Risoluzione del contratto
Riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, ossia ciascuna parte dà all’altra qualcosa in cambio di qualcosa (es. compra-vendita). Il contratto si può risolvere se, dopo la stipula, sopraggiunge una circostanza che ne impedisce la realizzazione (manca la corrispettività).
Impresa individuale
Questa impresa fa capo ad un unico titolare. Per la sua costituzione basta l’apertura della partita iva. Può assumere altre due forme: impresa familiare ed impresa coniugale. Il rischio di impresa è a carico del titolare. Patrimonio di impresa e personale coincidono.
Tipi di commercio elettronico
Il commercio elettronico si distingue in base ai soggetti che realizzano la compravendita. Per es. si parla di “Business to Business” (B2B) quando coinvolge due aziende, “Consumer to Consumer” (C2C) quando riguarda due consumatori e “Business to Consumer “(B2C) per venditore professionale e consumatore.
Effetti contratto: cosa significa
Con effetti del contratto si intendono le conseguenze dello stesso, intese come godimento del bene o sanzioni: una volta che il contratto è stato stipulato acquisisce forza di legge tra le parti, le quali sono obbligate per legge a rispettare gli accordi presi e sottoscritti.
Contratto: la nullità
Un contratto è dichiarato nullo (cioè come se non fosse mai stato stipulato) quando presenta gravi difetti o anomalie, come: va contro la legge; manca degli elementi essenziali; causa o oggetto sono "illeciti" o impossibili da realizzare; c’è stata violenza fisica contro una parte.