Accollo

Accollo. Il contratto tra debitore e un'altra persona che pagherà al posto suo

Accollo del debito

L'accollo è un contratto tra debitore (accollato) ed una terza persona (accollante). Su questo contratto viene stabilito che il debito che è stato assunto nei confronti del creditore (accollatario) venga saldato proprio da questa terza persona.
Ad esempio, io ho un debito con Luca di 5.000 euro. Maria decide di darmi una mano, perciò stipuliamo un contratto sul quale decidiamo che sia lei a restituire quella somma a Luca allo scadere dei termini.

L'accollo può essere interno oppure esterno.

L'accollo può essere, inoltre, cumulativo oppure liberatorio.

Infine, può anche essere volontario oppure ex lege.

Il creditore può rivolgersi al debitore anche dopo averlo liberato solo in due casi:

  1. se ha dichiarato che si sarebbe comunque rivolto a lui se la terza persona non avesse saldato sul serio quel debito;
  2. se la terza persona che si è accollata il debito era in realtà già insolvente nel momento in cui è stato creato quel contratto, cioè era già in una condizione tale da essere impossibile per lei pagare davvero quella somma.

Il nuovo debitore, infine, può "opporre eccezioni" al creditore - cioè cercare di far valere ragioni per ritardare o proprio evitare il pagamento – per motivi che riguardano il contratto di accollo (ad esempio perché è un contratto non valido), ma non per cose che riguardano i suoi rapporti con il debitore originario.

Accollo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Finanziamento: cos’è
Il finanziamento è un prestito di denaro (per l’acquisto di beni o servizi o per bisogno di liquidità) che una banca o altro ente di credito, concede a una persona (fisica o giuridica) a specifiche condizioni. Tra queste è prevista la restituzione del prestito in rate mensili entro un termine dato.
Finanziamento: Mutuo, cos’è
È tra le forme di prestito più diffuse. Una banca o un altro ente finanziario concede in prestito una somma di denaro al cliente, il quale la restituirà a rate nella stessa misura dell’importo ricevuto (mutuo a titolo gratuito) o maggiorato con interessi (mutuo a titolo oneroso).
Risoluzione per impossibilità
Dopo la stipula del contratto se una parte non può più rispettare i termini dello stesso a causa di una sopraggiunta impossibilità di cui non ha colpa (es. vendo la casa ma questa crolla per il terremoto), il contratto può essere risolto, sciolto (tramite Giudice).
Prestito: cessione del quinto
È una forma particolare di finanziamento personale, non finalizzato, che viene concesso ai lavoratori dipendenti (pubblici e statali) e pensionati. Le rate del prestito vengono scalate mensilmente, nella proporzione di un quinto, direttamente dallo stipendio, salario o pensione.
Risoluzione per inadempienza
Se, dopo la stipula del contratto, una parte è inadempiente (ossia non fa o non dà quanto pattuito), l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, rivolgendosi al Tribunale. Nel caso in cui ci siano tutti gli elementi necessari, il contratto sarà sciolto (come se non fosse mai esistito).
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