Garante della Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali

Garante della Privacy e la protezione dei dati personali

Nato nel 1996, il Garante della privacy – conosciuto anche con il nome di Garante per la protezione dei dati personali - è un'autorità amministrativa indipendente. Si tratta, cioè, di un ente che si preoccupa solo di questioni che hanno a che fare con la privacy e prende su questo argomento decisioni in modo autonomo. E' un organismo molto importante per la nostra società, al punto che sia il Governo che i singoli Ministri devono consultarlo quando hanno intenzione di dar vita a leggi che possono riguardare la protezione dei dati personali.

I suoi compiti principali sono soprattutto far sì che la legge sulla privacy venga rispettata ed assicurarsi che i dati privati delle persone siano utilizzati senza violare i loro diritti.
Il Garante può vietare trattamenti illeciti o non corretti, ordinare che vengano bloccati quando lo ritiene opportuno, rilasciare particolari autorizzazioni quando qualcuno ha intenzione di trattare dati sensibili (cioè quei dati che riguardano questioni personali delicate, come ad esempio il nostro stato di salute, la nostra fede religiosa, ecc).

Ogni singola persona, nel momento in cui ritiene di aver subìto una violazione della privacy, può rivolgersi anche direttamente a questa autorità per far valere i suoi diritti.
In questi casi, infatti, il primo passo da fare è quello di presentare un'istanza al Titolare o al Responsabile dei dati, cioè chiedere a coloro che li hanno raccolti di metter fine alla violazione. Se però entro 15 giorni (30 in casi speciali) non arrivano risposte o la richiesta non viene soddisfatta, possiamo allora rivolgerci al Garante in 3 modi: con una semplice segnalazione, un reclamo circostanziato o un vero e proprio ricorso.
La segnalazione è gratuita e serve solo a sollecitare il Garante a svolgere controlli.

Garante della Privacy: il Reclamo

Per il Reclamo circostanziato è necessario pagare i diritti di segreteria (una somma pari a 150 Euro) nonché descrivere bene la situazione, ovvero indicare cosa è successo, quale tipo di violazione pensiamo di aver subìto e chi consideriamo colpevole di questa violazione. Da qui partiranno delle indagini preliminari, che possono essere poi seguite anche da un procedimento amministrativo formale. Durante questa fase, il Garante può decidere quali provvedimenti prendere nei confronti di chi è colpevole di non aver rispettato la nostra privacy (ad esempio, può ordinare che il trattamento dei nostri dati venga bloccato).

Garante della Privacy: il Ricorso

Anche per il Ricorso al Garante è necessario pagare diritti di segreteria. Il ricorso è un atto più formale, segue regole ben precise e può essere inoltrato in alternativa ad una autorità giudiziaria.
Innanzitutto, il ricorso può essere presentato solo in particolari casi. Possiamo infatti fare ricorso solo quando vogliamo far valere uno dei diritti previsti nel Codice in materia di protezione dei dati personali (ad esempio ottenere la cancellazione dei nostri dati) e solo se non abbiamo ricevuto risposta ad un'istanza, se la risposta non ci ha soddisfatti oppure se la situazione in cui ci troviamo non ci permette di aspettare 15-30 giorni per veder risolto il problema.
Inoltre, un ricorso al Garante viene considerato valido se presenta una sottoscrizione autenticata. E' possibile evitare l'autenticazione solo se la sottoscrizione viene fatta presso l'Ufficio del Garante (la cui unica sede, però, si trova a Roma) oppure da un procuratore speciale regolarmente iscritto all'ordine degli Avvocati.

Con il ricorso al Garante prenderà vita un procedimento amministrativo, durante il quale possono essere ascoltate tutte le persone coinvolte nella vicenda - quindi titolare e responsabile da un lato, l'interessato (cioè la persona a cui appartengono quei dati) dall'altro - o i loro procuratori speciali. Queste persone possono farsi assistere dai procuratori per tutto il procedimento.

Risarcimento dei danni. E' bene precisare che con il ricorso al Garante non può essere richiesto il risarcimento dei danni. Se vogliamo essere ripagati per i danni provocati dalla violazione della nostra privacy, dobbiamo rivolgerci direttamente ad un'Autorità Giudiziaria, cioè presentare ricorso presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui risiede il titolare dei nostri dati, per chiedere l'intervento di un giudice competente.

Il ricorso al Garante è quindi un'alternativa a quello che è possibile inoltrare al Giudice (Tribunale) e non è possibile presentarlo ad entrambi per la stessa vicenda. Da qui è facile capire che, se abbiamo intenzione di chiedere anche il risarcimento, è meglio indirizzare il ricorso al Tribunale, facendoci assistere in tutto il procedimento da un Avvocato esperto in materia di protezione dei dati personali.

Garante della Privacy: Elenco Avvocati e Studi Legali
Incapacità relativa di agire
La legge indica come relativamente incapace di agire chi è in grado di curare i propri interessi limitatamente ad alcune aree (es. acquisto di piccoli beni) ma incapace di gestirne altre più complesse (es: mutuo, eredità).
Diffamazione a mezzo internet
Per la legge è diffamazione anche l’offesa realizzata "a mezzo stampa" ed in qualunque altra "forma di pubblicità". Il web rientra in questa categoria per cui, se veniamo offesi da qualcuno su internet, possiamo agire legalmente con una querela per diffamazione.
Incapacità relativa: Emancipati
Se una persona di 16 anni ha ottenuto dal Tribunale il permesso di sposarsi, diventa "emancipata". Può gestire da sola l’ordinaria amministrazione, ma non quella straordinaria, per la cui gestione deve essere affiancato da un curatore (nominato dal Giudice) che lo assista nelle decisioni.
Privacy: dati personali
Sono dati personali tutte le informazioni relative alla persona fisica (es: nome, cognome, età, stato civile), identificata o identificabile anche indirettamente tramite un numero di identificazione personale (per esempio: codice fiscale, numero carta di identità).
Diritto al nome: tutela giuridica
Secondo il Codice Civile, nessuno può appropriarsi del nome altrui spacciandolo per proprio (usurpazione) né può utilizzarlo illecitamente.
La vittima di un’azione di questo tipo può chiedere l’intervento di un Giudice ed anche un eventuale risarcimento danni.
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