Pensione di anzianità

Pensione di anzianità e di vecchiaia, requisiti pensione di anzianità

Pensione di anzianità contributiva

La pensione di anzianità era una prestazione previdenziale che poteva essere concessa ai lavoratori in passato, abolita nel 2011 dal cosiddetto "Decreto Salva Italia" (Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011) e sostituita dalla pensione anticipata.
Si trattava, quindi, del versamento di una somma di denaro che un lavoratore riceveva al posto del normale stipendio in casi speciali. Nello specifico, una persona poteva aver diritto a questo tipo di pensione se non aveva ancora raggiunto l'età anagrafica minima richiesta dallo Stato per la pensione di vecchiaia ma aveva comunque versato contributi per molti anni.

Pensione di anzianità e di vecchiaia non sono, quindi, la stessa cosa. Si tratta, infatti, di due prestazioni diverse concesse in casi diversi: mentre la prima si basava prevalentemente sul requisito contributivo (cioè sul numero di anni durante i quali erano stati versati contributi), la pensione di vecchiaia, invece, si basava e si basa tuttora sul requisito dell'età anagrafica del lavoratore.

La pensione di anzianità contributiva può in realtà essere ancora richiesta da parte di chi aveva tutti i requisiti richiesti entro il 31 Dicembre 2011.
Questa forma di previdenza in un primo momento veniva concessa a quei lavoratori che avevano maturato un tot numero di anni di contributi versati e senza tener conto della loro età anagrafica.
Varie leggi nel corso del tempo hanno modificato i requisiti aggiungendo quelli anagrafici, fino ad arrivare al cosiddetto "sistema delle quote", ovvero alla possibilità di ottenere la prestazione nel momento in cui si raggiunge una specifica quota data dalla somma tra un'età anagrafica minima e almeno 35 anni di contributi versati.

Requisiti pensione anzianità. A partire dal 1 Gennaio 2011 questa forma di pensione può essere percepita in 2 casi:

  1. se il lavoratore ha maturato 40 anni di contributi, indipendentemente dalla sua età anagrafica;
  2. se il lavoratore ha raggiunto una delle quote previste.

Le quote si differenziano in base al tipo di lavoratore. Si parla infatti di:

Dal 2013 questi requisiti sono stati via via aumentati in base alle stime sulla speranza di vita dell'Istat.

Per raggiungere i 35 anni minimi di contribuzione non possono essere conteggiati i cosiddetti contributi figurativi, cioè quelli che vengono concessi al lavoratore nei periodi in cui l'attività lavorativa si interrompe per motivi come disoccupazione, malattia, gravidanza.
Al contrario, nel caso in cui un lavoratore abbia i 35 anni minimi ma non il requisito dell'età minima, la contribuzione figurativa può essere considerata nei calcoli per arrivare ai 40 anni di contributi.

Pensione di anzianità: Elenco Avvocati e Studi Legali
Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
Congedo di maternità
Permette ad una donna di astenersi da lavoro in caso di gravidanza. È un congedo obbligatorio: per legge, infatti, la donna non può lavorare in prossimità del parto. Dura in totale 5 mesi: 2 precedenti il parto, 3 successivi. La donna può anche scegliere di astenersi da lavoro 1 mese prima della nascita e 4 dopo.
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
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