Promessa di Matrimonio

La Promessa di Matrimonio, la Restituzione dei doni ed il Risarcimento dei danni

Cos'è la Promessa di Matrimonio

La Promessa di matrimonio è una libera dichiarazione da parte di due fidanzati di volersi sposare. Può essere fatta a voce oppure per iscritto, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata. Può coincidere con il momento delle pubblicazioni di matrimonio (cioè il momento in cui vengono creati ed affissi al Comune quei documenti sui quali si dichiara pubblicamente che quelle due persone hanno intenzione di sposarsi).
Per la legge italiana in realtà questa promessa non è vincolante. Secondo il nostro Codice Civile, infatti, esiste la "libertà matrimoniale", cioè una persona è sempre libera di decidere se sposarsi o meno. Proprio per questo si può anche cambiare idea sul matrimonio e scegliere di non compiere più questo passo.

In vista di un matrimonio, però, vengono spesso affrontate delle spese prima dell'evento. Ad esempio possono essere pagati anticipi al ristorante presso il quale si festeggeranno le nozze oppure acquistati i mobili per la nuova casa. Per tutelare chi viene danneggiato economicamente dalla rottura di una promessa di matrimonio, lo Stato Italiano ha previsto la possibilità per i fidanzati di affidarsi a due mezzi: richiedere la restituzione dei doni e il risarcimento dei danni. Le richieste devono essere fatte entro un anno dalla rottura della promessa e seguono comunque delle regole precise.

Restituzione dei doni e Risarcimento dei danni

Possono essere restituiti solo i doni fatti per il matrimonio, non altri regali ricevuti per altre occasioni. Ad esempio, se il mio compagno mi ha regalato il classico anello di fidanzamento ma io rompo la promessa, lui può chiederne la restituzione, ma non può obbligarmi a restituire il maglioncino che mi ha regalato a Natale.

Per il risarcimento dei danni, invece, è necessario che la forma della promessa sia scritta o che ci siano già le pubblicazioni di matrimonio. Inoltre, la promessa deve essere stata sciolta senza una valida ragione oppure per colpa dell'altra persona.
Cosa significa questo? Se io decido di rompere la promessa senza motivo, dovrò rimborsare i danni provocati al mio compagno. Se la mia decisione è stata causata da un suo comportamento, se per esempio lui si è mostrato violento prima del matrimonio e per questo mi ha fatto cambiare idea, sarà lui ad essere obbligato a risarcire le mie spese.
Non tutti i danni causati dalla rottura possono però essere risarciti. La legge, infatti, non prevede un risarcimento per quelle spese che superano le possibilità economiche dei fidanzati. Inoltre, può essere richiesto il risarcimento solo per i danni materiali provocati dalla mancata celebrazione, mentre non esiste la possibilità di richiedere il pagamento di eventuali danni morali.

Promessa di Matrimonio: Elenco Avvocati e Studi Legali
Separazione Consensuale
Tra i coniugi c’è accordo tanto sulla separazione quanto in merito alle relative condizioni patrimoniali (ad esempio: separazione beni, mantenimento figli) e personali (ad esempio: collocazione abitativa dei figli e calendario visite). Il Giudice omologa gli accordi con decreto.
Adozione di minore: requisiti
La coppia che voglia adottare un bambino deve essere formata da un uomo e una donna, sposati da almeno 3 anni. I coniugi devono avere almeno 18 anni in più del bambino, ma non più di 45. La coppia deve essere idonea, ossia capace di accudire, mantenere, istruire ed educare il bambino.
Matrimonio Cattolico: nullità
Il matrimonio è nullo: se uno dei due coniugi, al momento delle nozze, era incapace di intendere e di volere; se il matrimonio è stato condizionato (ti sposo a patto che tu mi dia la casa); se vi è stata costrizione alle nozze (violenza fisica e/o morale, minacce).
Successione e capacità di agire
Una delle condizioni fondamentali affinché il testamento sia valido è la piena capacità di agire del testatore: all’atto della stesura del testamento (di qualsiasi tipo) il testatore deve essere pienamente capace di agire e capace di intendere e volere.
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
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