Azione Giudiziaria: cos’è
Nota anche come Azione legale o Causa, è l’azione che una persona fisica o giuridica promuove, tramite avvocato, contro altri, di fronte al Giudice. Lo scopo è di ottenere il riconoscimento di un proprio diritto. Chi fa causa è definito "attore"; chi è chiamato in causa è definito "convenuto".
Proprietà: a titolo derivativo
Prevede che si diventi proprietari di un bene che prima è appartenuto ad altri. È il caso ad es. dei beni di cui diventiamo proprietari o perché ricevuti in eredità (successione legittima o testamentaria) o perché li compriamo (contratto compravendita).
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.
Consulente Tecnico di Parte
Il C.T.P. è un esperto in una specifica materia (es. geometra, commercialista, medico) che, insieme all’avvocato, assiste la parte in causa, curandone gli interessi solo in riferimento alla propria specifica competenza tecnica. È nominato dall’Avvocato o dal cliente stesso.
Incapacità totale di agire
Per la legge è incapace di agire chi non è in grado, in modo assoluto, di provvedere da solo ai propri interessi e quindi necessita di un terzo (genitore, giudice, tutore) che decida in suo nome e per suo conto. Sono legalmente incapaci: i minorenni, gli interdetti giudiziali e legali.