I contratti di solidarietà sono ammortizzatori sociali – misure speciali che intervengono in aiuto dei lavoratori in caso di disoccupazione, precariato, rischio di perdere il posto di lavoro – che è possibile adottare per evitare il licenziamento dei dipendenti di un'impresa in situazioni di difficoltà.
È possibile stipularli anche nel caso in cui un'azienda desideri assumere nuovo personale ma non abbia intenzione di aumentare per questo le sue attività.
Un contratto di solidarietà è, di fatto, un contratto collettivo nato da accordi presi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali.
Con esso l'orario di lavoro dei dipendenti dell'impresa viene ridotto e, di conseguenza, diminuisce anche la loro retribuzione. Ciò che perdono, però, è in parte recuperato attraverso una integrazione salariale, ovvero un rimborso concesso in questi casi dall'INPS.
Esistono due tipi di contratti di solidarietà, a seconda dello scopo per il quale si intende stipularli:
Si distinguono anche in base alle imprese che possono stipularli: si parla, infatti, di contratti di solidarietà di tipo A e contratti di solidarietà di tipo B.
I contratti di solidarietà di tipo A sono quelli che possono essere stipulati da imprese per le quali è possibile avviare la CIGS (la Cassa Integrazione Guadagni Staordinaria).
Possono, infatti, nascere per quelle realtà che hanno occupato in media oltre i 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda, comprese le imprese che forniscono servizi di pulizia e/o mensa e le aziende appaltatrici.
All'interno di queste aziende il contratto può essere stipulato con tutti i dipendenti, ma ne restano esclusi i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori assunti a tempo determinato per un'attività stagionale, i lavoratori a domicilio.
L'orario di lavoro può essere ridotto giornalmente, settimanalmente o mensilmente, ma non è possibile avere una riduzione annuale: in altre parole il lavoratore può ritrovarsi a lavorare meno ore al giorno o meno giorni al mese, ma non è possibile lavorare solo alcuni mesi all'anno. Inoltre, non possono esserci straordinari, a meno che l'azienda non abbia improvvisamente un'esigenza straordinaria da soddisfare.
I dipendenti hanno diritto ad una integrazione erogata dall'INPS che corrisponde al 60% di quanto avrebbero dovuto ricevere come retribuzione per quelle ore di lavoro perse con questo contratto speciale.
La durata del contratto di solidarietà di tipo A è di 24 mesi, ed è possibile prorogarlo per ulteriori 24 mesi. Le imprese che operano nel Mezzogiorno possono dar vita a contratti di solidarietà di 36 mesi.
I contratti di solidarietà di tipo B sono riservati generalmente alle imprese più piccole, cioè a quelle realtà in cui lavorano meno di 15 dipendenti.
Possono essere stipulati anche da aziende con più di 15 dipendenti che però sono escluse dalla procedura di CIGS ed hanno attivato, invece, una procedura di mobilità, dalle imprese artigiane, alberghiere, da realtà termali sia pubbliche che private che operano in zone svantaggiate dell'Italia.
I dipendenti con i quali è possibile stipulare contratti di solidarietà di tipo B sono subordinati, ma possono goderne anche dipendenti con contratto a termine o d'inserimento ed apprendisti. Restano, invece, esclusi i dirigenti.
Queste persone, per via della riduzione dell'orario di lavoro, hanno diritto ad un rimborso che corrisponde al 25% della retribuzione che spettava loro durante le ore perse.
La durata dei contratti di solidarietà di tipo B è di 24 mesi e non è possibile prorogarli.
Contratti di solidarietà 2015.
Per l'anno 2015 l'integrazione salariale di cui possono godere i lavoratori con contratti di solidarietà di tipo A è stata portata al 70%.
Inoltre, il Jobs Act – la riforma del lavoro avviata a partire da Dicembre 2014 – ha previsto un'ulteriore revisione di questo tipo di contratti che dovrebbe riguardare soprattutto i criteri di accesso per le piccole imprese, ma le varie modifiche saranno decise ed attuate solo attraverso futuri decreti.
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