Si parla di "recupero crediti" per indicare una serie di azioni che un creditore può compiere quando il debitore non ha saldato il debito entro i termini stabiliti. Se il debitore, infatti, non ha eseguito la prestazione (cioè "dato", "fatto" o "non fatto" ciò che doveva), il creditore può agire contro di lui per cercare di recuperare il suo credito.
Via stragiudiziale. In un primo momento il creditore deve seguire una via "stragiudiziale", cioè cercare di risolvere la questione senza ricorrere direttamente ad un giudice. In questo caso può inoltrare al debitore una "intimazione scritta", un testo attraverso il quale lo sollecita ad eseguire subito la prestazione. Nel momento in cui il debitore riceve questa comunicazione entra "in mora" e deve, quindi, non solo rispettare l'obbligo quanto prima, ma anche pagare una somma in più per risarcire i danni provocati dal ritardo.
La via "giudiziaria" viene invece seguita quando il creditore non riesce ad ottenere la prestazione neanche dopo aver sollecitato il debitore e ricorre, quindi, ad azioni legali. Grazie a queste azioni, se il debitore continua a non pagare, il creditore ottiene comunque un "titolo esecutivo", ovvero un documento attraverso il quale si può dar vita ad una "esecuzione forzata" (pignoramento, sequestro e vendita forzata dei beni del debitore).
Il creditore può agire in tre modi diversi, a seconda del tipo di credito che ha fornito: precetto di pagamento, decreto ingiuntivo o procedimento ordinario.
Il precetto di pagamento è un documento nel quale viene ordinato al debitore di eseguire immediatamente la prestazione. Si può ricorrere al precetto se si è in possesso di un "titolo di credito", ovvero di quel documento sul quale è provata in modo certo l'esistenza di un credito, come ad esempio un assegno o una cambiale. Il precetto deve essere notificato al debitore, il quale ha poi a disposizione solo 10 giorni per saldare il debito. Scaduti quei 10 giorni, si procederà all'esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo è l'ordine che emette un Giudice, di pagare o consegnare immediatamente ciò che spetta. In questo caso il creditore lo richiede se non è in possesso di un vero e proprio titolo di credito, ma può comunque provare l'esistenza del credito (ad esempio fornisce come prova un telegramma). Per ottenere il decreto dal Giudice, però, è necessario che il credito sia determinato (una determinata somma di denaro o quantità di cose fungibili o un bene mobile preciso), liquido (cioè risulti facile stabilirne il valore) ed esigibile (cioè è scaduto il termine per cui può essere subito riscosso). Se il debitore non obbedisce all'ordine del giudice entro 40 giorni, il decreto diventa esecutivo, per cui si può procedere con l'esecuzione forzata.
Il procedimento ordinario è quello che viene svolto presso il Tribunale o davanti al Giudice di Pace competente. Si ricorre a questa azione quando non è possibile servirsi di quelle precedenti, perché il creditore magari non è in possesso di un titolo di credito o di una prova certa dell'esistenza del credito. In questo caso sarà il giudice a valutare la situazione per intero e ad esprimersi, infine, attraverso una sentenza.