Associazione di Promozione Sociale

Associazione di Promozione Sociale: statuto, attività, Onlus, agevolazioni fiscali

Associazioni di Promozione Sociale: cosa sono

Le Associazioni di Promozione Sociale – conosciute anche con la sigla APS – sono realtà associative che si occupano di "attività di utilità sociale", ovvero di attività che portano vantaggi e benefici non solo ai propri membri, ma anche all'intera collettività.
Rientrano nel cosiddetto "terzo settore": si tratta, infatti, di organizzazioni "no profit", in quanto non perseguono scopi di lucro.

In Italia la figura delle Aps è stata regolamentata con la Legge n. 383 del 7 Dicembre 2000 dal titolo "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale". In base a questa legge, nel nostro Stato possono essere considerate Aps le associazioni riconosciute e non riconosciute, i gruppi e i movimenti (e loro federazioni o coordinamenti) che prestano attività di utilità sociale in favore sia di terzi che dei propri membri senza fini di lucro e nel pieno rispetto di libertà e dignità degli associati.
Non possono, invece, essere considerate tali le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria, partiti e movimenti politici e, in generale, tutte quelle realtà il cui scopo principale è tutelare gli interessi economici di chi ne fa parte. Non sono riconosciute Aps neanche quelle associazioni che impongono dei limiti di carattere economico per il reclutamento di nuovi associati o che danno vita ad altre forme di discriminazione.

Associazione Promozione Sociale: statuto

Secondo la Legge n. 383 un'Associazione di Promozione Sociale può essere costituita attraverso un atto pubblico. L'Atto Costitutivo – ovvero quel documento ufficiale che ne sancisce la nascita – deve contenere anche la sede legale dell'Aps.

Lo Statuto ne regolamenterà in modo specifico vita ed attività. Al suo interno devono essere riportate una serie di informazioni importanti, come la denominazione dell'Associazione, l'oggetto sociale, l'attribuzione di un rappresentante legale.
Attraverso lo Statuto deve essere chiaro che l'Aps non persegue fini di lucro e che ciò che guadagnerà dalle sue attività non verrà redistribuito tra i suoi associati. Eventuali avanzi di gestione devono essere usati per dar vita alle attività istituzionali previste.

L'Associazione di Promozione Sociale è, inoltre, tenuta anche a redigere un bilancio annuale. In caso di scioglimento, il suo patrimonio deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Associazione di Promozione Sociale: attività

Come anticipato, un'Associazione di Promozione Sociale svolge attività di utilità sociale. Può per esempio essere attiva nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, in quello della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nel campo dello sport dilettantistico, della tutela dei diritti, ecc.

La Legge n. 383 prevede che tutte le attività dell'Aps siano prestate dai suoi membri in forma volontaria, gratuita e libera. In caso di necessità, però, un'Associazione di Promozione Sociale può assumere un lavoratore dipendente o avvalersi dei servizi di un autonomo, reclutandolo anche tra i suoi stessi associati.

Associazione di promozione sociale: attività commerciale. Un'Aps può occuparsi di attività di natura commerciale rivolte, però, a terzi, dunque a chi non rientra tra i suoi iscritti. In questo senso vengono considerate attività commerciali per esempio l'organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento, la gestione di fiere di natura commerciale, di stand per la somministrazione di alimenti e bevande, etc.
Dal momento che le attività commerciali producono un reddito imponibile, in questi casi l'associazione è tenuta a rispettare obblighi fiscali e contabili.

Associazione di Promozione Sociale: Onlus

In base al Decreto Legislativo n. 460 del 1997 dal titolo "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", le Aps le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno possono essere considerate "Onlus parziarie" - o "Onlus parziali" - in riferimento alle sole attività che questo decreto prevede per le Onlus (per esempio assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, etc.). Di conseguenza, in questi casi alle Aps vengono riconosciute le stesse agevolazioni fiscali di cui godono le Onlus.

Associazione Promozione Sociale: agevolazioni fiscali

La Legge n. 383 offre varie agevolazioni di natura fiscale per le Aps. Per esempio, una sua norma prevede che servizi e beni offerti ai familiari conviventi degli associati siano considerati pari – ai fini fiscali - a quelli resi agli associati stessi, quindi non imponibili.
Le Aps possono avere riduzioni sui tributi locali (se previsto dagli enti locali) ed accesso al credito agevolato per progetti di interesse pubblico.
Possono, inoltre, operare anche nel campo del turismo per i propri associati. Per esercitare attività in questo settore, però, devono obbligatoriamente stipulare polizze assicurative.

Associazione Promozione Sociale: iscrizione Registro. Per poter usufruire dei vari benefici fiscali previsti dalla legge, un'Aps deve essere iscritta al Registro Nazionale o in quelli regionali e/o delle province autonome. Solo con l'iscrizione in uno di questi registri, infatti, un'associazione assume la qualifica di Aps.
Le Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale possono iscriversi nel Registro Nazionale se svolgono attività in almeno 5 regioni e almeno 20 province; quelle che operano a livello regionale o provinciale possono richiedere l'iscrizione nei rispettivi registri regionali o provinciali.
Per ottenere l'iscrizione è comunque necessario che l'Aps sia costituita e svolga attività da almeno 1 anno.

Associazione di Promozione Sociale: Elenco Avvocati e Studi Legali
Società cooperative sociali
Rivolgono le loro attività alla tutela delle persone deboli e con svantaggio sociale. Si distinguono in: coop. sociali di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi: es. centri sociali, residenze sanitarie); coop. sociali di tipo B (inserimento lavorativo per portatori di handicap, ex carcerati, ecc.)
Brevetto nuove varietà vegetali
È considerata nuova varietà vegetale (creata, scoperta o messa a punto) quella costituita da un insieme vegetale che appartenga ad un gruppo botanico praticamente sconosciuto. La varietà deve essere: nuova, omogenea, distinta e stabile.
Bancarotta semplice: cos’è
È quel reato fallimentare che deriva da una gestione di impresa imprudente, negligente. Ad esempio l’imprenditore ha sperperato il patrimonio aziendale per fini personali o familiari; oppure ha usato gran parte del patrimonio in investimenti di dubbia natura, insicuri.
Impresa, azienda, ditta
Impresa: è l’attività svolta dall’imprenditore e può essere agricola, commerciale o artigiana. Azienda: è l’insieme dei beni che l’imprenditore organizza per svolgere l’attività (es: locali, macchinari, attrezzature, ecc). Ditta: è il nome dell’impresa e che la "distingue" dalle altre.
Procedure concorsuali
Nell’ambito del diritto fallimentare le procedure concorsuali sono tutte quelle azioni disposte da un’autorità giudiziaria, nei confronti di un imprenditore in crisi o insolvente (che non paga i debiti), volte a garantire e tutelare i creditori (es. fornitori, banca, ecc).
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