Cooperative diverse

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

Cooperative Diverse: definizione e descrizione

Le "cooperative diverse" - chiamate anche "cooperative a mutualità non prevalente" - sono società cooperative in cui lo scopo mutualistico non è "prevalente". Lo scopo è mutualistico quando l'obiettivo è offrire beni e servizi prima di tutto ai propri soci a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, svolgere l'attività servendosi del lavoro di quelle stesse persone e sfruttare le risorse che esse hanno portato in società. Nelle cooperative diverse questo scopo non è sempre messo al primo posto in ogni aspetto della vita di quella realtà (non è prevalente), ma è comunque presente.

Questa forma di società è nata nel 2003 insieme alle "cooperative a mutualità prevalente", per via della riforma del diritto societario.
Con questa riforma, infatti, si è cercato di dare informazioni precise sulle caratteristiche che devono possedere alcune realtà per essere considerate "società cooperative", in modo tale da riuscire facilmente a riconosce una società in cui viene seguito sul serio lo scopo mutualistico da un'altra che ha, invece, obiettivi differenti. In Italia, infatti, fino ad allora era parecchio diffuso un fenomeno particolare: molte imprese si costituivano come "società cooperative" per poter accedere alle agevolazioni che lo Stato offre a realtà di questo tipo, ma di fatto il loro obiettivo non aveva nulla a che fare con la mutualità (con lo scopo mutualistico) bensì era semplicemente il lucro, cioè guadagnare e poi dividere il ricavato.

Le differenze principali tra "cooperative a mutualità prevalente" e "cooperative diverse" riguardano soprattutto due punti.
Le cooperative a mutualità prevalente di solito inseriscono nel proprio statuto alcune clausole "non lucrative" (cioè divieti ed obblighi da seguire per evitare lo scopo di lucro) e svolgono la propria attività mettendo lo scopo mutualistico sempre al primo posto: più del 50% del ricavato proviene dalla vendita di beni e/o servizi ai propri soci; più del 50% dell'attività viene realizzato grazie al lavoro di quei soci; più del 50% delle risorse utilizzate proviene dalle cose che quei soci hanno portato in società.
Le cooperative diverse, invece, possono anche non aver inserito quelle clausole e non superare quelle percentuali, ma hanno comunque sempre una funzione sociale, cioè cercano comunque di rispettare uno scopo mutualistico durante la propria vita.

Tutte le società cooperative hanno accesso ad agevolazioni e privilegi. Lo Stato Italiano permette a queste realtà di usufruire di incentivi, finanziamenti, esenzioni varie proprio perché hanno una funzione sociale. Esiste, però, una piccola differenza sul tipo di agevolazioni alle quali è possibile accedere, che dipende proprio da quanto prevale la mutualità in queste società: le agevolazioni tributarie spettano infatti solo alle "cooperative a mutualità prevalente".

Cooperative diverse: Elenco Avvocati e Studi Legali
Brevetto: cos’è
Il brevetto è un titolo giuridico che riconosce all’inventore di un’opera (oggetto, metodo, procedimento) la titolarità esclusiva di sfruttamento della stessa (produzione, vendita), entro un limite temporale (max 20 anni) e geografico (nazionale, europeo, internazionale) definito.
Procedure concorsuali
Nell’ambito del diritto fallimentare le procedure concorsuali sono tutte quelle azioni disposte da un’autorità giudiziaria, nei confronti di un imprenditore in crisi o insolvente (che non paga i debiti), volte a garantire e tutelare i creditori (es. fornitori, banca, ecc).
Concorrenza sleale
Si ha concorrenza sleale quando un imprenditore, per aumentare le vendite dei suoi prodotti sul mercato, assume comportamenti non corretti, compie azioni illecite oppure cerca di danneggiare i suoi concorrenti (ossia aziende che vendono prodotti simili o uguali).
Segni distintivi: insegna
È il simbolo esposto fuori dai locali dell’impresa, che la rende riconoscibile. Può essere composta da parole e/o immagini. Deve rispettare i criteri di originalità, novità e verità. Per esporre un’insegna occorre: informarsi sulle norme in materia (in comune); pagare la tassa comunale.
Impresa coniugale
È quella formata dall’imprenditore ed il coniuge. Può essere costituita solo se sussistono tre condizioni: la coppia è sposata; il regime patrimoniale coniugale è quello della comunione dei beni; l’impresa è gestita da entrambi in condizione di parità. Sono entrambi titolari.
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