Le invenzioni industriali sono definite dal Codice Civile come "soluzioni inventive" per problemi tecnici che fino a quel momento non è stato possibile risolvere. Si tratta di creazioni nuove ed originali nate dalla mente di qualcuno, grazie alle quali è possibile risolvere o migliorare una situazione in campo industriale portando, quindi, al progresso: parliamo, per esempio, di un nuovo macchinario o strumento di produzione, un nuovo prodotto, ma anche semplicemente di un processo di produzione innovativo.
Le norme che regolamentano nascita e utilizzo di queste opere sono previste sia dal Codice Civile che dal Codice della Proprietà Industriale, in base ai quali una creazione, per poter essere considerata "invenzione industriale", deve presentare i seguenti requisiti:
Opere d'ingegno ed invenzioni industriali sono argomenti trattati dal nostro Codice Civile all'interno della stessa sezione - intitolata "Dei diritti sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali" (Libro V, Titolo IX) – e forniscono ad autori e inventori diritti molto simili.
Le opere d'ingegno sono creazioni che appartengono a settori come quello musicale, letterario, artistico, scientifico, teatrale, informatico, ecc. (un romanzo inedito, una nuova composizione musicale, un dipinto, e così via). Sono protette dal Diritto d'autore, che offre al loro creatore la possibilità di usufruire di una serie di ulteriori diritti distinti tra "morali" (come il diritto di essere riconosciuto "padre" di un'opera d'ingegno), e "patrimoniali" (il diritto di sfruttarla economicamente).
Le invenzioni industriali sono tutelate dal Diritto d'inventore che, esattamente come il Diritto d'autore, offre a chi ha realizzato l'invenzione la possibilità di usufruire di:
Il diritto patrimoniale d'inventore, però, può essere sfruttato solo dopo che l'invenzione è stata "brevettata", cioè dopo che è stato rilasciato un brevetto dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Il brevetto d'invenzione è un titolo giuridico, un riconoscimento legale che fa sì che una creazione diventi di pubblico dominio e che l'inventore (o chi fa richiesta di brevetto) possa sfruttarla economicamente.
Grazie a questo titolo è possibile avere monopolio esclusivo sull'invenzione per un certo periodo di tempo e in riferimento ad un preciso territorio.
Brevettare un prodotto, per esempio, significa far sì che, una volta ottenuto il rilascio del titolo, nessuno possa produrre o vendere quella cosa senza autorizzazione.
Il rilascio del brevetto, la possibilità di servirsi dell'invenzione in modo esclusivo e quella di godere di diritti patrimoniali, però, non sempre spetta all'inventore. In alcuni casi, infatti, può essere un'altra persona ad averne diritto.
Questa ipotesi si verifica soprattutto nel mondo del lavoro. In base alle indicazioni del Codice della Proprietà Industriale, infatti, in ambito lavorativo possono realizzarsi 3 tipi di invenzioni, ciascuna delle quali comporta conseguenze differenti per quanto riguarda i diritti assunti dal creatore:
Modelli industriali
Modelli e disegni industriali sono per il nostro ordinamento elementi che fanno sì che un prodotto abbia un certo aspetto, quindi collegati alla sua forma, la sua struttura superficiale, il materiale utilizzato, gli ornamenti, ecc.
Se modelli e disegni industriali sono nuovi ed originali (quindi mai utilizzati o visti prima), adatti all'utilizzo industriale e leciti, possono essere registrati presso l'UIBM. Grazie alla loro registrazione, chi li ha creati ha la possibilità di proteggerli legalmente da eventuali imitazioni, nonché sfruttarli in modo del tutto esclusivo.