lo è per gli sposi, che invece da quel momento hanno messo su famiglia.
E' il caso del "matrimonio putativo". Se questo matrimonio è avvenuto in buona fede (ovvero gli sposi non sapevano ci fosse il rischio di nullità), la legge considera comunque validi gli effetti civili che ha prodotto prima della sentenza di nullità, anche nei confronti dei figli. Se invece erano in malafede, la validità ha valore solo nei confronti dei figli nati e concepiti durante il matrimonio.
Un matrimonio è annullabile in vari casi:
1. quando gli sposi sono imparentati o affini tra loro. Possono chiedere comunque un permesso speciale al Tribunale, ad esempio, se una donna sposa il suo ex suocero senza il permesso del Tribunale, il matrimonio può essere annullato. Se però è passato un anno dalla celebrazione, non può essere chiesto l'annullamento;
2. quando c'è stata una sentenza di "interdizione giudiziale" per uno dei due coniugi, cioè quando il giudice ha dichiarato che una persona è del tutto incapace di provvedere da sola a se stessa;
3. quando uno dei due sposi, al momento delle nozze, era minorenne e non aveva il permesso speciale del Tribunale. Lui stesso può chiedere l'annullamento, ma solo dopo un anno dal conseguimento della maggiore età. L'annullamento può esser chiesto anche dai genitori o dal Pubblico Ministero, ma se il minore intanto è diventato maggiorenne e vuole continuare il matrimonio oppure se ci sono figli, la richiesta di annullamento può essere respinta;
4. quando una persona era incapace di intendere e di volere al momento del matrimonio. Questa persona può appunto chiedere l'annullamento se dimostra di essersi trovata in quello stato. Se però ha continuato a vivere per un anno col proprio coniuge anche dopo aver recuperato le proprie facoltà mentali, allora la richiesta verrà respinta;
5. quando si sono verificati casi che hanno influenzato la volontà di una persona, e cioè:
- violenza, anche psicologica;
- timore: se una persona ha deciso di sposarsi solo per paura di qualcosa di grave, come accade per esempio nei casi di persecuzione razziale;
- errore, cioè se ci si sposa senza sapere informazioni importanti sul proprio partner, soprattutto sulla sua identità (non è la persona che dichiarava di essere) o sulle sue qualità (per esempio si credeva che fosse incinta di un figlio proprio).
In tutti questi casi, può richiedere l'annullamento chi appunto ne è stato maggiormente danneggiato ed entro 10 anni, ma se, una volta passate violenza, timore, errore, ha continuato a convivere per un anno, la richiesta viene rifiutata;
6. nei casi di simulazione, cioè quando due persone si sono sposate non per voglia di iniziare una vita insieme, ma per altre ragioni. E' il caso per esempio dei matrimoni nati solo per ottenere la cittadinanza;
Annullabilità assoluta e relativa. Nel caso di matrimonio annullabile si parla di annullabilità "assoluta" quando la richiesta può esser fatta da chiunque sia interessato, e "relativa" quando invece può farla solo chi è stato danneggiato da quel matrimonio non valido.
Nel momento in cui due persone si sposano, tra loro si instaura un nuovo tipo di rapporto personale, fatto di diritti e di doveri.
Doveri. Tra i doveri che marito e moglie sono tenuti a rispettare ci sono:
Obblighi. La legge prevede anche altri obblighi che vanno rispettati per il bene della famiglia appena nata. In modo particolare:
Obblighi e doveri nei confronti dei figli. Nel caso in cui ci siano figli, gli sposi hanno dei doveri nei loro confronti che restano in vita anche quando il matrimonio viene sciolto. Marito e moglie sono, infatti, obbligati a: