Affidamento temporaneo

L'Affidamento temporaneo: cos'è e come funziona l'Affido familiare

L'Affidamento temporaneo o Affido familiare

Mentre l'affidamento preadottivo serve per verificare per un certo periodo di tempo (un anno o più) se c'è compatibilità tra il minore da adottare e la nuova famiglia che vorrebbe averlo con sé (quindi è utile ai fini della eventuale adozione), l'affidamento temporaneo non prevede una successiva adozione: è disposto dai servizi sociali locali e serve per aiutare quei bambini le cui famiglie, per via di alcune difficoltà, per esempio economiche, non riescono più a prendersi cura di loro.

Famiglie con figli minori, senza figli, single, Comunità, Istituto.
La legge italiana prevede un ordine preciso da seguire nello scegliere a chi affidare temporaneamente un bambino. Come prima cosa, infatti, si preferisce affidarlo a famiglie che abbiano anche figli minori; se ciò non è possibile, il bambino può essere affidato anche a coppie senza altri figli oppure ad un single; in alternativa può essere accolto in una comunità familiare come la classica "casa famiglia" ed infine in un Istituto di assistenza pubblica o privata, che deve trovarsi nel posto più vicino possibile a quello in cui vive la sua vera famiglia. Per questo affidamento temporaneo serve il consenso dei genitori ed il bambino, se ha compiuto 12 anni, deve essere ascoltato dal giudice. Se manca il consenso, il Tribunale dei Minori può ordinare comunque l'affidamento.

Durante l'affidamento temporaneo si cerca di fare in modo che il bambino mantenga i rapporti con la famiglia d'origine. Questo perché, se scompaiono le ragioni che hanno portato all'affidamento, il Giudice può decidere di concludere questa esperienza. In questo caso il bambino può tornare a vivere con i suoi veri genitori.
Se le varie difficoltà invece si mostrano impossibili da risolvere, il bambino può essere considerato definitivamente in stato di abbandono. A questo punto, se i genitori affidatari ne hanno i requisiti, può essere avviato il procedimento di adozione e il Tribunale può trasformare il temporaneo in affidamento preadottivo.

Affidamento temporaneo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Divorzio
È l’interruzione definitiva del matrimonio. Viene sciolto il vincolo civile. Ottenuto il divorzio è possibile convolare a nuove nozze, ma non con rito religioso. Per sposarsi nuovamente in chiesa occorre aver ottenuto la "nullità del sacramento" dal Tribunale Ecclesiastico.
Matrimonio Cattolico: ostacoli
Per il diritto canonico 12 motivi impediscono a due persone di sposarsi: difetto di età (meno di 16 anni); impotenza sessuale; vincolo precedente; difetto di culto; voto di celibato; voto di castità; rapimento; coniugicidio; consanguineità; affinità; pubblica onestà; adozione.
Successione: incapacità di agire
Non possono redigere il testamento coloro che, per legge, sono dichiarati incapaci di agire, ossia: i minori; gli interdetti per infermità di mente; gli incapaci naturali. L’incapacità di agire è condizione che comporta l’annullabilità del testamento.
Matrimonio Cattolico: errori
Gli errori che invalidano il matrimonio sono: di persona (ho sposato Giulio scambiandolo per un altro); sulla "qualità" di una persona (pensavo potesse avere figli); indurre l’altro alle nozze con raggiri o inganni; errori su unità, indissolubilità e sacramentalità del matrimonio.
Adozione minori: casi particolari
Pur mancando tutti i requisiti di legge, possono essere adottati: gli orfani che hanno parenti entro il sesto grado o persone con cui hanno rapporti stretti che vogliono adottarli; i figli che il proprio coniuge ha avuto da una relazione precedente; gli orfani portatori di handicap.
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