Adottare un bambino straniero
Per adottare un bambino straniero che vive all'estero, una coppia deve affrontare vari passaggi, anche molto lunghi.
Iter. Prima di tutto, i futuri genitori devono consegnare una domanda al Tribunale del luogo in cui risiedeno, nella quale scrivono di essere disponibili ad adottare e chiedono di essere dichiarati idonei all'adozione. Il Tribunale verifica i primi requisiti ed invia una copia della "dichiarazione di disponibilità" ai servizi sociali. Questi servizi fanno partire delle indagini sulla coppia ed inviano al Tribunale una relazione finale. In base a questa relazione, il Tribunale dichiara la coppia idonea o non idonea all'adozione.
Se è considerata idonea, la coppia affida ad un ente autorizzato tutte le procedure per l'adozione, chiedendogli di svolgere le varie pratiche presso le autorità del paese straniero.
Queste autorità propongono un incontro tra bambino ed aspiranti genitori nel paese in cui si trova il minore, incontro di cui si occuperà l'ente autorizzato. Se si conclude positivamente, le autorità straniere pronunciano l'adozione.
Nei casi di adozione internazionale, se le autorità straniere pronunciano solo un affidamento preadottivo, il bambino giunge in Italia con gli aspiranti genitori. Dopo un anno, il Tribunale dei Minori può pronunciare l'adozione ed ordina la sua trascrizione sui registri di stato civile.
Adozione internazionale: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Civile: officiante
L’officiante, ossia chi celebra e unisce in matrimonio la coppia, deve essere un ufficiale di stato di civile. È però possibile, previa richiesta e autorizzazione del comune, essere uniti in nozze anche da un amico, un parente, purché non abbia perso i diritti civili (es.: non è interdetto).
Matrimonio Civile: impedimenti
Per legge il matrimonio non può essere celebrato, o può essere invalidato, se: vi è legame di sangue o legame di parentela stretto tra i membri della coppia (es. fratelli, anche adottivi); se su un partner pende l’accusa di omicidio o tentato omicidio dell’ex coniuge dell’altro partner.
Separazione Consensuale
Tra i coniugi c’è accordo tanto sulla separazione quanto in merito alle relative condizioni patrimoniali (ad esempio: separazione beni, mantenimento figli) e personali (ad esempio: collocazione abitativa dei figli e calendario visite). Il Giudice omologa gli accordi con decreto.
Divorzio
È l’interruzione definitiva del matrimonio. Viene sciolto il vincolo civile. Ottenuto il divorzio è possibile convolare a nuove nozze, ma non con rito religioso. Per sposarsi nuovamente in chiesa occorre aver ottenuto la "nullità del sacramento" dal Tribunale Ecclesiastico.
Divorzio Giudiziale
I coniugi sono in disaccordo, o perché è solo uno a volere il divorzio o perché non riescono ad accordarsi sulle condizioni personali e patrimoniali. Queste saranno "imposte" dal Giudice, soprattutto a tutela dei figli, tramite sentenza nella quale sarà anche sancito il divorzio.