Matrimonio: articoli codice civile
Gli articoli del Codice Civile che disciplinano il matrimonio, letti agli sposi durante la cerimonia (concordataria, acattolica, civile), sono: Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi; Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia; Art. 147 Doveri verso i figli.
Proprietà: azione rivendicatoria
Azione petitoria a cui può ricorrere il proprietario del bene per far riconoscere (rivendicare) il proprio diritto. Ad es. un mio bene è in possesso di un’altra persona e non vuole consegnarmelo; tramite un Giudice posso rivendicare il mio diritto di proprietà e riaverlo.
Effetti contratto: cosa significa
Con effetti del contratto si intendono le conseguenze dello stesso, intese come godimento del bene o sanzioni: una volta che il contratto è stato stipulato acquisisce forza di legge tra le parti, le quali sono obbligate per legge a rispettare gli accordi presi e sottoscritti.
Affido temporaneo: durata
L’affidamento temporaneo può essere: a lungo termine, fino a due anni; a medio termine, fino a 18 mesi; a breve termine, non oltre 8 mesi; a tempo parziale, a scopo di prevenzione e sostegno (il bambino è affidato solo per qualche ora al giorno, e/o per i fine settimana/vacanze).
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.