Cooperative diverse

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

Cooperative Diverse: definizione e descrizione

Le "cooperative diverse" - chiamate anche "cooperative a mutualità non prevalente" - sono società cooperative in cui lo scopo mutualistico non è "prevalente". Lo scopo è mutualistico quando l'obiettivo è offrire beni e servizi prima di tutto ai propri soci a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, svolgere l'attività servendosi del lavoro di quelle stesse persone e sfruttare le risorse che esse hanno portato in società. Nelle cooperative diverse questo scopo non è sempre messo al primo posto in ogni aspetto della vita di quella realtà (non è prevalente), ma è comunque presente.

Questa forma di società è nata nel 2003 insieme alle "cooperative a mutualità prevalente", per via della riforma del diritto societario.
Con questa riforma, infatti, si è cercato di dare informazioni precise sulle caratteristiche che devono possedere alcune realtà per essere considerate "società cooperative", in modo tale da riuscire facilmente a riconosce una società in cui viene seguito sul serio lo scopo mutualistico da un'altra che ha, invece, obiettivi differenti. In Italia, infatti, fino ad allora era parecchio diffuso un fenomeno particolare: molte imprese si costituivano come "società cooperative" per poter accedere alle agevolazioni che lo Stato offre a realtà di questo tipo, ma di fatto il loro obiettivo non aveva nulla a che fare con la mutualità (con lo scopo mutualistico) bensì era semplicemente il lucro, cioè guadagnare e poi dividere il ricavato.

Le differenze principali tra "cooperative a mutualità prevalente" e "cooperative diverse" riguardano soprattutto due punti.
Le cooperative a mutualità prevalente di solito inseriscono nel proprio statuto alcune clausole "non lucrative" (cioè divieti ed obblighi da seguire per evitare lo scopo di lucro) e svolgono la propria attività mettendo lo scopo mutualistico sempre al primo posto: più del 50% del ricavato proviene dalla vendita di beni e/o servizi ai propri soci; più del 50% dell'attività viene realizzato grazie al lavoro di quei soci; più del 50% delle risorse utilizzate proviene dalle cose che quei soci hanno portato in società.
Le cooperative diverse, invece, possono anche non aver inserito quelle clausole e non superare quelle percentuali, ma hanno comunque sempre una funzione sociale, cioè cercano comunque di rispettare uno scopo mutualistico durante la propria vita.

Tutte le società cooperative hanno accesso ad agevolazioni e privilegi. Lo Stato Italiano permette a queste realtà di usufruire di incentivi, finanziamenti, esenzioni varie proprio perché hanno una funzione sociale. Esiste, però, una piccola differenza sul tipo di agevolazioni alle quali è possibile accedere, che dipende proprio da quanto prevale la mutualità in queste società: le agevolazioni tributarie spettano infatti solo alle "cooperative a mutualità prevalente".

Cooperative diverse: Elenco Avvocati e Studi Legali
Reati concorsuali: quali sono
Tra i principali reati concorsuali (o fallimentari) rientrano: la bancarotta semplice; la bancarotta fraudolenta; il ricorso abusivo al credito; denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze. Ogni reato è punito con pene detentive, che variano dai 6 mesi ai 10 anni.
Imposta: cos’è
È un tributo dovuto allo Stato per finanziare la spesa pubblica (es. stipendi impiegati statali). Si calcola sulla ricchezza, cioè su ciò che la produce: proprietà, fatturato, ecc. Si distinguono in imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES...), e imposte indirette (IVA, imposta catastale...).
Società di persone: tipi
Le società di persone si distinguono in: Società semplice (S.s.); Società in nome collettivo (S.n.c.); Società in accomandita semplice (S.a.s.). Sono tutte a responsabilità illimitata e solidale per cui, in caso di fallimento della società, falliscono personalmente anche tutti i soci.
Concorrenza: atti denigratori
Nell’ambito della concorrenza sleale sono denigratori tutti quegli atti compiuti da un imprenditore al fine di screditare un’azienda concorrente sullo stesso mercato. Es. diffondere notizie (fasulle o vere) che mettano in dubbio la qualità delle materie prime impiegate.
Impresa: segni distintivi
La legge prevede e disciplina i segni distintivi, ossia gli elementi utili a connotare, identificare e individuare un’impresa e l’attività della stessa. Tali segni sono: la ditta (obbligatoria); l’insegna (facoltativa); il marchio (può essere registrato e dura 10 anni, rinnovabili).
Rendi visibile il tuo Studio Legale in Internet
e ricevi contatti mirati in base alle tue competenze

Area Professionisti:

Contatta la Redazione: 0547.28909
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì: 9:00-13:30