Società semplice

La Società Semplice (S.S.): Agricola; Immobiliare; Contratto; Atto costitutivo; Liquidazione

S.S. o Società Semplice: definizione e descrizione

La società semplice (SS) è la forma più elementare di società.
Per legge può essere creata solo se le persone coinvolte non hanno intenzione di svolgere "attività commerciali" (come quelle industriali di produzione di beni o servizi, di trasporto, bancarie ed assicurative, ecc.). Può essere allora costituita per attività agricole, artigianali, per esercitare professioni intellettuali (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) e la gestione di patrimoni immobiliari.

La Società Semplice Agricola è molto diffusa nel mondo dell'agricoltura. Con essa i soci mettono in comune beni e servizi per svolgere la stessa attività, come coltivare un terreno e allevare animali.
La Società Semplice Immobiliare è utilizzata, invece, quando si ha intenzione di occuparsi di gestione di immobili.

Il contratto di una S.S. può essere scritto oppure orale.
Questo tipo di società a volte si presenta come "società di fatto", cioè una realtà che esiste non perché un documento lo testimonia, bensì perché è il comportamento stesso delle persone a confermarlo.
Se però le persone coinvolte portano in società beni immobili di un certo valore (ad esempio un terreno) o beni mobili registrati (ad esempio un autocarro), allora è necessario che ci sia un contratto scritto.
Con il contratto i soci si impegnano a mettere in società i propri beni e servizi.

L'Atto Costitutivo di una Società Semplice deve riportare in modo preciso l'oggetto sociale (l'attività che verrà eseguita), descrivere le quote appartenenti ad ogni socio e contenere altre informazioni che è utile conoscere in caso di scioglimento.

Le Società Semplici possono essere amministrate da tutti i soci.
Ogni socio può prendere decisioni sulle questioni previste nell'oggetto sociale anche senza il consenso degli altri, i quali possono opporsi prima che l'operazione venga eseguita (amministrazione disgiuntiva).
È possibile, però, anche stabilire che le decisioni verranno prese da tutti all'unanimità o a maggioranza (amministrazione congiuntiva).

I soci di una S.S. hanno "responsabilità illimitata e solidale", questo significa che i creditori possono chiedere il pagamento di ciò che gli spetta o alla società stessa oppure ai suoi membri, che possono essere quindi costretti a sacrificare il proprio patrimonio personale. Proprio per questo la loro responsabilità è definita "diretta".

La S.S. può sciogliersi per vari motivi, per esempio quando scadono i termini o viene raggiunto l'obiettivo (se si tratta di società a tempo determinato) oppure per volontà dei soci o cause previste sul contratto.

La liquidazione è il momento in cui la società che sta per chiudere deve pagare tutti i suoi debiti e dividere tra i soci il suo patrimonio. È, quindi, obbligatoria in caso di scioglimento. Se nel contratto non si parla di liquidazione ed i soci non riescono ad accordarsi, devono nominare all'unanimità dei liquidatori esterni. Se anche su questo non riescono a prendere accordi, allora sarà il Presidente del Tribunale ad occuparsi della liquidazione.

Un socio può uscire dalla società per vari motivi, ad esempio per una ragione prevista sul contratto o per "giusta causa" (problemi con gli altri, ecc.) o ancora in caso di morte.
Se un socio muore, gli altri devono liquidare la sua quota ai suoi eredi, a meno che non decidano insieme a loro di essere in società.
Un socio può anche essere escluso, in modo automatico ("di diritto") se un suo creditore ha chiesto la liquidazione della sua quota o se è stato dichiarato fallito oppure perché mandato via dagli altri per non aver rispettato il contratto o la legge (ad esempio non ha messo in società beni o servizi come stabilito).

Società semplice: Elenco Avvocati e Studi Legali
Imprenditore: i diversi tipi
Il nostro ordinamento distingue gli imprenditori, sulla base del tipo di attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, in: imprenditore agricolo; imprenditore commerciale;

piccolo imprenditore;

impresa familiare;

impresa sociale.
Liquidazione coatta
Procedura concorsuale disciplinata dalla legge fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa è una misura alternativa al fallimento. Rivolta a specifiche imprese (banche, assicurazioni, consorzi, ecc) ha lo scopo di tutelare sia i creditori che l’interesse pubblico.
Società cooperative sociali
Rivolgono le loro attività alla tutela delle persone deboli e con svantaggio sociale. Si distinguono in: coop. sociali di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi: es. centri sociali, residenze sanitarie); coop. sociali di tipo B (inserimento lavorativo per portatori di handicap, ex carcerati, ecc.)
Concorrenza sleale
Si ha concorrenza sleale quando un imprenditore, per aumentare le vendite dei suoi prodotti sul mercato, assume comportamenti non corretti, compie azioni illecite oppure cerca di danneggiare i suoi concorrenti (ossia aziende che vendono prodotti simili o uguali).
Fallimento: cos’è
È una procedura concorsuale liquidatoria disposta dall’autorità giudiziaria volta a sanare i debiti d’impresa contratti dall’ imprenditore a cui lo stesso non riesce a far fronte. I creditori sono ripagati in base a un criterio di parità di trattamento (par condicio creditorum).
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