Garante della Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali

Garante della Privacy e la protezione dei dati personali

Nato nel 1996, il Garante della privacy – conosciuto anche con il nome di Garante per la protezione dei dati personali - è un'autorità amministrativa indipendente. Si tratta, cioè, di un ente che si preoccupa solo di questioni che hanno a che fare con la privacy e prende su questo argomento decisioni in modo autonomo. E' un organismo molto importante per la nostra società, al punto che sia il Governo che i singoli Ministri devono consultarlo quando hanno intenzione di dar vita a leggi che possono riguardare la protezione dei dati personali.

I suoi compiti principali sono soprattutto far sì che la legge sulla privacy venga rispettata ed assicurarsi che i dati privati delle persone siano utilizzati senza violare i loro diritti.
Il Garante può vietare trattamenti illeciti o non corretti, ordinare che vengano bloccati quando lo ritiene opportuno, rilasciare particolari autorizzazioni quando qualcuno ha intenzione di trattare dati sensibili (cioè quei dati che riguardano questioni personali delicate, come ad esempio il nostro stato di salute, la nostra fede religiosa, ecc).

Ogni singola persona, nel momento in cui ritiene di aver subìto una violazione della privacy, può rivolgersi anche direttamente a questa autorità per far valere i suoi diritti.
In questi casi, infatti, il primo passo da fare è quello di presentare un'istanza al Titolare o al Responsabile dei dati, cioè chiedere a coloro che li hanno raccolti di metter fine alla violazione. Se però entro 15 giorni (30 in casi speciali) non arrivano risposte o la richiesta non viene soddisfatta, possiamo allora rivolgerci al Garante in 3 modi: con una semplice segnalazione, un reclamo circostanziato o un vero e proprio ricorso.
La segnalazione è gratuita e serve solo a sollecitare il Garante a svolgere controlli.

Garante della Privacy: il Reclamo

Per il Reclamo circostanziato è necessario pagare i diritti di segreteria (una somma pari a 150 Euro) nonché descrivere bene la situazione, ovvero indicare cosa è successo, quale tipo di violazione pensiamo di aver subìto e chi consideriamo colpevole di questa violazione. Da qui partiranno delle indagini preliminari, che possono essere poi seguite anche da un procedimento amministrativo formale. Durante questa fase, il Garante può decidere quali provvedimenti prendere nei confronti di chi è colpevole di non aver rispettato la nostra privacy (ad esempio, può ordinare che il trattamento dei nostri dati venga bloccato).

Garante della Privacy: il Ricorso

Anche per il Ricorso al Garante è necessario pagare diritti di segreteria. Il ricorso è un atto più formale, segue regole ben precise e può essere inoltrato in alternativa ad una autorità giudiziaria.
Innanzitutto, il ricorso può essere presentato solo in particolari casi. Possiamo infatti fare ricorso solo quando vogliamo far valere uno dei diritti previsti nel Codice in materia di protezione dei dati personali (ad esempio ottenere la cancellazione dei nostri dati) e solo se non abbiamo ricevuto risposta ad un'istanza, se la risposta non ci ha soddisfatti oppure se la situazione in cui ci troviamo non ci permette di aspettare 15-30 giorni per veder risolto il problema.
Inoltre, un ricorso al Garante viene considerato valido se presenta una sottoscrizione autenticata. E' possibile evitare l'autenticazione solo se la sottoscrizione viene fatta presso l'Ufficio del Garante (la cui unica sede, però, si trova a Roma) oppure da un procuratore speciale regolarmente iscritto all'ordine degli Avvocati.

Con il ricorso al Garante prenderà vita un procedimento amministrativo, durante il quale possono essere ascoltate tutte le persone coinvolte nella vicenda - quindi titolare e responsabile da un lato, l'interessato (cioè la persona a cui appartengono quei dati) dall'altro - o i loro procuratori speciali. Queste persone possono farsi assistere dai procuratori per tutto il procedimento.

Risarcimento dei danni. E' bene precisare che con il ricorso al Garante non può essere richiesto il risarcimento dei danni. Se vogliamo essere ripagati per i danni provocati dalla violazione della nostra privacy, dobbiamo rivolgerci direttamente ad un'Autorità Giudiziaria, cioè presentare ricorso presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui risiede il titolare dei nostri dati, per chiedere l'intervento di un giudice competente.

Il ricorso al Garante è quindi un'alternativa a quello che è possibile inoltrare al Giudice (Tribunale) e non è possibile presentarlo ad entrambi per la stessa vicenda. Da qui è facile capire che, se abbiamo intenzione di chiedere anche il risarcimento, è meglio indirizzare il ricorso al Tribunale, facendoci assistere in tutto il procedimento da un Avvocato esperto in materia di protezione dei dati personali.

Garante della Privacy: Elenco Avvocati e Studi Legali
Privacy: dati sensibili
Sono dati sensibili tutte le informazioni personali che consentono di rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali, lo stato di salute e la vita sessuale di un individuo.
Diritto all’identità personale
È il diritto di presentarci ed essere riconosciuti dalla società per quello che siamo realmente, senza distorsioni o modifiche.
Se per esempio un giornalista parla di me dando un’immagine del mio modo di essere che non corrisponde alla realtà, io posso anche agire legalmente e chiedere un risarcimento.
Trattamento dei dati personali: notificazione
Chi vuol raccogliere ed utilizzare informazioni altrui "pericolose" (per es. quelle su dove si trova una persona in quel momento), deve prima notificare al Garante della Privacy le sue intenzioni. Il Garante valuterà il caso e suggerirà misure di sicurezza per la tutela della privacy.
Incapacità naturale
È la condizione di chi, pur essendo normalmente capace di agire, intendere e volere, nel momento in cui ha compiuto un atto (es. incidente, matrimonio, eredità) si trovava con tale capacità compromessa (in tutto o in parte) in modo transitorio. Ad es. stato di: ubriachezza, ipnosi.
Incapacità relativa di agire
La legge indica come relativamente incapace di agire chi è in grado di curare i propri interessi limitatamente ad alcune aree (es. acquisto di piccoli beni) ma incapace di gestirne altre più complesse (es: mutuo, eredità).
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