Adottare un bambino straniero
Per adottare un bambino straniero che vive all'estero, una coppia deve affrontare vari passaggi, anche molto lunghi.
Iter. Prima di tutto, i futuri genitori devono consegnare una domanda al Tribunale del luogo in cui risiedeno, nella quale scrivono di essere disponibili ad adottare e chiedono di essere dichiarati idonei all'adozione. Il Tribunale verifica i primi requisiti ed invia una copia della "dichiarazione di disponibilità" ai servizi sociali. Questi servizi fanno partire delle indagini sulla coppia ed inviano al Tribunale una relazione finale. In base a questa relazione, il Tribunale dichiara la coppia idonea o non idonea all'adozione.
Se è considerata idonea, la coppia affida ad un ente autorizzato tutte le procedure per l'adozione, chiedendogli di svolgere le varie pratiche presso le autorità del paese straniero.
Queste autorità propongono un incontro tra bambino ed aspiranti genitori nel paese in cui si trova il minore, incontro di cui si occuperà l'ente autorizzato. Se si conclude positivamente, le autorità straniere pronunciano l'adozione.
Nei casi di adozione internazionale, se le autorità straniere pronunciano solo un affidamento preadottivo, il bambino giunge in Italia con gli aspiranti genitori. Dopo un anno, il Tribunale dei Minori può pronunciare l'adozione ed ordina la sua trascrizione sui registri di stato civile.
Adozione internazionale: Elenco Avvocati e Studi Legali
Successione: tipi di testamento
Il testamento può essere:
olografo: scritto, datato e sottoscritto (firma autografa) da chi fa testamento;
pubblico: scritto da un notaio sotto dettatura del testatore davanti a testimoni;
segreto: scritto dal testatore, consegnato sigillato a un notaio.
Affidamento temporaneo: cos’è
È un forma di aiuto e sostegno, limitata nel tempo. È disposto dai servizi sociali, serve per aiutare quei bambini le cui famiglie, a causa di difficoltà per es. economiche non sono in grado di seguire (non possono occuparsi di loro). I bambini vengono quindi affidati alle cure di altri.
Unioni di Fatto
Sono considerate unioni di fatto le coppie che vivono insieme (conviventi) come marito e moglie ma senza essere sposate. In caso di nascita di figli si parla di "famiglia di fatto" o "famiglia naturale".
Matrimonio Civile: i requisiti
La legge italiana prevede che due persone possano unirsi in matrimonio a condizione che: siano maggiorenni (o 16enni "emancipati"); siano sani di mente (assenza di interdizione giudiziale); abbiano la libertà di stato (non devono già essere legalmente sposati con altri).
Separazione e mantenimento
Dopo la separazione il coniuge che l’ha richiesta/causata ha l’obbligo di versare all’altro (indipendentemente dalle sue possibilità economiche) un assegno che gli assicuri il medesimo (o il più simile possibile) tenore di vita che aveva nel corso del matrimonio.