Il Diritto del Lavoro: tipologie, diritti, doveri e procedure
Il Diritto Sindacale è un ramo del Diritto del Lavoro che si occupa esclusivamente di regolamentare i rapporti instaurati in ambito lavorativo tra lavoratori e datori di lavoro. Entrambe le categorie sono rappresentate da specifiche organizzazioni sindacali.
Il lavoro subordinato è la forma d'impiego che si instaura nel momento in cui una persona viene assunta come dipendente, ovvero per eseguire un'attività rispettando ordini e indicazioni del datore di lavoro.
Il lavoro parasubordinato è la forma d'impiego tipica dei contratti CO.CO.CO. e CO.CO.PRO. Con esso il lavoratore ha la possibilità di operare in piena autonomia, ma è anche obbligato a coordinarsi con la realtà aziendale che ha richiesto la sua collaborazione.
Il Lavoro Autonomo e altre forme di impiego
Un'attività lavorativa può essere eseguita anche in modo del tutto indipendente, grazie al cosiddetto lavoro autonomo. In Italia è poi possibile dar vita a forme di impiego speciali, caratterizzate dalla presenza di varie particolarità. Di seguito elenchiamo le più frequenti:
Lo svolgimento del rapporto di lavoro
Al lavoratore assunto vengono assegnate specifiche mansioni, da eseguire in cambio di una retribuzione. Stipendi, orario di lavoro, ferie, permessi ed altri argomenti che intervengono nel rapporto lavorativo sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
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Lavoro autonomo: cos’è
È l’attività svolta da un lavoratore ("prestatore d’opera") per conto di un’altra persona in piena autonomia: può decidere per es. modalità di svolgimento, tempi, luoghi, ecc.
Si tratta della forma di lavoro tipica di professionisti come medici, avvocati, ecc., ma anche di imprenditori, agricoltori, ecc.
Contratto Part-Time
Si ha quando il lavoratore segue un orario inferiore rispetto a quello previsto per il suo settore. Il Part-Time può essere: orizzontale (lavora tot ore al giorno tutti i giorni), verticale (lavora solo alcuni giorni a settimana o settimane del mese, ecc.) oppure misto (una fusione delle due forme precedenti)
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Congedo di maternità facoltativo
Dopo i 5 mesi di congedo di maternità obbligatori per legge, la donna può continuare ad astenersi da lavoro grazie al congedo di maternità facoltativo. Questo ulteriore permesso non può superare i 10 mesi, durante i quali la lavoratrice percepisce il 30% del normale stipendio.