Adozione di persone maggiorenni

Come adottare una persona maggiorenne

Adottare un maggiorenne

L'adozione di persone maggiorenni segue norme meno rigide rispetto all'adozione dei minori, in quanto si dà per scontato che venga richiesta solo per dare una successione a chi non ha figli.

Requisiti. Possono adottare un maggiorenne anche le persone sole, chi adotta deve avere almeno 35 anni e la differenza di età con l'adottato deve essere di 18 anni; serve il consenso di entrambi per dare il via all'adozione nonché il permesso dei genitori dell'adottato, del suo eventuale coniuge e del coniuge di chi adotta. Se il consenso di queste persone viene negato senza ragione, il Tribunale può comunque pronunciare l'adozione.

Rapporti giuridici, cognome, eredità, revoca. Dopo l'adozione non nasce alcun rapporto giuridico tra la famiglia di chi adotta e la famiglia del maggiorenne che è stato adottato, a parte il divieto di sposarsi con parenti troppo stretti. La persona adottata, inoltre, mantiene sia i rapporti che gli obblighi con la famiglia d'origine e mantiene i suoi diritti ereditari. Conserva anche il cognome, al quale aggiunge quello nuovo. Infine anche questo tipo di adozione può essere revocata.

Adozione di persone maggiorenni: Elenco Avvocati e Studi Legali
Separazione Consensuale
Tra i coniugi c’è accordo tanto sulla separazione quanto in merito alle relative condizioni patrimoniali (ad esempio: separazione beni, mantenimento figli) e personali (ad esempio: collocazione abitativa dei figli e calendario visite). Il Giudice omologa gli accordi con decreto.
Matrimonio: separazione beni
Questo regime patrimoniale, scelta da dichiarare all’atto dell’unione nuziale (civile o religiosa) prevede che ciascun coniuge rimanga unico titolare dei propri beni patrimoniali (tutti quelli acquisiti/ereditati sia prima sia durante il matrimonio).
Matrimonio Cattolico: difetti
Secondo il diritto canonico i difetti e i vizi del consenso, che rendono nullo il matrimonio, sono: la simulazione parziale e la simulazione totale. Es.: mi sposo solo per diventare erede dello sposo (sim. totale); mi sposo ma so già che sarò infedele (sim. parziale).
Separazione e alimenti
Dopo la separazione, a prescindere da chi l’ha voluta, se un coniuge versa in stato di bisogno o non è in grado di provvedere economicamente alle proprie esigenze personali di base (mangiare, vestirsi, ecc), l’altro coniuge è obbligato ad aiutarlo versando gli "alimenti".
Matrimonio Cattolico: nullità
Il matrimonio è nullo: se uno dei due coniugi, al momento delle nozze, era incapace di intendere e di volere; se il matrimonio è stato condizionato (ti sposo a patto che tu mi dia la casa); se vi è stata costrizione alle nozze (violenza fisica e/o morale, minacce).
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