Matrimonio di Italiani all’estero
Secondo la nostra legge, se due fidanzati italiani vogliono sposarsi all'estero o un cittadino italiano vuole sposare all'estero un cittadino straniero, la celebrazione può seguire le forme precise di quel paese, ma per essere valida anche in Italia deve comunque rispettare le leggi del nostro matrimonio civile.
Soprattutto è necessario che ci siano le pubblicazioni, cioè quei documenti affissi in comune nei quali si comunica al pubblico che quelle due persone hanno intenzione di sposarsi. Queste pubblicazioni devono essere fatte nel luogo di residenza italiana di uno dei due sposi oppure, se non c'è, nel comune dell'ultima residenza italiana.
Il matrimonio di Italiani all’estero ha valore anche in Italia se rispetta, oltre alle nostre leggi, anche quelle del paese in cui verrà celebrato.
In Italia questo matrimonio viene considerato subito valido anche senza la sua trascrizione nei registri dell'ufficio di stato civile. In questo caso, infatti, la trascrizione serve solo per comunicare al pubblico che le due persone si sono sposate all'estero.
Vedi anche: Matrimonio tra stranieri (o Italiani e stranieri) in Italia.
Matrimonio di Italiani all’estero: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Acattolico: cos’è
È un’unione religiosa con valore legale (effetti civili). L’atto di matrimonio va inserito nel registro stato civile. È celebrato da un ministro di culto non cattolico (es. ebraico, metodista, valdese, ecc). È lecito per lo Stato, in virtù dell’intesa firmata tra Stato e confessione religiosa.
Affidamento temporaneo: cos’è
È un forma di aiuto e sostegno, limitata nel tempo. È disposto dai servizi sociali, serve per aiutare quei bambini le cui famiglie, a causa di difficoltà per es. economiche non sono in grado di seguire (non possono occuparsi di loro). I bambini vengono quindi affidati alle cure di altri.
Matrimonio Cattolico: certificarti
Per potersi unire in matrimonio con rito cattolico, i nubendi (futuri sposi) devono prima presentare i seguenti documenti religiosi: certificato di Battesimo e quello di Cresima; certificato di stato libero ecclesiastico; l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale.
Eredità: beneficio d’inventario
L’accettazione di un’eredità con beneficio di inventario implica una divisione tra il patrimonio ereditato e il patrimonio personale dell’erede. Se il defunto lascia debiti, l’erede deve pagarli solo in proporzione al valore dell’eredità ricevuta, senza rimetterci di tasca propria.
Genitori: obbligo verso i figli
Che la coppia sia sposata, convivente, separata o divorziata, entrambi i genitori hanno per legge l’obbligo di mantenere, assistere, istruire ed educare i figli. Il mantenimento è obbligatorio anche dopo la maggiore età se il figlio non è in grado mantenersi da solo.