Azione Giudiziaria: cos’è
Nota anche come Azione legale o Causa, è l’azione che una persona fisica o giuridica promuove, tramite avvocato, contro altri, di fronte al Giudice. Lo scopo è di ottenere il riconoscimento di un proprio diritto. Chi fa causa è definito "attore"; chi è chiamato in causa è definito "convenuto".
Separazione Giudiziale
I coniugi non sono in accordo, o perché è solo uno dei due a volere la separazione, o perché non raggiungono un accordo sugli aspetti personali e patrimoniali. Il Giudice decide per loro, tramite decreto, i termini della separazione (beni, mantenimento, figli, ecc).
Giudice, P.M., Imputato
Giudice: “soggetto super partes”, formula una decisione a fine processo (sentenza);
P.M.: formula l’accusa o più capi di imputazione a carico dell’imputato;
Imputato: colui che è "accusato" dal P.M. e deve difendersi (tramite avvocato difensore).
Divorzio Giudiziale
I coniugi sono in disaccordo, o perché è solo uno a volere il divorzio o perché non riescono ad accordarsi sulle condizioni personali e patrimoniali. Queste saranno "imposte" dal Giudice, soprattutto a tutela dei figli, tramite sentenza nella quale sarà anche sancito il divorzio.
Matrimonio Cattolico: ostacoli
Per il diritto canonico 12 motivi impediscono a due persone di sposarsi: difetto di età (meno di 16 anni); impotenza sessuale; vincolo precedente; difetto di culto; voto di celibato; voto di castità; rapimento; coniugicidio; consanguineità; affinità; pubblica onestà; adozione.