Segreto industriale

Segreto industriale: definizione, normativa e tutela.

Il segreto industriale: definizione

Il segreto industriale è un elemento molto importante per la sopravvivenza di un'impresa. Consiste, infatti, nell'insieme di tutte le informazioni aziendali che non devono mai trapelare all'esterno di quel contesto, dal momento che la loro diffusione potrebbe provocare danni particolarmente gravi.
Pensiamo, per esempio, ad argomenti come l'organizzazione interna dell'impresa, i metodi di produzione che utilizza, le strategie adottate durante l'attività: se queste informazioni strettamente riservate finissero nelle mani delle aziende concorrenti sul mercato, potrebbero essere sfruttate a discapito della realtà aziendale alla quale fanno riferimento.

Segreto industriale: normativa.
In passato la protezione offerta dalla legge italiana contro episodi come il furto di informazioni riservate, lo spionaggio industriale, ecc. era garantita solo da alcuni articoli del Codice Civile e del Codice Penale.
A seguito della nascita nel 1994 del TRIPs – accordo internazionale con il quale si è cercato di uniformare la disciplina sulla proprietà intellettuale prevista nei vari Stati – sono stati emanati nel nostro Paese una serie di decreti che hanno affrontato questo argomento in modo maggiormente dettagliato, fino ad arrivare al Codice della Proprietà Industriale del 2005.

La tutela del segreto industriale in Italia, dunque, è attualmente garantita da una serie di norme previste da Codice Civile, Codice Penale e Codice della Proprietà Industriale.

Concorrenza sleale e fedeltà all'impresa

Il Codice Civile tratta la questione del segreto industriale in 2 articoli, ciascuno dei quali, però, è di base dedicato ad altri argomenti: l'articolo 2598 sulla concorrenza sleale e l'articolo 2105 sull'obbligo di fedeltà del dipendente di un'impresa.

L'articolo 2598, al punto 3, indica come concorrenza sleale anche il comportamento di chi non rispetta il principio della correttezza professionale e, dunque, compie determinate azioni con lo scopo di danneggiare un'impresa rivale sul mercato.
Molti comportamenti strettamente collegati alla diffusione illecita di informazioni segrete possono essere considerati atti di concorrenza sleale: per esempio, è sleale l'imprenditore che si serve dei dipendenti o di consulenti esterni di un concorrente per poter venire a conoscenza dei segreti della sua impresa; è sleale chi dà vita ad episodi di vero e proprio spionaggio industriale; è sleale anche colui che assume gli ex dipendenti di un'altra realtà aziendale non per le loro qualità e capacità lavorative, bensì per poter sfruttare a proprio vantaggio ciò che hanno imparato nel precedente lavoro.

L'articolo 2105 affronta il discorso dell'obbligo di fedeltà del dipendente, che consiste concretamente in:

Il Codice Penale affronta in una serie di articoli specifici (art. 621 e successivi) le questioni relative alla tutela di documenti segreti, segreti professionali, scientifici e industriali.
La violazione del segreto industriale è punita con sanzioni penali che consistono nel pagamento di multe salate e nella reclusione in carcere per un certo numero di anni.

Articolo 98, 99 del Codice della Proprietà Industriale

Il Codice della Proprietà Industriale, infine, ricollegandosi all'accordo TRIPs, dedica a questo argomento 2 articoli – art. 98 e art. 99 – attraverso i quali fornisce indicazioni importanti sulle caratteristiche di cui devono essere dotate le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali e commerciali per essere tutelate dalla legge.

In base all'articolo 98, le informazioni aziendali meritevoli di tutela:

La protezione del segreto industriale indicata nell'articolo 99 del Codice prevede che colui che detiene il controllo di un'informazione segreta abbia il diritto di vietare ad altri di venirne a conoscenza e diffonderla senza il suo consenso, nonché di utilizzarla in modo illecito.
Inoltre viene ribadito come in questi casi sia sempre possibile far riferimento anche alle norme previste per la lotta alla concorrenza sleale.

Segreto industriale: Elenco Avvocati e Studi Legali
Impresa coniugale
È quella formata dall’imprenditore ed il coniuge. Può essere costituita solo se sussistono tre condizioni: la coppia è sposata; il regime patrimoniale coniugale è quello della comunione dei beni; l’impresa è gestita da entrambi in condizione di parità. Sono entrambi titolari.
Società cooperative
Diversamente dalle società a scopo di lucro, le società cooperative hanno scopo mutualistico, ossia non conseguono un utile ma un beneficio. I soci svolgono attività economica a proprio favore: es. ottenengono beni e servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Società cooperative sociali
Rivolgono le loro attività alla tutela delle persone deboli e con svantaggio sociale. Si distinguono in: coop. sociali di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi: es. centri sociali, residenze sanitarie); coop. sociali di tipo B (inserimento lavorativo per portatori di handicap, ex carcerati, ecc.)
Impresa, azienda, ditta
Impresa: è l’attività svolta dall’imprenditore e può essere agricola, commerciale o artigiana. Azienda: è l’insieme dei beni che l’imprenditore organizza per svolgere l’attività (es: locali, macchinari, attrezzature, ecc). Ditta: è il nome dell’impresa e che la "distingue" dalle altre.
Piccolo imprenditore
Nel nostro ordinamento è piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita e gestisce un’attività professionale (non occasionale) organizzata in prevalenza con il lavoro proprio e dei membri della famiglia. Il capitale investito è modesto.
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