Adozione di parenti, orfani...

L'Adozione di minori in casi particolari: parenti, orfani, con handicap

Adozione speciale di minori e requisiti di legge

In alcuni casi particolari è possibile adottare un bambino anche quando non ci sono tutti i requisiti necessari previsti dalla legge (come lo stato di abbandono). E' quindi possibile adottare un bambino anche quando:

In questi casi speciali (adozione di parenti, orfani, minori con handicap, ecc.) un bambino può essere adottato anche se non c'è un vero e proprio stato di abbandono ed anche se mancano altri requisiti minimi previsti dalla legge. Ad esempio, può non essere rispettato il limite della differenza di età e può far richiesta di adozione anche una persona sola.
Per le adozioni speciali, però, è obbligatorio il consenso del minore se ha compiuto i 14 anni mentre, se più piccolo, deve essere consultato il rappresentante legale che gli è stato assegnato.

Mantenimento del cognome e rapporti giuridici. Per l'Adozione di minori in casi particolari, il bambino adottato non assume del tutto il cognome della nuova famiglia, ma lo aggiunge al suo. Inoltre, continua a mantenere alcuni rapporti giuridici con la sua famiglia d'origine, per cui mantiene anche il diritto all'eredità e l'obbligo di aiutare i genitori in difficoltà una volta diventato adulto.
Non ha invece rapporti giuridici con la famiglia di chi lo adotta, nè chi lo adotta ha rapporti giuridici con la famiglia d'origine del bambino. L'unica regola da seguire è quella di evitare di sposarsi in futuro con parenti troppo stretti.

Revoca. Questo tipo di adozione può anche essere revocata. Ciò può accadere se la coppia che adotta risulta incapace di prendersi cura del bambino, oppure se lui si dimostra "indegno", cioè compie atti contro la nuova famiglia punibili dalla legge con pene di almeno 3 anni.

Adozione di parenti, orfani...: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Acattolico: cos’è
È un’unione religiosa con valore legale (effetti civili). L’atto di matrimonio va inserito nel registro stato civile. È celebrato da un ministro di culto non cattolico (es. ebraico, metodista, valdese, ecc). È lecito per lo Stato, in virtù dell’intesa firmata tra Stato e confessione religiosa.
Matrimonio Cattolico: difetti
Secondo il diritto canonico i difetti e i vizi del consenso, che rendono nullo il matrimonio, sono: la simulazione parziale e la simulazione totale. Es.: mi sposo solo per diventare erede dello sposo (sim. totale); mi sposo ma so già che sarò infedele (sim. parziale).
Matrimonio Cattolico: errori
Gli errori che invalidano il matrimonio sono: di persona (ho sposato Giulio scambiandolo per un altro); sulla "qualità" di una persona (pensavo potesse avere figli); indurre l’altro alle nozze con raggiri o inganni; errori su unità, indissolubilità e sacramentalità del matrimonio.
Successione e capacità di agire
Una delle condizioni fondamentali affinché il testamento sia valido è la piena capacità di agire del testatore: all’atto della stesura del testamento (di qualsiasi tipo) il testatore deve essere pienamente capace di agire e capace di intendere e volere.
Successione testamentaria
È il tipo di successione in cui il patrimonio viene ripartito tra eredi e legatari in base a quanto disposto da un testamento che il defunto ha lasciato. Nel testamento è indicato con precisione a chi dare i beni e in che misura. Inoltre può includere il riconoscimento di un figlio.
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