Azioni a tutela della proprietà
Le azioni a difesa della proprietà sono particolari operazioni legali che possiamo compiere per difendere il nostro diritto di proprietà quando è minacciato da qualcosa. Non è sempre facile, infatti, servirsi di un bene che ci appartiene sin da subito ed in modo libero: ad esempio può capitare che ci siano altre persone ad ostacolarci avanzando particolari pretese, oppure possono verificarsi situazioni in cui non è chiaro cosa fa parte della nostra proprietà e cosa, invece, di quella di un vicino.
In questi casi abbiamo la possibilità di chiedere l'intervento di un giudice grazie proprio ad una di queste azioni, chiamate nel linguaggio giuridico "azioni petitorie".
Le azioni petitorie per il nostro Codice Civile sono 4 e possono esser mosse per intervenire in casi specifici e diversi tra loro: alcune azioni servono per confermare o meno la presenza di un diritto su un determinato bene; altre vengono utilizzate per risolvere conflitti tra proprietari di fondi (terreni) confinanti. Vediamole nel dettaglio:
- azione di rivendicazione (o rivendicatoria): è la più importante azione petitoria, utilizzata per dimostrare l'effettiva esistenza di un diritto di proprietà: se ad esempio mio nonno mi ha lasciato in eredità un vaso antico che da qualche anno è in casa di un vicino ma questa persona non vuole consegnarmelo, io posso allora muovere un'azione rivendicatoria, con la quale chiederò al giudice di dichiarare l'effettiva esistenza del mio diritto di proprietà. In questo modo, una volta provato il mio diritto, il vicino sarà obbligato a consegnarmi ciò che mi appartiene;
- azione negatoria: viene mossa quando c'è chi pretende di aver diritti sul bene del proprietario oppure dà vita a molestie o disturbi vari per impedirgli di "godersi" quel bene. Il proprietario con questa azione chiede al giudice di dichiarare del tutto infondate le pretese di queste persone oppure di obbligarle a metter fine alle molestie e risarcire eventuali danni;
- azione di regolamento dei confini: nasce quando è chiaro chi sono i proprietari di due fondi vicini ma ci sono conflitti sui loro confini. Ciascun proprietario deve provare qual è il confine del suo fondo, ma, qualora non se ne venga a capo pacificamente, può essere interpellato il giudice con questa azione. Il giudice stabilirà i confini delle due proprietà basandosi sulle mappe catastali.
- azione di apposizione dei confini: anche questa azione nasce nel momento in cui ci sono due proprietà vicine. A differenza del caso precedente, qui è chiaro quali sono i confini dei due terreni, ma mancano quegli elementi materiali (ad esempio delle pietre) che li delineano con precisione. Con questa azione, dunque, si chiede al giudice di ordinare a tutti i proprietari di fondi confinanti di mettere o ripristinare quei segnali a proprie spese.
Le azioni a tutela della proprietà non devono essere confuse con le azioni a difesa del possesso, cioè con quelle operazioni legali che può compiere chi possiede un bene pur non essendone il proprietario. Proprietà e possesso, infatti, non sono sinonimi, ma sono visti legalmente come due situazioni differenti che non sempre coincidono.
Il possesso è, per il nostro ordinamento, uno "stato di fatto" e non un diritto come la proprietà: una persona può possedere un oggetto e comportarsi come se ne fosse la proprietaria pur non avendo effettivamente diritto di proprietà su quella cosa.
Le azioni possessorie (o "a difesa del possesso") sono state pensate proprio per tutelare uno stato di cose temporaneo evitando che le persone ricorrano ad una "giustizia casereccia": richiamando l'esempio precedente, se io, arrabbiata per il rifiuto del vicino di consegnarmi il vaso, lo porto via da casa sua con la violenza o con l'inganno (quindi non agendo per vie legali come sarebbe giusto fare), lo privo di fatto del possesso di quell'oggetto; il mio vicino a questo punto può muovere una azione di reintegrazione, attraverso la quale chiede al giudice di riavere il vaso.
Le azioni possessorie sono comunque provvisorie: il mio vicino può riavere il possesso del vaso ma, se alla fine viene dichiarato che sono io proprietario di diritto di quell'oggetto, non potrà far altro che consegnarmelo.
Azioni a difesa della proprietà: prescrizione.
Normalmente le azioni petitorie non hanno termini, nel senso che possono essere mosse liberamente in qualunque momento. Non c'è, dunque, una prescrizione, in quanto il diritto stesso di proprietà è imprescrittibile.
Questa regola generale, però, vale solo fino a quando non si verifica un'usucapione: se io non chiedo che mi venga consegnato il vaso e resta quindi in casa del mio vicino per vent'anni e più, potrà esserne considerato lui, poi, il nuovo proprietario.
Azioni a difesa della proprietà: Elenco Avvocati e Studi Legali
Locazioni: spese locatore
Le spese a carico del locatore (proprietario) sono quelle che rientrano nella straordinaria manutenzione. Per esempio: installazione, sostituzione e adeguamenti di legge per impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, di riscaldamento, videocitofoni...
Locazioni: obblighi locatario
Il locatario (inquilino) deve: prendere in consegna il bene e usarlo nei termini previsti dal contratto, avendone la massima cura; provvedere al versamento del corrispettivo (canone d’affitto) nei termini concordati (importo e scadenza pagamento).
Affitto e Locazione: differenze
Nonostante si usino come sinonimi, per la legge sono diversi. Entrambi consistono nella cessione d’uso a terzi di beni mobili e immobili previo compenso. L’affitto riguarda beni "produttivi" (es. terreni coltivabili, bar); la locazione, invece, beni non produttivi (es. casa).
Proprietà: a titolo originario
Tale modalità di acquisto prevede che si diventi proprietario di un bene a prescindere dai diritti sullo stesso bene di un precedente proprietario. Questa proprietà può essere acquisita in 7 modi: usucapione, accessione, unione, commistione, occupazione, invenzione, specificazione.
Locazioni uso non abitativo
I contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo (es. studi professionali, esercizi commerciali) hanno una durata minima di 6 anni (9 se si svolge attività alberghiera). Salvo non subentrino condizioni particolari (sfratto, recesso), il contratto si rinnova in automatico.