Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
Matrimonio: articoli codice civile
Gli articoli del Codice Civile che disciplinano il matrimonio, letti agli sposi durante la cerimonia (concordataria, acattolica, civile), sono: Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi; Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia; Art. 147 Doveri verso i figli.
Proprietà: a titolo derivativo
Prevede che si diventi proprietari di un bene che prima è appartenuto ad altri. È il caso ad es. dei beni di cui diventiamo proprietari o perché ricevuti in eredità (successione legittima o testamentaria) o perché li compriamo (contratto compravendita).
Società: tipi in base allo scopo
In base allo scopo (lucrativo o non lucrativo) le società si distinguono in: a scopo di lucro (realizzare un profitto economico); a scopo mutualistico (non consegue un utile ma un beneficio per i soci); a scopo consortile (unione di più società per svolgere attività in comune).
Risoluzione del contratto
Riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, ossia ciascuna parte dà all’altra qualcosa in cambio di qualcosa (es. compra-vendita). Il contratto si può risolvere se, dopo la stipula, sopraggiunge una circostanza che ne impedisce la realizzazione (manca la corrispettività).