Modello di utilità

Il Modello di utilità: tutela e brevetto

Brevetto per un modello di utilità

I modelli di utilità sono per il Codice della Proprietà Industriale dei nuovi modelli capaci di rendere più efficienti e facili da utilizzare cose già esistenti, come oggetti, macchinari o parti di macchinari, utensili, ecc. Questi nuovi modelli consistono in nuove forme, configurazioni, combinazioni di parti, disposizioni: per esempio potrebbe essere considerata "modello di utilità" la nuova forma di una semplice spazzola per capelli, caratterizzata dalla presenza di un manico particolarmente ergonomico e rivestito in materiale antiscivolo.

Non è sempre facile riuscire a distinguere un modello di utilità da un'invenzione industriale, in quanto le differenze tra queste due cose sono minime, al punto che i primi vengono spesso definiti "invenzioni minori". Concretamente, però, il modello comporta la nascita di una nuova forma per qualcosa che è stato già inventato precedentemente, mentre le invenzioni sono strumenti, macchinari, oggetti, prodotti ed anche processi o metodi di produzione completamente nuovi, mai visti né realizzati prima.

La tutela dei modelli di utilità fa sì che anche chi ha dato vita alla nuova conformazione di uno strumento già esistente possa usufruire di particolari diritti per "proteggere" la sua piccola invenzione. È possibile, infatti, richiedere il rilascio di un brevetto speciale.

Il brevetto per modelli di utilità è un titolo giuridico che permette a chi lo ottiene di utilizzare in modo del tutto esclusivo la nuova forma realizzata, in riferimento ad un preciso territorio e per un periodo di tempo prestabilito. Con esso, dunque, è possibile impedire che altre persone si servano del modello senza autorizzazione.

Questo tipo di brevetto viene rilasciato in Italia dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ed ha la durata di 10 anni.
Per ottenerlo è necessario che le nuove forme, configurazioni, ecc. abbiano particolari requisiti che, di fatto, corrispondono a quelli richiesti anche per le invenzioni industriali. I modelli di utilità, infatti, devono avere caratteristiche quali:

Per depositare il brevetto (la domanda di brevetto), sia in caso di modello di utilità che per un'invenzione industriale, occorre come prima cosa valutare le caratteristiche dell'oggetto e descriverlo dettagliatamente, in un modo tale da rendere evidenti tutti i requisiti specifici su indicati (allegando anche disegni tecnici).

In base alla valutazione dell'UIBM, è possibile ottenere in alcune circostanze una conversione del brevetto richiesto: se si è presentata domanda per un modello di utilità ma l'Ufficio Brevetti ritiene di trovarsi di fronte a qualcosa di totalmente nuovo e mai visto prima, potrebbe allora essere rilasciato un brevetto d'invenzione.

Disegni e modelli.
È importante non confondere i modelli di utilità con disegni e modelli industriali. Nonostante un'apparente somiglianza, infatti, in realtà per la Proprietà Industriale si tratta di cose tecnicamente differenti: mentre i modelli di utilità consistono ad esempio, in nuove forme o configurazioni che aumentano l'efficienza di una creazione e ne facilitano l'utilizzo, disegni e modelli, invece, riguardano unicamente l'aspetto esteriore e decorativo di un prodotto, ovvero colori, forme, ornamenti, materiali utilizzati, struttura superficiale, non le caratteristiche tecniche e funzionali.

Anche disegni e modelli possono essere tutelati legalmente se presentano requisiti come la novità, l'originalità, ecc. A differenza dei modelli di utilità, però, non può essere richiesto per loro un vero e proprio brevetto, bensì una semplice registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, della durata complessiva di 5 anni. Se poi si tratta di novità particolarmente creative e soprattutto "artistiche", possono essere applicate per loro anche le norme previste per il Diritto d'autore.

Modello di utilità: Elenco Avvocati e Studi Legali
Concordato preventivo
È una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare a cui l’imprenditore, in crisi o insolvente, può ricorrere per evitare il fallimento. Consiste in un accordo con i creditori in merito al modo e ai tempi di pagamento dei debiti (ristrutturazione debiti).
Commerciale e Commerciante
L’Imprenditore Commerciale esercita attività produttiva (creazione, trasformazione beni), di intermediazione e di servizi; il Commerciante, invece, si occupa solo della circolazione dei beni, cioè li acquista per poi rivenderli (es. commercio al dettaglio o all’ingrosso).
Società di persone
Questo tipo di società sono a responsabilità illimitata e solidale: ogni socio risponde per sé e per gli altri, anche con il proprio patrimonio personale. Se un socio non riesce a pagare con il proprio patrimonio i debiti di impresa, gli altri soci devono pagare per lui.
Imprenditore commerciale
L’imprenditore commerciale è chi esercita un’attività economica e organizzata finalizzata: alla produzione di beni e/o servizi; alla circolazione di beni; al trasporto (terrestre, marittimo, aereo); all’attività bancaria o assicurativa.
Impresa: segni distintivi
La legge prevede e disciplina i segni distintivi, ossia gli elementi utili a connotare, identificare e individuare un’impresa e l’attività della stessa. Tali segni sono: la ditta (obbligatoria); l’insegna (facoltativa); il marchio (può essere registrato e dura 10 anni, rinnovabili).
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