Il Diritto all'Immagine corrisponde alla possibilità che il nostro ordinamento offre ad una persona di non veder diffusa o esposta al pubblico senza consenso la sua immagine, se non in specifici casi disciplinati dalla legge stessa. È, quindi, quel diritto che ci permette di agire legalmente nel momento in cui qualcuno pubblica da qualche parte o comunque fa circolare una fotografia che ci ritrae senza chiedere il nostro permesso.
La Costituzione della Repubblica Italiana non nomina in modo esplicito questo diritto, ma nel mondo giuridico si è soliti considerarlo comunque incluso tra quei "diritti inviolabili" di cui si parla nell'articolo 2, motivo per il quale merita di essere protetto contro qualunque tipo di abuso o utilizzo illecito.
Il diritto d'immagine ha dato vita a non pochi dibattiti nel corso degli anni, aumentati notevolmente con l'avvento dell'era di internet e soprattutto con la diffusione dei famigerati social network. Su queste piattaforme online, infatti, gli utenti sono soliti pubblicare anche interi album fotografici che riguardano in generale la propria quotidianità. Spesso, però, accade che tra queste immagini siano presenti anche scatti che ritraggono estranei ai quali non è stato chiesto alcun permesso prima della pubblicazione.
Tutto ciò può costituire non solo una violazione del diritto d'immagine di quelle persone, ma anche della loro stessa privacy: la fotografia, ad esempio, potrebbe riportare l'immagine di Tizio presente in un certo luogo ad una certa ora, informazioni che lui invece desiderava restassero private.
Diritto all'immagine e privacy sono, quindi, due argomenti strettamente collegati tra loro.
Nel nostro Paese, infatti, ogni persona gode di un diritto alla riservatezza, che consiste concretamente nell'evitare che vengano diffuse senza permesso informazioni strettamente riservate e immagini personali.
Per questo il nostro ordinamento ha offerto una forma di tutela di cui è possibile usufruire in certe situazioni, attraverso norme presenti sia nel Codice Civile che nella Legge n. 633/41, ovvero la famosa Legge sul Diritto d'Autore.
Il Codice Civile tutela il diritto all'immagine attraverso l'articolo 10 intitolato "Abuso dell'immagine altrui".
In base a questo articolo, se qualcuno espone o pubblica illecitamente (quindi senza consenso e fuori da casi specifici previsti dalla legge) l'immagine di una persona - o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli – danneggiandone anche il decoro, la reputazione, l'onore ecc., è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria, cioè chiedere ad un giudice di obbligare il colpevole – attraverso una sentenza – a metter fine immediatamente all'abuso.
In questi casi può esser chiesto anche un risarcimento per i danni subiti.
La Giurisprudenza, accanto al Codice Civile, ha fornito ulteriori norme in difesa del diritto d'immagine con la Legge sul Diritto d'Autore, affrontando l'argomento nello specifico all'interno degli articoli 96 e 97.
L'articolo 96 è prettamente dedicato alla questione del consenso: per poter esporre pubblicamente, riprodurre o anche vendere l'immagine di una persona è sempre necessario chiedere ed ottenere prima il suo esplicito permesso.
L'articolo 97 della Legge sul Diritto d'Autore prevede, però, delle vere e proprie deroghe all'obbligo del consenso, cioè situazioni specifiche in cui è possibile servirsi dell'immagine altrui anche senza il permesso al diretto interessato in maniera del tutto legale.
Nello specifico si parla dei casi in cui l'immagine:
Per quanto riguarda il primo caso, può per esempio esser pubblicata la foto di un famoso cantante anche senza il suo consenso, proprio in quanto si tratta di un personaggio noto al pubblico.
In realtà su questo punto sono sorti infiniti dibattiti e polemiche, perché tecnicamente la fotografia di una persona famosa è lecita senza il suo consenso solo se serve per presentare al pubblico chi è (pensiamo, per esempio, a Tizio che da settimane è in cima alle classifiche musicali internazionali ma non si ancora quale sia il suo viso) oppure per accompagnare notizie che la riguardano (per esempio Tizio viene premiato). Di conseguenza, tutti gli altri scatti che riguardano invece la sua vita privata non dovrebbero essere diffusi pubblicamente senza permesso.
Se l'immagine è stata scattata nel corso di un evento pubblico o comunque che si è svolto pubblicamente, è possibile pubblicarla senza consenso per via del diritto di cronaca e dell'interesse pubblico all'informazione: se una persona ha preso parte ad un convegno pubblico rilasciando dichiarazioni di un certo tipo e viene ritratta in una fotografia che accompagna la notizia di quel convegno, non può opporsi alla sua pubblicazione.
Le immagini che hanno a che vedere con fini di giustizia e di polizia non sono altro che per esempio le foto segnaletiche di un ricercato o una persona scomparsa. In questi casi la diffusione pubblica senza consenso è accettata in quanto potrebbe esser utile ai fini dell'indagine (potrebbe portare a risolvere il caso grazie alle segnalazioni della popolazione).
Le immagini dovute a scopi scientifici, didattici, culturali ecc., infine, sono le tipiche fotografie che troviamo di solito nelle antologie: pensiamo, per esempio, a un libro d'arte che riporta dipinti raffiguranti un personaggio noto accanto alla sua stessa fotografia.
La violazione del diritto d'immagine, in realtà, può verificarsi anche quando la fotografia rientra in uno di questi casi speciali previsti dalla legge. Bisogna considerare, infatti, che ogni persona gode di una lunga serie di diritti considerati inviolabili per il nostro ordinamento (come il già accennato diritto alla riservatezza). Tra questi rientra anche il diritto all'onore, alla reputazione, al decoro. Di conseguenza, se viene diffusa l'immagine di una persona che la ritrae in situazioni tali da poter provocare danni alla sua reputazione, si stanno comunque violando i suoi diritti (anche se dovesse trattarsi di uno dei casi in cui non è obbligatorio il consenso), per cui la vittima potrà comunque agire legalmente e chiedere un risarcimento.