Adozione di parenti, orfani...

L'Adozione di minori in casi particolari: parenti, orfani, con handicap

Adozione speciale di minori e requisiti di legge

In alcuni casi particolari è possibile adottare un bambino anche quando non ci sono tutti i requisiti necessari previsti dalla legge (come lo stato di abbandono). E' quindi possibile adottare un bambino anche quando:

In questi casi speciali (adozione di parenti, orfani, minori con handicap, ecc.) un bambino può essere adottato anche se non c'è un vero e proprio stato di abbandono ed anche se mancano altri requisiti minimi previsti dalla legge. Ad esempio, può non essere rispettato il limite della differenza di età e può far richiesta di adozione anche una persona sola.
Per le adozioni speciali, però, è obbligatorio il consenso del minore se ha compiuto i 14 anni mentre, se più piccolo, deve essere consultato il rappresentante legale che gli è stato assegnato.

Mantenimento del cognome e rapporti giuridici. Per l'Adozione di minori in casi particolari, il bambino adottato non assume del tutto il cognome della nuova famiglia, ma lo aggiunge al suo. Inoltre, continua a mantenere alcuni rapporti giuridici con la sua famiglia d'origine, per cui mantiene anche il diritto all'eredità e l'obbligo di aiutare i genitori in difficoltà una volta diventato adulto.
Non ha invece rapporti giuridici con la famiglia di chi lo adotta, nè chi lo adotta ha rapporti giuridici con la famiglia d'origine del bambino. L'unica regola da seguire è quella di evitare di sposarsi in futuro con parenti troppo stretti.

Revoca. Questo tipo di adozione può anche essere revocata. Ciò può accadere se la coppia che adotta risulta incapace di prendersi cura del bambino, oppure se lui si dimostra "indegno", cioè compie atti contro la nuova famiglia punibili dalla legge con pene di almeno 3 anni.

Adozione di parenti, orfani...: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
Separazione e mantenimento
Dopo la separazione il coniuge che l’ha richiesta/causata ha l’obbligo di versare all’altro (indipendentemente dalle sue possibilità economiche) un assegno che gli assicuri il medesimo (o il più simile possibile) tenore di vita che aveva nel corso del matrimonio.
Successione: indegnità
L’indegnità è la “condizione” che comporta l’impossibilità di ereditare (esclusione), a causa di condotta disonorevole e offensiva nei confronti del defunto. Es. di casi di indegnità: omicidio della persona della cui successione si tratta; distruzione o occultamento del testamento.
Affidamento temporaneo: cos’è
È un forma di aiuto e sostegno, limitata nel tempo. È disposto dai servizi sociali, serve per aiutare quei bambini le cui famiglie, a causa di difficoltà per es. economiche non sono in grado di seguire (non possono occuparsi di loro). I bambini vengono quindi affidati alle cure di altri.
Matrimonio: articoli codice civile
Gli articoli del Codice Civile che disciplinano il matrimonio, letti agli sposi durante la cerimonia (concordataria, acattolica, civile), sono: Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi; Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia; Art. 147 Doveri verso i figli.
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