Avvocato Castello-Molina di Fiemme: Avvocati e Cassazionisti a Castello-Molina di Fiemme
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Ci sono 4 Avvocati e/o Cassazionisti a Bolzano
C'è 1 Avvocato e/o Cassazionista a Borgo Valsugana
Castello-Molina di Fiemme: alcuni Avvocati ad una media distanza
Avvocato Torino Trento
Torino (TO): V. Brione, 16 - 347.6287528
Trento (TN): V. Brennero, 248 - 347.6287528
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| Avvocato Civilista. Si occupa di Diritti della Persona, Diritto di Famiglia, Tipi di Successione ereditaria e Unioni civili a Torino e Trento. | Contatta |
Castello-Molina di Fiemme: altri Avvocati del portale
Avvocato Rovereto
Rovereto (TN): V.lo Tintori, 8 - 392.2833663 - 0464.875554
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| Si occupa di Contratto di locazione, Infortunistica Stradale, Diritto di Famiglia, Eredità, Recupero Crediti e Procedura Fallimentare a Rovereto. | Contatta |
Cosa non si può brevettare
Non sono brevettabili: scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici; piani, principi e metodi per attività intellettuali, ludiche, commerciali, programmi software; metodi per il trattamento diagnostico, chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale.
Incapacità relativa: Emancipati
Se una persona di 16 anni ha ottenuto dal Tribunale il permesso di sposarsi, diventa "emancipata". Può gestire da sola l’ordinaria amministrazione, ma non quella straordinaria, per la cui gestione deve essere affiancato da un curatore (nominato dal Giudice) che lo assista nelle decisioni.
Contratti: effetti reali
Con effetti reali si intende il trasferimento da una persona a un’altra, tramite un contratto, dei diritti reali (es. la proprietà) o altri diritti (es. usufrutto): se firmo un contratto per comprare un appartamento, "l’effetto reale" sarà che la proprietà viene trasferita a me.
Diritto di proprietà
Nel nostro ordinamento giuridico la proprietà privata è un diritto. La legge, infatti, prevede che il proprietario di un bene (mobile e immobile) possa disporne e goderne pienamente e in modo esclusivo, purché rispetti limiti e obblighi imposti dalla legge.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.