Matrimonio Religioso

Diritto Canonico e Matrimonio Religioso (o cattolico)

Il Matrimonio Cattolico (o religioso)

Il matrimonio religioso è celebrato in Chiesa di fronte ad un sacerdote. E' riconosciuto solamente della Chiesa Cattolica e non produce effetti civili, cioè non ha valore legale fino a quando non viene trascritto negli atti dello stato civile. Solo attraverso questa trascrizione, infatti, viene riconosciuto anche dallo Stato Italiano, trasformandosi in "matrimonio concordatario".
Il matrimonio religioso segue le regole del Diritto Canonico, cioè di quella disciplina che si occupa di tutte le leggi dettate dalla Chiesa Cattolica che gestiscono la vita dei suoi fedeli, le varie strutture religiose presenti in tutto il mondo ed i rapporti tra Chiesa e Società.

Secondo il Diritto Canonico, il matrimonio è un sacramento, ha come fine il rispetto reciproco tra coniugi nonché la procreazione e l'educazione dei figli ed ha come caratteristiche principali l'unità e l'indissolubilità.
Unità significa che, dopo il matrimonio, marito e moglie non possono sposare anche altre persone. Sono infatti proibite poligamia e poliandria (ovvero la possibilità per una persona di avere più mogli o più mariti).
Indissolubile vuol dire che nessuno può sciogliere questo sacramento. La coppia, infatti, resta sposata fino alla morte. Per questo, se due persone divorziano, la loro azione non ha valore per la Chiesa Cattolica ma solo per la legge (se il matrimonio si è svolto anche con rito civile).
Per far sì che sia indissolubile, però, è necessario che il matrimonio sia considerato valido e sia stato consumato.

Possono sposarsi un uomo e una donna battezzati, e devono dare il proprio consenso liberamente. I futuri sposi, infatti, non devono essere stati costretti a sposarsi.
Inoltre, non devono esserci motivi che possano impedire il matrimonio.
Il matrimonio religioso, infatti, può anche essere considerato nullo (e quindi non valido, come se non fosse mai avvenuto) se uno dei due sposi non era giuridicamente abile, cioè era in possesso di uno dei motivi d'impedimento.

Impedimenti al Matrimonio Religioso

Per la Chiesa esistono 12 motivi per i quali due persone non possono sposarsi.

Difetti e Vizi. Oltre agli impedimenti, il Diritto Canonico parla anche di "difetti" e "vizi" del consenso, cioè di altre ragioni per le quali un matrimonio può essere considerato nullo.
E' nullo se c'è stata simulazione, totale o parziale. La simulazione totale si ha quando per esempio, durante la cerimonia pronuncio le parole del rito, ma in realtà non è il matrimonio che m'interessa, bensì il fatto che poi sarò erede di mio marito. La simulazione parziale si ha invece quando ad esempio mi sposo ma non ho intenzione di avere figli o di restare fedele.
Inoltre, non è valido il matrimonio se una delle due persone era incapace di intendere e di volere, se è avvenuto ad una condizione (per esempio, accetto di sposarti a condizione che tu sia l'unico erede di tuo nonno milionario) o infine se una persona si è sentita costretta a sposarsi da violenza fisica o morale oppure timore che potesse esserci.

Errori. Non è valido il matrimonio che è avvenuto per vari errori:

Matrimonio Religioso: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
Successione: incapacità di agire
Non possono redigere il testamento coloro che, per legge, sono dichiarati incapaci di agire, ossia: i minori; gli interdetti per infermità di mente; gli incapaci naturali. L’incapacità di agire è condizione che comporta l’annullabilità del testamento.
Separazione Giudiziale
I coniugi non sono in accordo, o perché è solo uno dei due a volere la separazione, o perché non raggiungono un accordo sugli aspetti personali e patrimoniali. Il Giudice decide per loro, tramite decreto, i termini della separazione (beni, mantenimento, figli, ecc).
Successione: indegnità
L’indegnità è la “condizione” che comporta l’impossibilità di ereditare (esclusione), a causa di condotta disonorevole e offensiva nei confronti del defunto. Es. di casi di indegnità: omicidio della persona della cui successione si tratta; distruzione o occultamento del testamento.
Comunione beni: cosa esclude
Da questo regime patrimoniale sono esclusi i beni che ciascun coniuge: aveva prima del matrimonio; ha avuto dopo il matrimonio per donazione o eredità; usa a scopo personale e/o per l’esercizio professionale; ha ottenuto come risarcimento di un danno subito.
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