Adozione speciale di minori e requisiti di legge
In alcuni casi particolari è possibile adottare un bambino anche quando non ci sono tutti i requisiti necessari previsti dalla legge (come lo stato di abbandono). E' quindi possibile adottare un bambino anche quando:
- un bambino è orfano e da anni vorrebbero adottarlo alcuni suoi parenti entro il sesto grado o persone che hanno rapporti stretti con lui;
- una persona decide di adottare il figlio che il proprio coniuge ha avuto da una relazione precedente, per rendere più saldo il legame di famiglia;
- si tratta di bambini che, oltre ad essere orfani, sono affetti anche da handicap.
In questi casi speciali (adozione di parenti, orfani, minori con handicap, ecc.) un bambino può essere adottato anche se non c'è un vero e proprio stato di abbandono ed anche se mancano altri requisiti minimi previsti dalla legge. Ad esempio, può non essere rispettato il limite della differenza di età e può far richiesta di adozione anche una persona sola.
Per le adozioni speciali, però, è obbligatorio il consenso del minore se ha compiuto i 14 anni mentre, se più piccolo, deve essere consultato il rappresentante legale che gli è stato assegnato.
Mantenimento del cognome e rapporti giuridici. Per l'Adozione di minori in casi particolari, il bambino adottato non assume del tutto il cognome della nuova famiglia, ma lo aggiunge al suo. Inoltre, continua a mantenere alcuni rapporti giuridici con la sua famiglia d'origine, per cui mantiene anche il diritto all'eredità e l'obbligo di aiutare i genitori in difficoltà una volta diventato adulto.
Non ha invece rapporti giuridici con la famiglia di chi lo adotta, nè chi lo adotta ha rapporti giuridici con la famiglia d'origine del bambino. L'unica regola da seguire è quella di evitare di sposarsi in futuro con parenti troppo stretti.
Revoca. Questo tipo di adozione può anche essere revocata. Ciò può accadere se la coppia che adotta risulta incapace di prendersi cura del bambino, oppure se lui si dimostra "indegno", cioè compie atti contro la nuova famiglia punibili dalla legge con pene di almeno 3 anni.
Adozione di parenti, orfani...: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
Matrimonio Cattolico: nullità
Il matrimonio è nullo: se uno dei due coniugi, al momento delle nozze, era incapace di intendere e di volere; se il matrimonio è stato condizionato (ti sposo a patto che tu mi dia la casa); se vi è stata costrizione alle nozze (violenza fisica e/o morale, minacce).
Eredità: beneficio d’inventario
L’accettazione di un’eredità con beneficio di inventario implica una divisione tra il patrimonio ereditato e il patrimonio personale dell’erede. Se il defunto lascia debiti, l’erede deve pagarli solo in proporzione al valore dell’eredità ricevuta, senza rimetterci di tasca propria.
Separazione Coniugale
È una interruzione temporanea del matrimonio. Cambiano alcuni diritti e doveri per i coniugi, ma non si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ad es. decade la comunione dei beni, però permangono sia l’obbligo di assistenza, sia lo stato legale di “marito” o “moglie”.
Successione: eredi e legatari
Alla morte di una persona gli eredi sono coloro che ricevono in successione l’intero patrimonio del defunto o parte di esso (anche se manca il testamento), compresi i debiti. I legatari sono coloro che ereditano, tramite testamento scritto, specifici beni (es. i libri personali del defunto).