Adottare un bambino straniero
Per adottare un bambino straniero che vive all'estero, una coppia deve affrontare vari passaggi, anche molto lunghi.
Iter. Prima di tutto, i futuri genitori devono consegnare una domanda al Tribunale del luogo in cui risiedeno, nella quale scrivono di essere disponibili ad adottare e chiedono di essere dichiarati idonei all'adozione. Il Tribunale verifica i primi requisiti ed invia una copia della "dichiarazione di disponibilità" ai servizi sociali. Questi servizi fanno partire delle indagini sulla coppia ed inviano al Tribunale una relazione finale. In base a questa relazione, il Tribunale dichiara la coppia idonea o non idonea all'adozione.
Se è considerata idonea, la coppia affida ad un ente autorizzato tutte le procedure per l'adozione, chiedendogli di svolgere le varie pratiche presso le autorità del paese straniero.
Queste autorità propongono un incontro tra bambino ed aspiranti genitori nel paese in cui si trova il minore, incontro di cui si occuperà l'ente autorizzato. Se si conclude positivamente, le autorità straniere pronunciano l'adozione.
Nei casi di adozione internazionale, se le autorità straniere pronunciano solo un affidamento preadottivo, il bambino giunge in Italia con gli aspiranti genitori. Dopo un anno, il Tribunale dei Minori può pronunciare l'adozione ed ordina la sua trascrizione sui registri di stato civile.
Adozione internazionale: Elenco Avvocati e Studi Legali
Successione: eredi e legatari
Alla morte di una persona gli eredi sono coloro che ricevono in successione l’intero patrimonio del defunto o parte di esso (anche se manca il testamento), compresi i debiti. I legatari sono coloro che ereditano, tramite testamento scritto, specifici beni (es. i libri personali del defunto).
Divorzio Giudiziale
I coniugi sono in disaccordo, o perché è solo uno a volere il divorzio o perché non riescono ad accordarsi sulle condizioni personali e patrimoniali. Queste saranno "imposte" dal Giudice, soprattutto a tutela dei figli, tramite sentenza nella quale sarà anche sancito il divorzio.
Matrimonio Cattolico: difetti
Secondo il diritto canonico i difetti e i vizi del consenso, che rendono nullo il matrimonio, sono: la simulazione parziale e la simulazione totale. Es.: mi sposo solo per diventare erede dello sposo (sim. totale); mi sposo ma so già che sarò infedele (sim. parziale).
Separazione e alimenti
Dopo la separazione, a prescindere da chi l’ha voluta, se un coniuge versa in stato di bisogno o non è in grado di provvedere economicamente alle proprie esigenze personali di base (mangiare, vestirsi, ecc), l’altro coniuge è obbligato ad aiutarlo versando gli "alimenti".
Matrimonio: comunione beni
È il regime patrimoniale legale ("automatico" se i coniugi non dichiarano altra volontà). Prevede che tutti i beni acquisiti dalla famiglia dopo il matrimonio (auto, casa, mobili, utili dell’azienda familiare, risparmi, ecc), vadano a comporre il patrimonio comune.