Comunione e divisione dell'eredità

La comunione ereditaria e la divisione dell'eredità

Comunione/divisione dell’eredità: quando vi sono più eredi

Quando l'intero patrimonio di una persona alla sua morte passa contemporaneamente a più persone, si parla di Comunione Ereditaria. Gli eredi in questo caso vengono chiamati "coeredi" e ciascuno di loro è proprietario di una quota del patrimonio totale del defunto.
Possono restare in comunione oppure decidere di dividersi quei beni. La divisione ereditaria può essere richiesta da qualunque coerede, a meno che il defunto non abbia previsto in un testamento regole particolari. Ad esempio la persona scomparsa può aver deciso che i suoi beni vengano divisi solo dopo cinque anni dalla sua morte, oppure solo quando uno dei coeredi avrà raggiunto la maggiore età. Inoltre, non può essere richiesta se i coeredi hanno preso accordi per mantenere la comunione per un certo periodo di tempo (non oltre i 10 anni) e se tra loro c'è un "concepito", ovvero una persona che non è ancora nata.

La divisione può essere di tre tipi: testamentaria, contrattuale o giudiziale.

La divisione testamentaria si ha quando è la persona stessa che, prima di morire, ha scritto in un testamento come devono essere divisi i suoi beni tra i suoi eredi e cosa spetta a ciascuno di loro. Il defunto può anche aver semplicemente scelto un "arbitratore", cioè qualcuno che, alla sua morte, si preoccuperà di dividere il patrimonio tra i coeredi.

La divisione contrattuale si ha invece quando i coeredi prendono accordi tra loro sulla divisione e danno vita ad un vero e proprio contratto.

Se però non riescono ad accordarsi ed arrivano anche a litigare per la divisione, la decisione può essere affidata ad un giudice. In questo caso si parla di divisione giudiziale. Il giudice analizza il patrimonio totale del defunto e cerca di stabilire in quale modo deve essere diviso tra i coeredi. Se ci sono beni che non è possibile dividere in parti uguali (come può essere per esempio un appartamento), si decide di metterli in vendita e di dividere poi il ricavato tra i coeredi.

Se la divisione avvenuta tramite contratto viene ritenuta sbagliata o uno dei coeredi pensa di essere stato danneggiato dalla stessa, può sempre far richiesta di nullità o annullabilità. Se però si tratta di una divisione giudiziale, il coerede può solo impugnare la sentenza che ritiene sbagliata (quindi fare appello, ricorso, opposizione, ecc.).

Vendita dell'eredità. Un coerede può mettere in vendita la sua quota di eredità, a patto che avverta gli altri di ciò che ha intenzione di fare. I coeredi, infatti, hanno il diritto di prelazione, ovvero hanno la precedenza sull'acquisto della parte di eredità che uno tra loro vuole vendere. Se non vengono avvisati della vendita, possono comunque riscattare quella parte da eventuali compratori estranei, proprio perché hanno la precedenza su tutti.

Comunione e divisione dell'eredità: Elenco Avvocati e Studi Legali
Matrimonio Cattolico: nullità
Il matrimonio è nullo: se uno dei due coniugi, al momento delle nozze, era incapace di intendere e di volere; se il matrimonio è stato condizionato (ti sposo a patto che tu mi dia la casa); se vi è stata costrizione alle nozze (violenza fisica e/o morale, minacce).
Successione: quanti e quali tipi
Alla morte di qualcuno si apre la successione (ripartizione eredità). Questa può essere: testamentaria, se c’è un testamento; legittima, se manca un testamento (in tutto o in parte); necessaria, se quanto disposto dal defunto va contro la legge (es. esclusione dei figli).
Affido temporaneo: durata
L’affidamento temporaneo può essere: a lungo termine, fino a due anni; a medio termine, fino a 18 mesi; a breve termine, non oltre 8 mesi; a tempo parziale, a scopo di prevenzione e sostegno (il bambino è affidato solo per qualche ora al giorno, e/o per i fine settimana/vacanze).
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
Matrimonio Concordatario: trascrizione
Il matrimonio assume la piena forma legale, e quindi produce effetti anche civili, solo se l’atto di matrimonio viene trascritto nel registro dello stato civile presso il comune. L’atto di matrimonio deve essere inviato al comune, per la trascrizione, entro 5 giorni dalle celebrazione delle nozze.
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