Obbligazioni Divisibili e Indivisibili

Obbligazioni indivisibili e divisibili: quando l'obbligo riguarda dare o fare qualcosa che è possibile dividere

Cosa sono le obbligazioni indivisibili

Un'obbligazione è indivisibile quando l'oggetto della prestazione – cioè ciò che il debitore deve dare, fare o non fare in favore del creditore – è una cosa oppure oppure un fatto (un'azione), che per sua natura non può essere divisa, oppure che le persone coinvolte hanno deciso di considerare indivisibile.

Si parla, infatti, di indivisibilità assoluta ed indivisibilità relativa.

Indivisibilità assoluta: la cosa che bisogna dare oppure l'azione che bisogna compiere in favore del creditore ha una natura non divisibile. Ad esempio, se bisogna consegnare una motocicletta, non può essere appunto divisa.

Indivisibilità relativa: la cosa da consegnare o l'azione da compiere hanno una natura divisibile, ma debitore e creditore hanno deciso di considerarla indivisibile. Ad esempio sarebbe possibile dividere 1 kg di mele, ma è stato deciso invece di considerarlo come qualcosa di non divisibile.

Le obbligazioni indivisibili sono di solito anche solidali.
Quando, infatti, ci sono più debitori oppure più creditori, proprio perché l'oggetto della prestazione non può essere diviso, si applica per forza la regola della "solidarietà", ovvero:

Cosa sono le obbligazioni divisibili

Un'obbligazione è divisibile quando l'oggetto della prestazione è dare qualcosa oppure compiere un'azione che, per sua natura, può essere divisa o che debitore e creditore hanno deciso di considerare divisibile.
Nel caso in cui ci siano più debitori o più creditori e questi non sono responsabili "in solido" (tutti insieme) dell'obbligazione, ciascuno di loro può eseguire la prestazione oppure pretendere che venga eseguita anche solo in parte (adempimento parziale):

Obbligazioni Divisibili e Indivisibili: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratto di appalto: cos’è
È un accordo stipulato tra una parte (committente, può essere una persona o un ente) e un’altra (appaltatore, in genere un’impresa) affinché l’appaltatore realizzi per il committente un’opera (es. costruzione casa) o un servizio (es. mensa scolastica), dietro compenso.
Contratto: la nullità
Un contratto è dichiarato nullo (cioè come se non fosse mai stato stipulato) quando presenta gravi difetti o anomalie, come: va contro la legge; manca degli elementi essenziali; causa o oggetto sono "illeciti" o impossibili da realizzare; c’è stata violenza fisica contro una parte.
Pegno e ipoteca: differenza
Sono entrambi contratti a garanzia di pagamento di debiti, assicurati da un bene, stipulati tra debitore e creditore. Il pegno ha come garanzia di estinzione del debito beni mobili (es. auto o titoli di credito); l’ipoteca, invece, ha come garanzia beni immobili (es. casa, un terreno).
Risoluzione del contratto
Riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, ossia ciascuna parte dà all’altra qualcosa in cambio di qualcosa (es. compra-vendita). Il contratto si può risolvere se, dopo la stipula, sopraggiunge una circostanza che ne impedisce la realizzazione (manca la corrispettività).
Effetti contratto: cosa significa
Con effetti del contratto si intendono le conseguenze dello stesso, intese come godimento del bene o sanzioni: una volta che il contratto è stato stipulato acquisisce forza di legge tra le parti, le quali sono obbligate per legge a rispettare gli accordi presi e sottoscritti.
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