Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Permessi studio giornalieri retribuiti
Sono permessi speciali di astensione da lavoro che possono essere richiesti dagli studenti lavoratori in caso di esami o esoneri. Per evitare abusi, lo studente lavoratore è tenuto a fornire all’azienda un certificato che attesti la sua partecipazione all’esame.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.